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Venuto a stabilirsi il principato, Cosimo I. institui una particolar Segretaria detta della Giurisdizione, affidata in origine al celebre Lellio Torelli, destinata espressamente. a preservare i diritti della Sovranità da ogni attentato di qualunque Autorità Estera.

Questa Segretaria della Giurisdizione è sempre esistita fino all'epoca dell' invasione Francese, ed attualmente trovasi ripristinata.

Molte misure furon prese sotto il Governo Austriaco per ritenere nei suoi confini la Giurisdizione Ecclesiastica, e riparare al danno dell' emissione rispettabile di danaro, che, per tanti titoli, passava dalla Toscana alla Corte Pontificia.

Si cominciò colla legge d'Ammortizzazione, vegliante tuttora, che limitò gli acquisti della chiesa, dichiarando manimorte, incapaci d'acquistare, ogni corpo morale, ed ogni individuo legato con voti religiosi.

Fù quindi interamente abolita la Giurisdizione delle Curie Vescovili negli affari giustizia, e transportata ai Tribunali laici, riservata alle Curie la cognizione soltanto degli affari meri spirituali e di coscienza; e quanto alla pretesa immunità degli ecclesiastici, furon obbligati i Vescovi a delegare, una volta per sempre, la loro autorità su i medesimi ai rispettivi Tribunali laicali; ond'è che gli Ecclesiastici, come qualunque altro suddito, sono sotto posti alle misure di giustizia, e di polizia delle magistrature secolari.

Rimase soppresso il Tribunale dell' Inquisizione, come poco coerente alla mansuetudine della Chiesa, e già reso inoperoso.

Le regole della Cancelleria Apostolica con tutte le con-sequenze, che ne venivano per attirare a Roma la collazione della maggior parte dei Benefizi, restarono affatto proscritte, e restituita ai Vescovi la facoltà di conferirli, in qualunque tempo e modo ne seguisse la vacanza; è siccome non poteva praticarsi l'istesso in rapporto ai Be

nefizi Consistoriali, ne venne ordinata la soppressione per provvedere con i loro fondi le parocchie le più bisognose.

Quanto poi alle Mense Vescovili è stato sempre tenuto fermo il diritto, che la nomina Papale debba cadere sul soggetto primo nominato nella terna che dal Principe si presenta al Santo Padre.

All' istesso soggetto di sussidiare le parocchie, si fecero servire i capitali, e le rendite delle Campagnie Laicali e di diversi corpi religiosi soppressi.

Si fissò un' età più matura di quella stabilita dal Concilio di Trento per la professione religiosa, e fù tolla ai Superiori e Generali esteri ogni influenza su i conventi di Toscana.

Si obbligarono i Vescovi a dar la nota, e sotto porre alla Sovrana approvazione, quegl' individui che si volevano promuovere agli ordini sacri; nè fù permesso ad alcun Vescovo di publicar colle stampe veruna Pastorale o Enciclica, senza la revisione e l'annuenza del Governo.

Si ebbe cura principalmente di tener fermo il Regio Exequatur per ogni Breve e dispensa proveniente da Roma, e si andò più oltre, vietanda ai sudditi d'impetrarne dalla Corte Pontificia senza preventiva permissione.

Al diritto di Regalia competente ai Sovrani su i vacanti dei Benefizi, fu provveduto mediante l'istituzione dell' economato Regio su tutti i Benefizi vacanti o sospesi, con la dichiarazione, chè gli avanzi non fossero dovuti al nuovo Rettore se non quando non ne fosse stato disposto dal Governo; e questa misura si estese anche alle Mense Vescovili, sulle quali restò, per concordato, inibito al Papa di imporre pensioni, fuorichè sulle due più ricche Mense di Pisa e d'Arezzo, con la condizione che i pensionati fossero designati del Principe.

Queste massime adottate e tenute in vigore sotto il governo Austriaco, soffrirono qualche alterazione durante il governo Borbonico, nè per questo rimase distrutto l'antico sistema di Legislazione giurisdizionale, che riprende

forza attualmente quanto lo permettono le circostanze dei tempi, e la confusione delle cose sconvolte per le pas

sate vicende.

Li 23 Febbrajo 1815.

Delivered to me as the Regulations of the Tuscan Government, by order of the Secretary of State charged with the Foreign Affairs, Monsieur Fossombroni

15 March 1815.

B.

(Signed) BURghersh.

Note from the Minister for Foreign Affairs of Tuscany, to Lord Burghersh, enclosing the Documents (H. J.)

Il sottoscritto Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri ha l'onore di trasmettere a S. E. Milord Burghersh; Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Britannica una copia del Concordato ultimamente stipulato fra la Santa Sede e la Toscana, riguardo alla ripristinazione degli ordini regolari nel Gran Ducato, non meno che un' esemplare della circolare diretta da questo J. et R. governo in tale occasione ai Vescovi dello stato, accompagnata da una memoria illustrativa.

Profitta il sottoscritto di questa occasione per rinuovare a S. E. Milord Burghersh le proteste dell' alta sua considerazione.

Firenze, li 5 Marzo 1816.

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(Signed)

B. Nr. 1.

Note from the Secretary of State for the Home Departement in Tuscany, respecting certain understandings between that Government and the Holy See, on the subject of Religious Orders and Convents.

MEMORIA.

Il real Dipartimento di Stato si crede in dovere di render inteso quello degli affari Esteri, chè sebbe, ne le

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operazioni della commissione ecclesiastica per lo stabilimento degli ordini regolari, non siano ancora prossime al loro compimento, ha stimato opportuno di communicare officialmente, tanto alla Segretaria del Regio Dritto, quanto a tutti i vescovi si nazionali, che esteri, aventi giurisdizione nel Gran Ducato, la circolare approvata con rescritto de ... Decembre scorso, è di cui rimette qui uniti Nr. 10 esemplari.

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Nel porgere questa comunicazione e participazione, non deve il Dipartimento di Stato omettere di far rilevar due cose al Dipartimento degli Affari Esteri, onde possano servirgli di norma nelle istruzioni, che fosse nel caso di trasmettere al Ministro di S. A. J. et R. residente a Roma.

La prima cosa risulta da tutto l'andamento delle trattative che hanno avuto luogo fra il delegato pontificio ed i commissari Toscani, ed il resultato di queste trattative stabilisce chiaramente l'idea, che ambedue i Governi hanno dovuto procedere, e hanno realmente proceduto nell' intelligenza che le sole leggi veglianti in Toscana avanti il 1799, epoca della dolorosa partenza di S. A. J. et R. da questi suoi stati, sono state repristinate dopo il felice ristabilimento del di lui governo, e che per conseguenza a queste sole leggi devono attendersi nelle materie giurisdizionali. Sebbene l'analisi di tutti le leggi ed ordini pubblicati dopo il primo Maggio 1814, convincesse abbastanza di questa massima, tuttavia esso ha ricevuta una nuova conferma del tenore delle domande promosse dalla corte pontificia, specialmente in rapporto alla dipendenza dei regolari dai loro superiori dimoranti in Roma, poichè questa dipendenza era stata indistintamente accordata dalle leggi emanate sotto il governo Borbonico, onde se si è resa necessaria, è sé si è richiesta l'emanazione di uno circolare che la ristabilisse, è chiaro che l'attuale legislazione Toscana escluderà questa dipendenza medesima, come esclude alcune altre cose che formarono il soggetto delle domande del delegato pontificio, e che la riconos

ciuta necessità di mantenere in vigore leggi providissime e di tanta utilità per lo stato, impedi di accordare.

La seconda cosa su cui, a scanso di ogni equivoco, è opportuno d'istruire il ministro Toscano residente in Roma, onde l'intelligenza della circolare sia sempre uniforme fra i due governi, è il limite prefisso per la dipendenza degli ordini regolari dai loro superiori di Roma. Non solo il testo letterale e il materiale significato delle espressioni della circolare ristringe la dipendenza dei regolari di Toscana dai superiori di Roma alla sola operanza della regola interna del loro istituto, ma i documenti della trattativa che formano il corredo della corrispondenza tenuta fra il delegato pontificio, ed i commissarj Toscani, dimostrano che non è stato preteso dal primo, che questa dipendenza fosse portata, più oltre che l'ispezione sull' osservanza della regola et interna disciplina dei conventi, e che per conseguenza la proprietà ed amministrazione dei beni, `e le persone dei regolari in quanto sono sudditi, rimanessero sempre sotto la tutela delle veglianti leggi, come pure i rapporti fra i religiosi, ed i vescovi e le prescrizioni pure riguardanti i religiosi forestieri.

Nasce da questi principj, chè i Generali di Roma non possono disporre dell' amministrazione delle vendite dei conventi stabiliti in Toscana; chè gl' interessi di patrimonio dei regolari Toscani non devono esser mai promiscuati con quelli dei conventi degli altri stati; chè questi religiosi non possono essere costretti a passare in stato estero, ma solo a rimanere in quei conventi di Toscana a cui saranno destinati dai superiori dei loro ordini; chè non si possono introdurre nei conventi del Gran Ducato, nè portare a carico dei medesimi, religiosi stranieri, a meno che non sene ottenga la preventiva naturalizzazione, a forma delle veglianti leggi, e chè finalmente in nessun rapporto l'accordata dipendenza dai Generali di Roma per il semplice oggetto di mantenere l'uniformità della regola e disciplina, ha alterato le condizioni e le persone dei

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