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1817

Concordata la sovrascritta Minuta di Dichiarazione
per essere sottoposta alla Regia approvazione.
Torino, li 9. Novembre 1817.

Il Principe creditario di Monaco.
DUCA DI VAllntinois.

DELLA VALLE.

MONTIGLIO.

(Approuvés par S. M. le Roi de Sardaigne, le 11. Novembre 1817.)

79.

Convention entre le Roi de Sardaigne, *et l'Archiduc Grand-Duc de Toscane pour l'abolition du droit d'Aubaine, "Signée à Florence, le 5. Janvier 1818.

Sua Maestà il Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.; e

Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Gran Duca di Toscana, Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia ecc. ecc. ecc., volendo che i loro sudditi risentano il vantaggio dei vincoli di sangue che avventurosamente legano le due Famiglie Sovrane, col vedere vieppiù consolidate ed aumentate le relazioni di parentela, d'amicizia e di commercio che già sussistono tra gli abitanti dei due Dominii, hanno determinato di venire ad una Convenzione, colla quale, abolito fra i due Dominii ogni diritto d'albinaggio, forensità, o retorsione, venga colle opportune analoghe disposizioni ad assicurarsi reciprocamente la piena e libera contrattazione, il possesso ed il godimento de' beni e diriti spettanti ai sudditi negli Stati dell'uno e dell'altro Dominio.

Hanno perciò nominato per loro Ministri plenipotenziarii, cioè,

Sua Maestà il Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.,

Sua Eccellenza il signor Marchese Antonio Brignole Sale, Cavaliere della Sacra Religione ed Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell'Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, e suo Ministro plenipotenziario presso la Corte di Toscana;

E Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca 1817 di Toscana ecc. ecc. ecc.,

Sua Eccellenza il signor Cavaliere Vittorio Fossombroni, Cavaliere dell' insigne Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, e Gran Croce di quello del Merito sotto il titolo di San Giuseppe di Toscana, Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine Militare de'Santi Maurizio e Lazzaro, Ufficiale della Legion d'Onore, Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri dell'Imperiale e Reale Altezza Sua,

I quali, dopo aver cambiato le loro plenipotenze, ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono di quanto segue.

I. Sarà in virtù del presente Trattato abolito per sempre fra i due Stati ogni diritto di albinaggio, di detrazione, di retorsione, e qualunque altro fosse contrario alla libertà delle successioni e disposizioni reciproche, e gli eredi e legatarii godranno in ambedue i Dominii dello stesso trattamento che vi avrebbero i proprii e naturali sudditi, ben inteso che soggiaceranno alle stesse leggi e condizioni a questi imposte.

II. I contratti, i testamenti, ed ogni altro atto o disposizione sì tra vivi, che d'ultima volontà, i quali siano rivestiti delle formalità e condizioni richieste per la loro validità nel luogo dove saranno stati fatti, avranno egualmente il loro effetto nello Stato dell'altra Parte contraente, quando anche si richiedessero in questo Stato per detti atti o disposizioni, formalità o regole maggiori o differenti.

III. Gli atti pubblici e sentenze che portano seco ipoteca in uno dei due Dominii porteranno parimente ipoteca su i beni stabili, o riputati a guisa di stabili, spettanti al debitore nell' altro Dominio, secondo che detti beni ne saranno suscettibili dietro le leggi dello Stato, in cui saranno posti, e ferme stanti le forme, e secondo le regole e pratiche giudiziarie in esso vigenti per la conservazione e realizzazione delle ipoteche, talchè l'effetto sia che l'atto o giudicato di ragione eseguibile; quantunque emanato nell'altro Dominio, abbia lo stesso vigore, anche per le azioni reali e possessive, come se fosse posto in essere, o proferito in quello dove sono situati detti beni, previe le formalità nei rispettivi Stati prescritte in materia giudiziale.

IV. Per facilitare le esecuzioni delle sentenze ed

1817 ordinanze di giustizia, resta convenuto che potranno concedersi nei casi e secondo i modi di ragione, sopra semplici requisitorie passate tra i rispettivi Tribunali Supremi, fermo stante l'adempimento delle formalità-relative alla giurisdizione rispettiva a tenore dell'articolo precedente.

V. S'intenderà abolito l'obbligo della cauzione judicatum solvi, e potranno i sudditi dell' uno Dominio presentarsi e stare in giudicio davanti ai Tribunali dell'altro, come se fossero sudditi naturali dello Stato, e pienamente soggetti alla giurisdizione del Tribunale ove penderà la causa.

VI. Sarà la presente Convenzione natificata al più presto possibile dai rispettivi Sovrani, e pubblicata in

80.

Alvara of the King of Portugal for the punishment of Persons concerned in the Slave Trade. Rio de Janeiro, January 26 1818.

(Traduction officielle.)

I, the King, make known to those to whom the present Alvara, having the force and effect of a law, shall come, that, as the abolition of the Slave Trade in the ports of the coast of Africa, north of the equator, established by the ratification of the Treaty, dated the 22d of January, 1815 and of the Additional Convention, dated the 28th July, 1817, requires the adoption of fresh measures, which, fixing just and adequate penalties that shall attach to offenders, may afford to Judges and other persons charged with the execution of those measures, a standard for deciding upon such cases as shall occur relative to this object, think proper to ordain as follows:

Art. I. All persons of whatsoever quality or condition, who shall proceed to fit out or prepare vessels for the traffic in slaves, in any part of the coast of Africa, lying north of the equator, shall

amendue i Dominii, ed avrà il suo pieno ed intiero 1817 effetto dal giorno immediatamente successivo a quello, in cui verrà eseguito il cambio delle ratifiche.

Dato in Firenze le 5 gennaio mille ottocento di

ciotto.

Il Marchese BRIGNOLE SALE

Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di
Sardegna presso la Corte di Toscana.
FOSSOMBRONI

Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri.
Ratifiée par S. M. le Roi de Sardaigne le 17, et par
S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane le 29
Janvier 1818.

80.

Décret du Roi de Portugal sur la punition des personnes qui s'occupent du trafic d'esclaves. En date de RioJaneiro, le 26. Janvier 1818.

Eu El-Rey faço saber aos que este Alvará com força de lei virem: Que attendendo a que a prohibição do Commercio de Escravos em todos os portos da costa d'Africa ao norte do equador, estabelecida pela ratificação do Tratado de 22 de Janeiro de 1815, e da Convenção Addicional de 28 de Julho de 1817, exige novas providencias, que, prescrevendo as justas e proporcionadas penas, que hão de ser impostas aos transgressores, sirvão de regra certa de julgar, e decidir nos cazos occurrentes sobre este objecto, aos juizes, e mais pessoas encarregadas da sua execução: Hei por bem ordenar o seguinte.

Art. I. Todas as pessoas de qualquer qualidade e condição, que sejão, que fizerem armar e preparar navios para o resgate e compra de escravos, em qualquer dos portos da costa d'Africa, situados ao norte do equador, incorreráo na pena de perdimento dos escravos, os quaes immediatamente ficaráō libertos,

1818 incur the penalty of the loss of the slaves, who shall be declared free, with a destination hereinafterwards mentioned. The vessels engaged in the traffic shall be confiscated, with all their tackle and appurtenances, together with the cargo, of whatever it may consist, which shall be on board, on account of the owners or freighters of such vessel, and of the owners of such slaves. The officers of such vessel, to wit, the captain or master, the pilot and supercargo, shall be banished for 5 years to Mesambique, and each shall pay a fine equivalent to the pay or other profits which he was to gain by the adventure. Policies of insurance cannot be made on such vessels, or their cargoes; and if they are made, the assurers who shall knowingly make them shall be condemned in triple the amount of the stipulated premium.

II. All persons of whatever rank or condition who shall import slaves into Brazil in Foreign vessels shall incur the same penalty of the loss of the slaves, who shall become freemen, and be provided for as hereinafter directed.

III. Informations shall be received relative to all the above cases. And if the vessel and her cargo have been confiscated, half of the whole proceeds of the property, sold by public auction, as well as half of the fines, shall be given to the informer, and the other half shall be paid into my Royal Treasury, to which the whole produce shall belong, if there be no informer. In case, however, of a vessel having been captured by a ship of war, such vessel and her cargo shall be subject to the provisions specified in the 7th Article of the regulation concerning the Mixed Commissions, annexed, under number 3, to the above Convention of July the 28th, 1817. But in case the ship should be captured or confiscated, it shall not be lawful to commence an action for the recovery of such ship and cargo, except within a term not exceeding 3 years, to reckon from the date of the ship's entrance into the port where she has unloaded, after the expiration of wich period, the said action shall be *inadmissible and void.

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