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medesimo, al cui effetto si debbano rapportar d'anno in anno la fede dal medemo Lettore d'hauer atteso a studiare, e venendo il caso, che non continuassero, che si debbano dichiarar le lettere nulle di nissun valore, il che dovrà far osseruare il Sindico, o Vice Sindico, e per toglier tutti gli abusi, che si fanno nelle speditioni delle predette Lettere, si dichiari, che non si possa ne'mesi d'agosto, settembre, et ottobre, e nel mese di nouembre auanti la creatione de'nuoui Officiali spedir alcune lettere dalli Officiali respettiuamente delle nationi a nuoui Studenti, e doue si spedissero, s'intendano quelle casse, nulle, e di nissun valore.

10. Che nissuno degli Vfficiali possa renonciar il suo officio ad alcuno de' Studenti, che non rapporti, o habbi rapportato prima la fede del suo Lettore d'hauer atteso come sopra, e facendo al contrario restarà all'arbitrio del Sindico, o Vice Sindico d'eleggerne vn'altro, che meglio loro le parerà.

11. Che pendente il tempo d'anni cinque di Studio possi nissuno attender ad alcuna arte, che non fosse liberale.

12. Che scorsi detti anni cinque dalla data delle lettere nissuno possa più valersi delle lettere de' Studenti, ma quelle s'intenderanno casse, nulle, e di nissun valore affatto.

13. Che non possi alcuno esser admesso alla Laurea, ne recitatione de punti priuati, che non porti la fede d'hauer studiato da vno de Lettori, con rapportar medesimamente le lettere di Studente dall'Officiale respettiuamente dalla Natione signate dal Conseruatore, e registrate dal Secretaro della medema Vniuersità come sotto.

14. Che nissuno de sudetti Studenti possi gioir delle lettere, che gli verranno fatte da'suoi Vfficiali, che prima non siano sottoscritte dal Conseruatore, e dal Secretaro della medema Vniuersità, et munite col sigillo del medemo Conseruatore quali douranno spedirli gratis.

15. Che nella creatione delli Officiali nissuno di quelli,

che vanno ad altre Scuole, ch' hanno, o possino hauer lettere, possi pretender alcun'officio, ne tampoco esser eletto ad alcuni di quelli, ma bensì alli medemi officii debbano dal sig. Conseruatore esser preferti li più antiani, cioè quelli, ch'hanno due, o tre anni, e che habbino le lettere contrasignate dal Conseruatore della medema Vniuersità, e dal Secretaro della medema sottoscritte, e sigillate come soura, e questo per ouiar ad ogni inconueniente, che nascesse, o potesse nascer.

16. Che tutte le cause tanto ciuili, che criminali, nelle quali li Studenti della medema Vniuersità, seruienti, Officiali, e Lettori della medema saranno conuenuti per qual si sii somma, et causa debbano trattarsi, et esser ventilate auanti il Conte e Conseruatore della Vniuersità Domenico Cacherano, e suoi successori nel dett'officio di Conseruatore, priuatiuamente in quanto, ad ogn'altro Giudice, e Ministro mediato, et immediato, et Magistrati del Senato, e Camera sotto pena della nullità degli atti, e sentenze, ch'in caso contrario venessero a seguire.

17. Più, che non sia lecito a qualsiuoglia Studente, et Officiale di dett' Vniuersità. metter mano alla spada, o far segno di voltarsi contra il Sindico sotto pena di scudi cinquanta d'oro, o altra arbitraria al loro Conseruatore di detta Vniuersità. Li 22 nouembre 1674.

Bronzini.

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Vol. II.

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Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia, Reggente, con cui conferma i privilegi dello Studio di Torino.

Regi Archivi di Corte.

Maria Giouanna Battista Duchessa di Sauoia etc. L' Vniuersità di Torino, che nel suo nascimento hebbe l'honore d'essere qualificata per figlia d'vn gran Prencipe, e nel progresso meritò d'essere acclamata per madre delle buone lettere, dopo d'hauere prodotti i più insigni Giureconsulti, ch'hanno amministrata la giustitia a i popoli, e data fama a i Tribunali di questo Paese; ha finalmente anch'ella sentiti i colpi del tempo, et esperimentate le ingiurie della fortuna: in modo, che nel trascorso del passato secolo tra le vicendeuolezze degli accidenti, perdendo insensibilmente il primiero lustro, e vigore, s'era hormai ridotta a termine, che il tentare di ristorarla, e riporla nell'antico stato parèua vn degno oggetto di quella applicatione, con cui siamo solita d'anteponere il beneficio publico, e le attioni gloriose a qualsiuoglia nostra commodità. E perchè da qualche soda ragione siamo stata persuasa essere più accertato il cominciar quest'opera con principii moderati, e portarla successiuamente alla maturità con diuerse prouisioni aggiustate proportionatamente alle circostanze degli affari. Perciò dopo d'hauere date a' Ministri della Riforma dello Studio alcuni salutari ordini sopra questa materia, e mentre apparecchiamo cose più corrispondenti al nostro

fine, persuadendoci, che non potrà essere, che molto gioueuole il non differire maggiormente il contenuto ne'seguenti capi; con le presenti di nostra certa scienza, e col parere del nostro Conseglio dichiariamo, ordiniamo, e stabiliamo come infra, cioè:

1. Che i Lettori, Studenti, Conseruatore, et Vfficiali di detta Vniuersità siano d'hor in auuenire sotto la special Protettione, e Saluaguardia nostra, di S. A. R., e de' Reali Successori a questa Corona, e come tali debbano essere da chiunque sia spediente tenuti, e riputati.

2. Che i Lettori, Studenti, et Vfficiali predetti debbano gioire, oltre alli priuilegii, et honoranze portate dalla ragione commune, di tutti gli honori, e prerogatiue, che godono gli altri Lettori, Scolari, Cittadini, et habitanti nelle altre Città, nelle quali sono erette Vniuersità di Studii.

3. Che tutti i Lettori, Studenti, Bidelli, et altri Vfficiali dell' Vniuersità siano soggetti, tanto nelle cause criminali, come nelle ciuili alla giurisdittione, e cognitione del Conseruatore dello Studio in prima instanza priuatamente a qualsiuoglia altro, non ostante ogni consuetudine in contrario.

4. Che non si possa per qualsiuoglia debito, etiandio priuilegiatissimo far essecutione sopra i libri, et altri mobili destinati, e necessarii per vso de' Lettori, e Scolari, nè meno, che si possa agire contro le loro persone, restando riseruata a creditori l'attione soura gli altri effetti se ne hauranno, e quando non ne habbino rimarrà sospesa, sinche sia finito lo Studio, o pure si trouino fuori dell'essercitio delle letture: non vogliamo però, che questo possa suffragare a quei Lettori, o Studenti, che nel contrahere il debito hauessero taciuta tal loro qualità, ne che la sospensione di quest'attione possa in alcun modo indurre, meno cooperare alla prescriptione contro i creditori, o loro successori.

5. Chiunque haurà imprestati danari, od altri effetti alli Scolari, o Studenti in questa Vniuersità per mantenersi allo Studio, o comprar libri necessarii al medesimo, etiandio, che siano figliuoli di fameglia, potrà agire per la restitutione, tanto contro li medesimi, che contro i loro Genitori: derogando per quest'effetto ad ogni legge contrariante, e particolarmente per quanto possa esser di bisogno, e per abbondante cautela al Senatus Consulto Maced. quando così paia conueniente al regolato arbitrio del Giudice.

6. Che nella facoltà di poter dar i voti alli Giudici non togati cinque anni di lettura attualmente esercitata, debbano vguagliarsi in ordine ad escludere la necessità di recitar il processo àlli cinque anni di auuocatione, de'quali, e come nella costitutione della fu A. R. del Duca Vittorio Amedeo in data delli 23 decembre 1652 viene stabilito. Al cui effetto vogliamo, che doppo ch'i Lettori hauranno fatto fede al Senato d'hauer letto per detti anni cinque possano dar voti, ogni volta che ne saranno richiesti senza alcuna recitatione di processo.

7. Confermiamo a fauore de' Lettori, Studenti, Bidelli, et altri Vfficiali dello Studio, incluso il Conseruatore dell'Vniuersità, tutte le esentioni, et immunità dalle Gabelle, pedaggi, cotizzi meramente personali, obligatione d'alloggi, e guardie già concesse alla medesima Vniuersità dal Duca Amedeo l'anno 1424 li 29 settembre.

8. Inhibiano ad ogn'vno d'intitolarsi sotto nome d'Auuocato, o di Iureconsulto, meno esercire alcun'atto in publico, od in priuato spettante a soli lureconsulti, se non hauranno rapportata la Laurea in questa Vniuersità, o Collegio, ch'habbia legitima autorità di conferirla, seruate le conditioni portate dalle antecedenti prouisioni; com'anche non potrà alcuno portare il titolo dell'Auuocato, quantunque dottorato come soura, saluo che nuouamente habbia rapportata da Noi patente, indi in pien

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