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Ordini da osservarsi per decoro del Santuario di questo S. Monte della Verna, fatti nel Capitolo celebrato in detto S. Monte il di 15 aprile 1720 e confermati da tutto il corpo del Capitolo.

Primo: si comanda che i frati non possino andare alle stanze della porta, quando attualmente vi si trovano donne, senza licenza del superiore locale, nè trattenersi con le medesime donne su la Piazza o sotto la loggia si della chiesa come delle sacre Stigmate, ma, se il caso portasse di dirli qualche parola, cerchino speditamente sbrigarsene, e si vieta onninamente il parlarli in chiesa, e chi altrimenti farà sia per la prima e seconda volta penitentiato con pane e acqua, e non emendandosi sia mandato alla presenza del padre Provinciale, il quale lo mortificherà esemplarmente, e li darà collocatione d'un altro convento.

2. Che in tempo di silentio nessun frate ardisca uscire di convento o andar vagando per li santuarii, loggia delle S. Stimate o altri luoghi senza licenza del superiore sotto le pene suddette: s'eccettuano però i sagrestani e santuaristi solo per adempimento del loro offitio, nè alcuno possa in qualsivoglia tempo andare per il bosco senza licenza del superiore sotto pena d'apostasia, eccetto alla cappella del B. Giovanni.

3. Che non si permetta alle donne il pernottare nelle stanze sopra la porta, sotto qualsivoglia pretesto, ma in caso di precisa necessità, si permetta solo la cappella di S. Pietro, e ne' concorsi nelle chiese: si come onninamente si vieta il far pernottare le donne o introdurle nell'ospitio di Valle Santa, e tutto, sii il primo, come questo secondo, si comanda e si proibisce sotto pena di scomunica a chi permetterà altrimenti, et il Guardiano o altro superiore locale, che non farà esattamente osservare detti ordini, sia punito dal Superiore Provinciale e sospeso dall' offitio ad arbitrio del medesimo Provinciale, et il tertiario che dimora a Valle Santa, che permetterà che s'introduchino o introdurrà donne in detto ospitio, sia spogliato dell'abito e mandato via dalla religione, et ita etc. Dato nel nostro convento del S. Monte della Verna li 16 aprile 1720.

1. Io fra Antonio Maria di Firenze, Guardiano di Scanzano, confermo quanto sopra.

2. Io fra Pier Antonio da Cuna, Guardiano di Camaiore, confermo quanto sopra.

3. Io fra Leonardo dal Porto Maurizio, Guardiano di S. Francesco al Monte, confermo quanto sopra.

4. Io fra Francesco Antonio di Parma, Guardiano del Palco, confermo ecc.

5. Io fra Ginepro di Foiano, ex-Definitore, confermo.

6. Io fra Lorenzo di Stia, Guardiano di Sargiano, confermo. 7. Io fra Giuseppe Antonio di Lucca, Guardiano di S. Cerbone, confermo.

8. Io fra Bonaventura di Capannole, Guardiano del convento di Monte Carlo, confermo ecc.

9. Io fra Antonio di Cerreta, Guardiano della Lastra, confermo ecc.

10. Io fra Bernardo dell'Abbadia, Guardiano di Sarteano, confermo ecc.

11. Io frat'Antonio di Ceggiano, Guardiano di Radda, confermo. 12. Io fra Bonaventura di Chiusi, Guardiano [di S. Mustiola] (1), confermo quanto sopra.

13. Io fra Simplicio di Nocchi, Guardiano di S. Antonio di Viareggio, confermo ecc.

14. Io fra Bernardino di S. Fiora, Guardiano della SS.ma Trinità, confermo ecc.

15. Io fra Giovan Maria d' Arcidosso, Guardiano di S. Francesco di Cetona, confermo ecc.

16. Io fra Leone dalla Rocca S. Casciano, Guardiano, confermo.
17. Io fra Lodovico di Lucignano, Guard. di Belverde, confermo.
18. Io fra Lucio di Nocchi, ex-Definitore, confermo.
19. Io fra Girolamo di S. Fiora, ex-Definitore, confermo.
20. Io fra Valerio di Diecimo, ex-Definitore, confermo.
21. Io fra Ubaldo dalla Rocca, Diffinitore, confermo.

22. Io fra Pierfrancesco da Chitignano, Guardiano del S. Monte della Verna, confermo.

23. Io fra Giovan Battista di Cutigliano, Difinitore, confermo. 24. Io fra Casimiro di Firenze, Difinitore confermo.

25. Io fra Bernardino d'Asciano, Custode, confermo. 26. Io fra Candido da Cetona, ex-Provinciale, confermo. 27. Io fra Anton Francesco da Marino, Provinciale immediato, confermo.

(1) La parentesi omessa nell'originale, si trova nella copia al n. 49.

28. Io fra Giovan Battista da Strada, Ministro Provinciale, confermo.

29. Io fra Angelo di Varese, Commissario Visitatore.

30. Io fra Giovan Cosimo di Monte Mignaio, Vice-Commissario Generale.

Dall'originale cartaceo, con tutte le firme autografe, notabile quella di S. Leonardo da Porto Maurizio, mill. 268×198, in 2 fogli, col sigillo di Provincia, nella filza IV, n. 48, e al n. 49 della stessa filza IV se ne trova altro esemplare identico autenticato col sigillo di Provincia, in fine del quale si legge: Presens copia concordat cum suo originali ad litteram. Fr. Petrus de Luca pro - Secretarius Provinciae. In questa copia il n. 21 è al 22 e questo al 21.

178. 1721, 8 agosto. Innocenzo XIII ad septemnium concede che sia altare privilegiato quello delle Reliquie (in chiesa maggiore, ora detto della Concezione) nella commemorazione dei Defunti e ottava, e nelle ferie 2a, 3a, 4a, e 6a di ogni settimana.

Innocentius PP. XIII: ad futuram rei memoriam.

Omnium saluti paterna charitate intenti, sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde fidelium defunctorum animae Domini nostri Iesu Christi eiusque sanctorum suffragia meritorum consequi, et illis adiutae ex purgatorii poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur ecclesiam fratrum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum sacri montis della Verna nuncupati, Aretinae dioecesis, in qua aliud altare privilegiatum non reperitur concessum, etiam cum sit altare sacrarum reliquiarum nuncupatum, hoc speciali dono illustrari, dummodo in dicta ecclesia viginti Missae quotidie celebrentur, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ut quandocumque sacerdos aliquis saecularis vel regularis Missam defunctorum in die commemorationis defunctorum, et singulis diebus intra illius octavam, ac secunda, tertia, quarta et sexta feriis cuiuslibet hebdomadae pro anima cuiuscumque Christi fidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad praefatum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro ecclesiae per modum suffragii indulgentiam consequatur; ita ut eiusdem Domini nostri Iesu Christi ac beatissimae Virginis Mariae, sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus e purgatorii poenis liberetur, concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus ad septemnium tantum valituris.

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