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Ai forestieri, ai vetturali, insomma a tutte le persone già eccettuate nella Provvisione del 1473, e così pure (si aggiunge in questo statuto) ai fittaioli ed ai soccidarî, non si estende il beneficio del tocco. Tuttavia ai forestieri è lasciato aperto l'adito di fruirne, facendo il sodamento come per le cause.

non meno

Il pratico mezzo usato per costringere i debitori a fare spontaneamente quello che un tempo difficilmente poteva essere da loro ottenuto con la forza, ossia a costituirsi in carcere, dette (lo abbiamo accennato) buoni frutti; onde mentre prima l'uso di questa nuova procedura era ristretto all'esecuzione delle sentenze, in quest'anno ricevè una nuova estensione, ammettendosi che anche per eseguire le semplici dichiarazioni, sia dei Sei della Mercanzia, sia dei Consoli delle venti Arti cittadine, si potesse, invece della cattura personale, ricorrere al tocco. Nè può negarsi che ragionevole e logica fu questa estensione, come ragionevoli e logiche dovremo giudicare le altre estensioni che vedremo date in seguito a questa procedura; poichè evidentemente le stesse ragioni che avevano indotto i legislatori a sostituire, all'arresto a viva forza, l'intimazione, dovevano sussistere anche per le dichiarazioni semplici, oltre che per le sentenze; ed ogniqualvolta si procedeva all' arresto di un cittadino per qualunque motivo (tranne, s'intende l'arresto per delitti) probabilmente il popolo rinnovava contro i birri la sassaiuola che è lamentata nel proemio della Provvisione del 1473.

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Fra il 1496 ed il 1577 (anno nel quale fu compilato il nuovo statuto confermato poi nel 1585) furono introdotte alcune modificazioni in questa materia; accenniamo le più notevoli. Il 30 giugno 1498 fu stabilito che i pregiudizî derivanti dalla dichiarazione di cessante fatta per via del tocco avessero luogo solo a favore del creditore istante; però il debitore dichiarato cessante par tal via non poteva agire giudicialmente contro nessuno senza licenza del creditore istante, e contro costui in nessun caso prima di essere cancellato dal libro de' tocchi (1). Il 20 maggio 1507

(1) Merc. 10, c. 59'.

fu proibito a' toccatori, sotto pena di multa e corda, « per levare << via ogni occasione, et materia di scandalo e di tumulto che perciò potessi nasciare », di fare il tocco in casa del debitore (1). Il 28 Marzo 1544 fu imposto ai creditori dimoranti fuori di città di eleggere domicilio, per procedere al tocco, in Firenze presso un Procuratore della Corte della Mercanzia; ciò perchè il debitore potesse fare le notificazioni occorrenti nei termini (2). Il 5 agosto 1552, finalmente, fu proibito di fare opposizione al tocco innanzi al Podestà, invece che innanzi alla Corte della Mercanzia (3).

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Lunga, minuziosa ed importante è la riforma del 1585, in cui si trova la materia del tocco divisa in due capitoli, uno sui toccatori, che stabilisce l'elezione, l'ufficio, il compenso dei messi, l'altro sulle esecuzioni, che detta le norme per l'atto del tocco. Il capitolo XIII del Libro I De' toccatori e loro ufficio ripete sull'elezione di questi messi le regole conosciute, aggiungendo la condizione dell' età non minore di anni 25. È ripetuto inoltre che debbano essere due a fare il loro ufficio, in maniera che l'uno senta le parole che l' altro deve pronunziare toccando il debitore; sotto pena di nullità del rapporto, che il Notajo deve rifiutare in tal caso.

Notevole è una specie di prescrizione che è stabilita in questo statuto per la commissione data dal creditore ai toccatori; se dentro trenta giorni dal di della ricevuta commissione costoro non fanno il tocco, debbono farsene rilasciare un' altra, perchè la prima non val più.

Ai toccatori è proibito entrare in casa del debitore; essi possono però entrare nella sua bottega. Debbono, sotto pena di nullità del tocco, farne rapporto o lo stesso giorno, o nella prima metà del giorno seguente; poichè questo rapporto è un diritto del debitore, che può invocarlo innanzi ai Sei della Mercanzia.

Il capitolo che più diffusamente tratta di questa materia, è

(1) Merc. 10, c. 651. (2) Merc. 10, c. 73'. (3) Merc. 10, c. 74'.

la rubrica VIII del Libro II Delle esecuzioni. Dalle parole di essa si rileva come il tocco si fosse alquanto trasformato. Il testo dice infatti: « Et volendo mantenere l'ordine tanto tempo << osservato circa l'esequzioni personali che si faranno nella città <<< di Firenze, et di fuora infra lo spazio d'un miglio dichiarorno, << salvo quel che di sotto si dirà, non doversi fare per via di detta << Corte alcuna tale esecuzione personale, se non precedenti un << comandamento da farsi, a chi doverrà esser preso, che si chiama << Tocco, il quale anticamente hebbe principio da uno attuale << toccamento ». Si comprende da questo passo, come fosse abolito, od almeno caduto in desuetudine il costume di toccare con la verga di velluto, e come s'incominciasse ad avvicinare e ridurre il tocco ad un semplice precetto. Ed è infatti considerato come un comandamento, a segno che, esponendo la maniera di procedere, si prescrive che « per più brevità usando le medesime parole, che <<< si usavano quando si faceva il tocco attuale, basti dire: Noi ti << tocchiamo a stanza del tale per tanta somma o cosa, o tali << parole, che in sustanza contenghino l'effetto del comandamento << di che di sopra, il quale da qui innanzi si chiamerà Tocco simil« mente per brevità ». E se il debitore fugge, basta che le dette parole sian pronunziate tanto forte, che verisimilmente il debitore possa avere udito. « Et dell' effetto di che di sopra se << alla relazione di tali Toccatori ».

ne stia

Le regole sono, in gran parte, quelle già note: è aggiunto il diritto di chiedere l'inibitoria, per esser salvi dalle conseguenze del tocco; alle persone già menzionate nelle leggi precedenti, e contro le quali non è necessario procedere per via di tocco, ma che si possono catturare direttamente, sono aggiunti i fattori, servitori, vetturali domestici, barcaioli, procacci, curatori, attori, sindachi o procuratori. Per le prime tre classi di persone l'inasprimento dove dipendere dal rapporto di soggezione in cui esse trovavansi col creditore e padrone nel tempo stesso; rapporto di soggezione che, per l'accrescersi del lusso e del fasto, si estende e si fa maggiormente sentire; coi barcaioli e procacci si completa la classe delle persone incaricate del servizio di posta (sempre più sviluppato, naturalmente, e accresciuto d'importanza) e di trasporto, che abbiamo veduto fino ab initio trattate con rigore. Per gli altri la maggior severità fu senza dubbio cagionata dalla grave responsabilità che la legge doveva sempre maggiormente ribadire, tanto

più che nei debiti di costoro era spesso mescolato il sospetto di frode o di malversazione.

E poichè siamo ormai in pieno Principato, dal tocco si dichiarano esenti (s' intende a cagione d' onore, e quindi anche dalla cattura) il Luogotenente ed i Consiglieri del Principe (1).

A tutte le esecuzioni personali, da qualunque titolo derivanti, e così anche da contratti o lettere di cambio, è senz'altro estesa la procedura particolare del tocco; ciò resulta dal testo della legge, e dall' interpretazione della giurisprudenza (2).

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Però la trasformazione del tocco materiale e visibile in comandamento portò col tempo alla totale abolizione anche del nome. Nel 1778 le Istruzioni le più essenziali da osservarsi dai Tribunali nella materia esecutiva tratte dallo Statuto e riforme del Tribunale di Mercanzia (3) prescrivono che « le esecuzioni << personali si facciano dentro la Città di Firenze, ed un miglio << attorno, precedente, invece del Tocco usato finora, un Precetto << al Debitore, perchè nel termine di ore ventiquattro paghi il « suo debito, o si costituisca in carcere da per se stesso, altri<< menti sarà considerato come Cessante ». Le altre regole sono le stesse; ma una particolarità notevole è l'intimazione di pagare il debito, che non si riscontrava nell' antico tocco, e che costituisce la vera differenza fra questo ed il precetto, che è introdotto con la nuova legge.

(1) Ricordiamo un consulto e rescritto del 12 Agosto 1747, che si trova nel CANTINI, Legislazione toscana, Vol. XXVI, p. 27. Un tal Lorenzo Orazio Pucci, senatore, credendo esser compreso nell'esenzione dal tocco, ricorse al Principe contro un creditore che l'aveva fatto toccare. Il Granduca deferi l'esame della questione alla Reale Consulta, il cui parere trovasi appunto nell'opera citata. Dopo molte considerazioni tratte dal Diritto Romano sulla qualità di Senatore, e dopo attento esame degli Statuti della Mercanzia, gli auditori della Consulta dichiarano che il Senatore non è esente dall'esecuzione personale, nè quindi dal tocco; ed in via conciliativa propongono soltanto che gli sia accordato un termine di quattro mesi per sistemare i proprî debiti. Ed in questo senso è fatto il rescritto. (2) Ved. dec. della Ruota fiorentina del 16 luglio 1680 in URCEOLI Decisiones Florentiae, Firenze 1693, p. 404.

(3) Codice della Toscana Legislazione, Tomo I, p. 176.

Resta che esaminiamo brevemente la natura giuridica del tocco. Non è mancato chi abbia considerato quest' atto come un precetto (1); altri, come il Tommaseo (2), il Rezasco (3), seguendo quasi letteralmente la definizione datane dal Vocabolario dell' Accademia della Crusca (4), lo definirono un atto giudiciale col quale si denunziava in Firenze ai cittadini il termine perentorio prima di rilasciar contro di loro la cattura per debito civile.

Più semplicemente il Rinuccini espone, senza definirla, l' istituzione del tocco (5): « Questi signori feciono la legge, che chi << avesse a essere preso per debito, gli fusse fatto un comanda<< mento da uno messo, e tocco con una bacchetta coperta di << velluto verde e se due di dopo tale comandamento, quello << tale debitore non si rappresentava alla mercatanzia, preso, << incorreva nel bando di cessante ». E più giustamente il Pertile (6) dice che a Firenze l'esecuzione personale s'incoava con questo rito, che, come egli felicemente osserva, ricorda l'antica manus iniectio.

Certamente è erronea l'opinione di chi ravvicina il tocco al precetto. Prima di tutto i precetti esistevano anche prima nella legislazione fiorentina, come in quasi tutte le altre; essenza del precetto è inoltre l'intimazione al debitore di pagare il debito, con avvertimento che altrimenti si procederà contro di lui. Invece nel tocco non c'è questa intimazione; non si avverte il debitore che paghi, ma gli si ordina senza altro che si presenti alla Mercanzia per esservi trattenuto in prigione. Dobbiamo quindi ammettere che il tocco è un atto di esecuzione personale, equivalente,

(1) A DEMOLLO, Marietta dei Ricci, Racconto storico, Firenze 1840; Capitolo XL, notizia 20.

(2) Dizionario della lingua italiana, Torino, 1865-79, v. Tocco. (3) Dizionario del linguaggio italiano ed amministrativo, Firenze, 1881, v. Tocco, § I.

(4) Quinta impressione, v. Tocco, § III.

(5) Ricordi storici con la continuazione fino all'anno 1506, Firenze, 1840,

P. CXXII.

(6) Storia del diritto italiano, 1.a ediz., Vol. vi, p. 860.

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