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NV.

A.

Riposta alle Notizie domandate intorno alla Giurisdizione Ecclesiastica negli Stati di S. M.' in data delli 5 Marzo, 1816.

Le leggi vigenti in Piemonte relativamente alla religione catholica sono siffattamente disposte e co-ordinate, che per niente turbano il governo del Sovrano.

Il governo civile ha per iscopo la felicità temporale de' cittadini; la chiesa ha in mira il bene spirituale di quelli che professano la fede da essa insegnata.

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Le due podestà sono tra loro indipendenti ed entrambi riconoscono la loro autorità da Dio. La Chiesa non s'ingerisce nel governo civile, ma insinuando li sublimi precetti evangelici della carità, contribuisce a consolidare l'edificio sociale. La podestà civile nemmeno s'ingerisce direttamente nelle cose ecclesiastiche, ma impartendo la sua protezione alla Chiesa fa si, che non si commettano abusi pregiudiciali non meno alla Chiesa che a cittadini specialmente in ciò, che può direttamente riflettere il temporale.

La giurisdizione della Chiesa è ristretta meramente alle cose ed alle persone ecclesiastiche. Quanto alle cose, appartengono a quella giurisdizione le cause di fede, de' sacri riti, de' sacramenti e de' benefizj.

Riguardo alle persone, gli ecclesiastici debbono convenirsi avanti il foro ecclesiastico, e dove siano attori contro laici, la causa è di giurisdizione del foro secolare.

Tra le cause per altro di giurisdizione ecclesiastica per trattarsi in benefizjo per essere cherici le convenuti, molte vengono introdotte avanti li tribunali secolari per ragione di possesso.

Nella concordata istruzione Pontificia del 1742, si stabilisce che le cause possessorie di queste materie possano

anche portarsi avanti li magistrati laici facendosi luogo a prevenzione tra questi e li tribunali ecclesiastici.

Ora siccome pressochè tutti li contratti che si celebrano si appone, ed a termine delle leggi qui veglianti si intende apposta in tutti li contratti, ed atti d'ultima volontà fatti per istrumento o per scrittura privata la cosi detta clausula del costituto professorio, mercè la quale chi fa l'atto dichiara di possedere a nome di colui a favore del quale si diviene al medesimo, ne segue, che in quasi tutte le cause si può domandare la manutenzione o reintegrazione in possesso, e rimanè lecito a chi intenta la causa di introdurla avanti il foro secolare, ossia avanti ́il magistrato supremo, che ha la privativa di quelle cause, che per qualche circostanza possono intentarsi nel foro laico contro ecclesiastici per la resa del conto dell' amministrazione di beni laicali; quelle già cominciate contro un laico di cui l'ecclesiastico sia crcde (mentre il laico crede di un' ecclesiastico non può continuare nel foro di esso il giudicio che deve pigliarsi nel foro secolare) quelle in cui assieme ad ecclesiastici siano convenuti de' laici, e quelle finalmente in cui l'ecclesiastico sia chiamato in rilevo.

In modo che a poche si riducono le cause contro ecclesiastici che si agitino in quel foro, che tentasi per lo più d'evitare da quegli ecclesiastici che hanno ribrezzo di usare davanti il loro superiore ecclesiastico quelle cavillazioni, di cui per avventura si servirebbero avanti altri tribunali.

Questa giurisdizione ecclesiastica viene esercitata dai vescovi, o da' loro vicarj generali, dalle sentenze de' quali si da' appello all' arcivescovo e da questo al Papa in cui concorre la qualità di Primate d'Italia e Patriarca dell' Occidente. Siccome alcuni Vescovi stranieri hanno una parte delle loro diocesi negli Stati di S. M. per impedire l'estrazione de' sudditi si è in detta istruzione Pontificia stabilito che tali Vescovi debbono stabilire un vicario generale residente in detti stati per provvedere alle cause

de' sudditi, ed a questi vicarj generali si è con lettera del 26 Maggio 1790 del Cardinale Prodatario dichiarato spettare, non solo l'ordinaria giurisdizione ma eziandio la delegata per le dispense matrimoniali.

Per lo stesso motivo le cause di seconda appellazione non si portano à tribunali Romani ma sene commette la cognizione ad ecclesiastici delegati Pontifici negli Stati di S. M. e solo dopo tre delegazioni, e nel caso rarissimo che non sianvi tre sentenze conformi portare si dovrebbe la causa davanti li tribunali Romani; ma anche in questi casi rarissimi non mancano mezzi al governo (che ne è informato per la concessione dell' Exequatur di cui si parlerà in appresso) di procurare fralle parti un' amichevole componimento senza permettere ad un simile oggetto l'estrazione de' sudditi. Una delle principali prerogative che preserva da ogni attacco la sovranità temporale ella è quella detta del Regio Exequatur consistente nel non potersi dare esecuzione a bolle, brevi, ed altre carte provenienti dall' estero, che abbiano qualche rapporto al foro esterno, e l'esteriore polizia della Chiesa senza averle prima presentate al magistrato supremo, che prendendo ove d'uopo gli ordini del sovrano o le trattiene, o con lettere a parte ne permette l'esecuzione. La succennata istruzione Pontificia autorizza una si esenziale prerogativa, la quale mentre per una parte preserva la regia giurisdizione per l'altra assicura l'esecuzione de' concordati relativamente alla materia beneficiale.

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In dipendenza d'un Breve di Nicolao V. del 1451, il sovrano avea il privilegio di nominare a tutti gli arcivescovati ed abbazie esistenți ne' suoi stati, come pure che non si conferissero gli altri beneficj di essi a persone non sudditi o non grate.

Dubitossi nel principio dello scorso secolo se tale dritto spettasse al sovrano anche per gli stati aggiunti posteriormente al 1451. Quindi col Concordato delli 24 Maggio si dichiarò estensibile a tutti gli stati a quell' epoca,

1727,

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posseduti da nostri sovrani, eccettuate le tre Chiese vescovili di Casale, Acqui, ed Alessandria pelle quali eransi introdotti altri usi prima che passassero in dominio della Real Casa di Savoja. Si mandò in quel Concordato osservare intanto tali usi, giusta li quali in vece della nomina di un solo per ciascheduno di detti vescovati proponevansi tre dal Sovrano, ad uno de' quali doveasi necessariamente il medesimo conferire, ma riservossi ivi al sovrano il diritto di dimostrare competergli ad un tale riguardo una più ampia prerogativa.

Di fatti col Concordato delli 5 Gennajo 1741, venne questo dritto a beneficj consistoriali degli stati posteriormente accresciuti a S. M. e finalmente col Breve degli 11 Giugno 1791, venne estesa la mentovata prerogativa non solo a dette tre chiese, ma a tutti gli stati indistintamente da S. M. allora posseduti.

Egli è evidente, che li Vescovi di questi stati tenendo tutti in dipendenza di questi concordati le loro sedi vescovili dalla nomina di S. M., da cui il rimanente del clero riconosce anche, ed aspetta li beneficj di collazione Pontificia, non hanno, nè possono aver luogo que' dissidj tra il sazerdozio e l'impero, che in altri paesi si videro fomentati contro il sovrano dagli ecclesiastici, che speravano da Roma li benefizj.

Altre questioni furonvi ne' passati secoli relativamente a benefizj ecclesiastici. Pretendevasi dalla curia Romana non solo li frutti de' beneficj vacanti, ma eziandio le spoglie de beneficiati defunti, ossia come si esprimono li concordati infraccennati la roba lasciata da beneficiati e da essi acquistata coi frutti dei benefizj.

Pretendeva per altra parte S. M. la regalia, di cui gode il Re di Francia de' frutti vacanti de' benefizj di regia nomina e di suo patronato e d'altra parte non potevano piacerle le liti, con cui gli credi de' beneficiati suoi sudditi erano molestati dai collettori degli spoglj onde accertare se la roba lasciata da' beneficiati fosse acquistata co' frutti del beneficio.

Anche tali questioni furono convenute co' tre concordati delli 29 Maggio 1727, 5 Gennajo 1741, e 24 Giugno 1750, coi quali si convenne sostanzialmente:

1.o Che quanto ai vescovati ed abbazie compresi nel Breve di Nicolao V. fossero amministrati pendente la vacanza da una persona ecclesiastica col nome di Regio Economo a vantaggio delle chiese e successori.

2.o Che gli altri beneficj minori vacanti verranno amministrati dagli economi, la di cui nomina spetterà a vescovi, vicarj capitolari, ed abati nullius per esserne convertiti li frutti, dedotte le spese e le riparazioni, cioè quanto a beneficj aventi cura d'anime o di patronato, vantaggio de' successori, e quanto agli altri per una metà a favore de' suddetti e per l'altra metà pelle ivi contemplate opere pie.

3.o Si sono affatto aboliti gli spoglj.

a

Prendevasi altre volte l'imunità da' carichi per tutti li beni da essi in tale qualità posseduti; venne questa ristretta e ridotta con varj editti de' sovrani sin dal principio del secolo 17°. Dopo varie questioni ad un tale riguardo nella suddetta concordata istruzione del 1742 si ristrinse l'immunità alli beni ecclesiastici, che ne giovano nel 1620 ed avevano continuato ad essere posseduti dalla Chiesa.

In forza d'indulti del 1782 et 1792 già vennero sottoposti tali beni temporaneamente alli carichi, oltrecchè la maggior parte di essi già passò negli anni scorsi a mani laiche.

Quanto alla giurisdizione ecclesiastica in materia criminale si osserverà solo:

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1. Che la giurisdizione quanto ai laici è ristretta all' imposizione di sole pene spirituali, se si eccetterà il delitto di bigamia, che come avente tratto al sacramento del matrimonio venne lasciato nell istruzione Pontificia alla cognizione de' tribunali ecclesiastici.

2. Che quanto agli ecclesiastici essi vengono bensi giudicati e condannati a pene temporali dal giudice eccle

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