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1818 I. Tutti i militari sì di fanteria, che di cavalleria, artiglieria, treno, e di qualunque altro corpo delle truppe sì di terra, che di mare di Sua Maestà Sarda, e così pure qualunque individuo delle Truppe di Massa e Carrara, che disertando dal servizio della Potenza, cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell' altra, dovranno essere immediatamente arrestati anche senza speciale inchiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio, ed ogni cosa, che avranno seco loro asportata nella diserzione.

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II. L'arresto, e la consegna avranno luogo, ancorchè il disertore si fosse già arruolato nelle truppe dell' altra Potenza.

Ove però il disertore fosse suddito del Principe nello Stato del quale si rifugiasse, non avrà luogo la consegna della di lui persona, ma soltanto delle armi, cavalli, ed effetti da lui asportati.

Quando l'individuo arrestato fosse disertore dell' armata di un altro Sovrano, col quale vi esistesse un eguale cartello, dovrà rimettersi allo Stato, che avrà abbandonato in ultimo luogo.

III. Sarà poi sempre salva la vita di quei disertori, che venissero consegnati, quando però non fossero condannati in pena di morte per altro delitto.

IV. Se il disertore dopo la sua evasione avesse commesso un delitto nel paese, in cui si è rifuggiato, o presovi parte, dovrassi ciò ostante restituire a quello dei due Governi, cui appartiene. Questo Governo, dopo che il disertore avrà scontata la pena della diserzione, dovrà nuovamente rimetterlo all' altro dove avrà delinquito, qualora il delitto sia tale a dar luogo alla consegna a termini del Concordato di questo giorno relativo all'arrestol, e reciproca consegna dei malfattori.

V. Tutte le Autorità civili e militari, e soprattutto i Comandanti verso le frontiere, saranno tenuti d'invigilare attentamente sui disertori dalle rispettive truppe, che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggior celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciò i militari non muniti di passaporto, o foglio di rotta in regola non trovino asilo negli Stati dell' altra Parte contraente, e sieno immediatamente arrestati.

VI. Ogni distaccamento spedito ad inseguire un disertore dovrà fermarsi alla frontiera, e non potrà

mandare entro i confini dello Stato vicino, che una 1818 persona, o due al più munite di foglio d'ordine, sino al luogo più prossimo per farne richiesta alle Autorità civili e militari.

Subito seguito poi l'arresto di un disertore, se ne darà avviso al Commandante del posto più vicino nell' altro Dominio, indicando il Corpo, cui quello appartiene, il giorno del di lui arresto, e gli effetti, di cui sarà stato trovato in possesso, acciò quel Comandante possa spedire alla frontiera un distaccamento per prenderlo, e darne ricevuta.

VII. Il mantenimento dei disertori, e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti, che sono in vigore nei rispettivi Dominii per le proprie truppe, e l'ammontare non meno che il premio fissato nell'articolo seguente, ne saranno pagati ogni sei mesi secondo le tabelle, che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi.

VIII. Quelli, che arrestano o denunziano un disertore, ricevono un premio di lire venti nuove di Piemonte, ossia Italiane, per un soldato di fanteria, lire trenta per un soldato di cavalleria col cavallo.

IX. Ogni individuo d'un Governo, che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare, sarà castigato con due mesi d'arresto, ed una multa di lire cinquanta suddette, a favore del Corpo, cui apparterrà il disertore, senza pregiudizio di quell' aumento di pena, cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto.

Similmente quelli che daranno scientemente ricetto a un disertore, incorreranno la pena di un mese di carcere, ed in tempo di guerra quell'altra più grave, che le circostanze del delitto potranno meritare.

X. Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell' altra Potenza vestiario, cavalli, e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque vengano trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al Corpo, a cui apparterrà il disertore.

I trasgressori a questo articolo saranno inoltre puniti con una multa di cento lire suddette a favore del detto Corpo, quando per la qualità degli effetti rubati, o altrimenti, sia dimostrato, che fosse loro nota la provenienza degli effetti.

1818

XI. Tutte le disposizioni del presente Concordato sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, i quali per sottrarvisi si rifuggiassero dagli Stati dell' una in quelli dell' altra Parte contraente; ma per un giusto reciproco riguardo particolare ai due Governi, si conviene, che non vengano i detti giovani consegnati sottoposti a veruna pena afflittiva.

XII. La presente Convenzione sarà pubblicata in amendue i Dominii, subito che sará seguito il cambio delle ratifiche; e sarà in osservanza quindici giorni dopo tale cambio.

Essa avrà forza per anni cinque, e s'entenderà senz'altro rinnovata di quinquennio in quinquennio sino a dichiarazione d'uno dei due Governi.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziarii si sono sottoscritti, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Sarzana, il 30 gennaio 1818.

ADAMI Reggente il Reale Consiglio di Giustizia di Sarzana.

GIOACHINO GROSSI Presidente del Tribunale d'Appello in Massa.

Ratifiée par S. M. le Roi de Sardaigne le 10. Février, et par S. A. R. la Duchesse de Massa le 7. Mars 1818.

84. Déclaration du Bey de Tripoli. En date du 8. Mars 1818.

(Traduit de l'arabe.)

Nous, Jusuf Caramanli Basha Bey, Gouverneur et Capitaine général de la Cité et Régence de Tripoli, dans l'Occident, promettons et déclarons sincèrement, par ces présentes, qu'à l'avenir nous donnerons aux capitaines de tous nos vaisseaux l'ordre le plus strict, sous peine de punition sévère, de ne pas croiser près d'aucun port des Etats de Sa Majesté Britannique, particulièrement dans le canal Anglais ou les mers étroites, et de n'en pas approcher.

Tripoli 8. Mars 1818, correspondant au 1er du 2e 1818 Giamat de l'année 1233.

1

Ecrit par ordre de Son Altesse Sidy Jusuf Basha Caramanli, qui y a fait apposer son sceau Royal.

Accepté pour le compte du gouvernement de Sa Majesté Britannique, conformément aux instructions de S. E. le Lieutenant-général Sir Thomas Maitland, Gouverneur de Malte.

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Signé 180 WARRINGTON,
Consul-général d'Angleterre.

85.

Convention signée le 3. Mai 1818 entre le Roi de Sardaigne et le Roi des Deux Siciles pour l'abolition des droits d'aubaine et de détraction; avec avec un article séparé du 29. Janvier 1822.

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S. M. il Re di Sardegna le, S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie intenti sempre a procurare il bene, de' proprii sudditi, ed a profittare di tutte le occasioni per fare ad essi sperimentare i vantaggiosi effetti, dei vincoli di parentela e di perfetta corrispondenza che tra loro felicemente sussistono, hanno risoluto di stipulare una. Convenzione per la reciproca abolizione di ogni diritto di albinaggio e di detrazione nei rispettivi loro Dominii; epperciò hanno nominati e muniti delle necessarie plenipotenze, cioè:

S. M. il Re di Sardegna,

.

Il signor Conte Gioanni Piccono Della Valle, Cavaliere degli Ordini Reali e Militari de' Santi Maurizio e Lazzaro e di Savoia, Commendatore dell' Ordine Reale di Santo Stefano d'Ungheria, Cavaliere dell' Ordine Reale e Militare di S. Luigi di Francia, Maggiore nello Stato Maggiore delle sue armate, Direttore Generale delle Regie Poste, e Primo Uffiziale della Segreteria di Stato per gli Affari esteri; e

S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie,

Il signor D. Antonio Statella, Marchese di Spaccaforno, dei Principi di Cassero, suo Gentiluomo di

1818 Camera con esercizio, e suo Inviato Straordinario presso di S. M. Sarda;

I quali, dopo il cambio delle rispettive loro plenipotenze, e queste ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto dei seguenti articoli.

I. A contar dal giorno del cambio delle ratifiche della presente Convenzione, sarà vicendevolmente abolito fra i due Stati ogni diritto di albinaggio, di detrazione, e qualunque altro fosse contrario alla libertà delle successioni e disposizioni reciproche, e gli eredi e legatarii godranno in amendue i Dominii dello stesso trattamento che si userebbe ai proprii e-naturali sudditi, ben inteso che soggiaceranno alle stesse leggi e condizioni a questi imposte.

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II. I contratti, i testamenti ed ogni altro atto o disposizione si tra vivi, che di ultima volontà, i quali sieno rivestiti delle formalità e condizioni richieste per la loro validità, nel luogo dove saranno stati fatti, avranno egualmente il loro effetto nello Stato dell'altra Parte contrattante, quando anche si richiedessero in questo Stato per detti atti o disposizioni, formalità o regole maggiori, o differenti.

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E con ciò non s'intende derogare alle leggi vigenti, o che in avvenire saranno promulgate ne' rispettivi Stati riguardo agli effetti legali, ed alla legale esecuzione dei mentovati contratti e testamenti, come pure riguardo alle leggi personali concernenti lo stato e la capacità delle persone contraenti; ben inteso che i sudditi delle due Potenze potranno succedere e contrattare nei Dominii dell' altra, come i proprii sudditi.

III. Sarà la presente Convenzione ratificata al plù presto possibile dai rispettivi Sovrani, e pubblicata in amendue i Dominii.

Dat. in Torino, il dì 3 del mese di maggio 1818.
Della Valle.
Il Marchese DI SPACCAFORNO.

Article séparé et additionnel.

Per varie circostanze essendo stata finora ritardata la ratifica della Convenzione che sotto la data dei tre maggio 1818 fu sottoscritta in Torino fra il Conte Della Valle ed il Marchese di Spaccaforno per la reciproca abolizione del diritto di albinaggio, e di detrazione negli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna

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