DI GIURISPRUDENZA, BIBLIOGRAFIA E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, PENALE E AMMINISTRATIVO INDICE DELLE SENTENZE PUBBLICATE NEL VOLUME X, ANNO 1885 DEL GIORNALE IL FORO ITALIANO E NEGLI ALTRI 44 PERIODICI GIUDIZIARI D'ITALIA BIBLIOGRAFIA DELLE MONOGRAFIE E DEGLI ARTICOLI DI DIRITTO PUBBLICATI NEI DETTI PERIODICI E NOMENCLATURA GIURIDICA DEL DIRITTO POSITIVO ITALIANO COL RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI CODICI E DELLE LEGGI SPECIALI PER CURA DEI DIRETTORI DE CRESCENZIO cav. prof. NICOLA SCIALOJA cav. avv. ENRICO - Il presente volume del Repertorio generale annuale comprende: I. Repertorio alfabetico di giurisprudenza, bibliografia e legislazione; II. Indice alfabetico dei nomi degli autori di opere, monografie e articoli di diritto indicati nella parte bibliografica del Repertorio; 1 III. Indice alfabetico dei nomi delle parti litiganti, di cui nelle sentenze riferite nel Repertorio; IV. Indice cronologico delle decisioni riassunte nel Repertorio; V. Indice delle decisioni per articoli dei codici e delle leggi speciali; Questo volume si collega col Repertorio del 1884, che fa parte della nona annata del FORO ITALIANO, e col Repertorio che sarà pubblicato a complemento dell'annata 1886. Avvertenze per il Repertorio alfabetico Il Repertorio alfabetico di giurisprudenza, bibliografia e legislazione comprende: a) le massime di tutte le sentenze contenute nelle tre parti, civile, penale e amministrativa, del volume X, anno 1885, del FORO ITALIANO, ed il riassunto di tutte le altre sentenze per la prima volta pubblicate dagli altri 44 periodici giudiziari d'Italia, dei quali è dato l'elenco nella pagina seguente, nei fascicoli dal 1. gennaio 1885 a tutto il 31 dicembre detto anno; b) l'indicazione delle principali annotazioni, pubblicate nel FORO ITALIANO, e quella di tutte le monografie, e degli articoli di diritto pubblicati dai sopra indicati giornali giudiziari, e di tutte le opere giuridiche edite nel corso dell'anno 1885. c) la nomenclatura giuridica del diritto positivo italiano con riferimento agli articoli dei codici e delle leggi speciali. Nella citazione delle sentenze pubblicate nel FORO ITALIANO è indicata la parte e la colonna in cui esse si trovano: non è indicato nè l'anno, nè il volume, perchè sono tutte del volume X, annata 1885. Il segno (n) indica che la sentenza è corredata di nota. Per le sentenze pubblicate da altri giornali e non riprodotte nel FORO ITALIANO, sono indicati il volume e la pagina di tutti i giornali che le hanno riportate durante l'anno 1885, o nei primi mesi del 1886, fino alla pubblicazione del presente Repertorio. Per le ricerche nei medesimi vedi le indicazioni di cui nella pagina seguente. Nel caso che da una sola decisione sieno state estratte più massime, l'indicazione dei giornali in cui trovasi la relativa sentenza è stata apposta soltanto all'ultima massima: questa è indicata con una lettera marginale. Le lettere marginali servono per chi, trovata l'indicazione delle opere, delle monografie, delle sentenze nei singoli indici dei nomi degli autori (n. II), delle parti (n. III), nell'indice cronologico (n. IV), od in quello per articoli (n. V), passi a farne ricerca nel Repertorio alfabetico (n. 1). Avvertenze per gli altri indici Ciascuno degli indici II, III, IV, V è preceduto da speciali avvertenze. delle abbreviazioni dei titoli deif 45 giornali di giurisprudenza e indicazioni per le ricerche nei medesimi. Lire Firenze Annali della giurisprudenza italiana, mensile (diviso in di- Torino. Genova 10 6 10 Abbreviazione di termini V. Citazione civ. [c. p. 609]. V. Furto 33, 34. Abigeato Abitazione [c. c. 415, 476, 522-529, 1415, 1922]. 1. Il diritto concesso ad un vescovo da un Comune e da altri di abitare temporaneamente e condizionatamente una casa, di cui il Comune e gli altri concedenti si riservarono espressamente nell'atto di concessione il dominio e il possesso, lungi dal costituire una servitù reale di uso a favore del vescovo, non è che un diritto personale di abitazione.. 2. Non compete quindi al vescovo il jus vindicationis nė il jus expulsionis contro il Comune e gli altri comproprietari della casa, i quali se ne servono nell'epoca in cui il vescovo non eserA cita il suo diritto di abitazione. C. Roma, 26 marzo 1885, Ortolani vescovo di Ascoli c. Comune di Offida, Corte S. Roma 1885, 181; Legge, 1885, II, 113. Aborto B [c. p. 501-505; c. c. 161, n. 3, 724, 764]. BIBLIOGRAFIA. Il tentativo nell'aborto. MANDUCA Filippo, Filangieri, 1885, 715. V. Medicina legale 8. A B 10 permesso di giungere a pena di carcere ognora che trattisi di ferita lieve, tutto che arrecata da ufficiale pubblico nello esercizio delle sue funzioni. C. Napoli, 5 settembre 1885, Falabella, Dritto giur. 302; Gazz. proc., XX, 336. 2. Il reato di abuso di autorità non è fra quelli specificati nell'art. 135 c. p. per l'esercito, in cui é disposto che la ubriachezza del colpevole non importa mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione. 3. Epperò la ubriachezza, dalla quale sia derivata privazione di mente, é causa escludente la imputabilità nel reato di abuso di autorità. T. S. G. M., 8 giugno 1885, Tessari, Riv. pen., XXI, 457; Legge, 1886, I, 28; Bett., 1886, 64; V. Militare. 1. L'art. 636 cod. pen. non si applica ai casi di frode. 2. La maggior pena portata dall'art. 630 cod. pen. è sempre applicabile, quantunque il carpimento delle cose o della obbligazione porti seco soltanto un danno possibile superiore a lire 500. 3. Così deve punirsi colla pena del carcere non minore di tre anni chi, abusando dolosamente di un foglio sottoscritto in bianco, statogli affidato, stende un'obbligazione superiore a lire 500, quantunque poi da tal fatto non possa conseguire C alcun utile. C. Firenze, 8 marzo 1885, Rapolla, Giur. pen. Tor., 1885, 404. Abuso di confidenza Abuso ecclesiastico (Appello per) 1865, n. 2248, all. D, art. 10]. Abuso di mezzi di correzione 1. I cattivi trattamenti, di cui all'art. 515 c. p., |