Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1817 eserciterà sopra di essi l'autorità che spetta ad un Generale Comandante di piazza forte. Gli altri Uffiziali, come Cannonieri, ed anche il Cappellano, Medico ed altri tali saranno scelti e pagati da Sua Maestà. Vi sarà nella piazza un numero di dodici Artiglieri ed un Capo.

[ocr errors]

X. Sua Maestà riceverà sotto la Reale sua protezione e salvaguardia perpetua non che de' Reali Suoi Successori, quali Sua Maestà obbligherà in virtù della presente Convenzione, il detto Principe di Monaco, il Duca suo figlio, tutta la di lui famiglia, e tutti i suoi sudditi, e le sue piazze di Monaco, Mentone e Roccabruna, co' loro territorii, giurisdizioni e dipendenze, e così pure tutti gli eredi e successori di detto Principe, e li difenderà sempre contro chiunque volesse indebitamente offenderli. Manterrà il detto Principe nella stessa libertà e sovranità in cui lo troverà, ed in tutti i suoi privilegi di terra e di mare, e giurisdizioni che gli spettano, di qualunque sorte essi sieno, e lo farà di più comprendere in tutti i Trattati di pace. Inoltre il detto Principe potrà far inalberare in tutte le sue piazze e terre lo Stendardo Reale in occasione di qualche inquietudine di nemici.

XI. Avendo il Principe di Monaco, esposto a Sua Maestà, che le sue circostanze di famiglia gli renderebbero troppo difficile il mettere sin da questo punto Se ed i Suoi figliuoli, come è suo fermo proposito, nelle stesse personali relazioni verso la Maestà Sua, in cui furono sempre i di lui antecessori verso la Francia, Sua Maestà persuasa della divozione dello stesso Principe all' Augusta Sua Persona e Reale Famiglia, e della premura ch' egli si farà, non che il Duca di lui figlio, di abbracciare e seguitare fedelmente il nuovo sistema Italiano, in cui il Trattato del 20 novembre 1815 l'ha irrrevocabilmente fissato, si riserva, cessate che sieno le dette circostanze, d'impiegare il detto Principe e Suoi figliuoli in cariche convenienti, per dimostrare la vera stima che ha di loro, e di accordargli anche le distinzioni de' suoi Ordini, e quei mag giori favori, che sarà sempre disposta a compartire ad una Casa illustre già per antiche investiture, e da più secoli ligia a questa Corona.

XII. In oltre Sua Maestà accorda al detto Principe e Suoi Successori dodici paghe di soldati, che sa

ranno corrisposte nello stesso tempo che serà pagata 1817 la guarnigione.

XIII. Sua Maestà confermerà ai Principi di Monaco tutti i privilegi loro anticamente accordati dalla Real Casa di Savoia, e sì e come essì ne godevano all'epoca del 1792.

di

XIV. Sua Maestà darà ordine alla sua Marineria proteggere il porto e la piazza di Monaco come gli altri porti e piazze del suo littorale.

E qualora il Principe così elegga, sarà anche stabilito un Console o Vice Console di Marina a Monaco per tutti i bisogni del commercio di quegli abitanti non che de' sudditi e legni di Sua Maestà che approderanno in quella spiaggia.

Ne' diritti d'ancoraggio e tonnellaggio non si farà differenza tra i sudditi di Sua Maestà e quelli del Principato, e quanto alle leggi sanitarie, le Autorità del Principe si concerteranno sempre col Magistrato di Sanità stabilito in Nizza onde provvedere alla comune

sicurezza.

Il Principe darà le convenienti disposizioni, acciò i Legni sudditi di Sua Maestà, che approderanno nel porto di Monaco, trovino in ogni tempo a provvedervisi liberamente di acqua sana ed abbondante.

Abbiamo alle sovra estese condizioni acconsentito, e promesso in parola di Re di osservarle, e farle inviolabilmente e fedelmente osservare.

In fede del che abbiamo firmato le presenti di Nostra Mano, e le medesime fatte controsegnare dal Conte della Valle, Nostro Primo Uffiziale ed incaricato del Portafoglio della Nostra Segreteria di Stato per gli Affari esteri, e fattovi apporre il sigillo delle Nostre Armi.

Concordata la sovrascritta minuta di dichiarazione, per essere sottoposta alla Regia approvazione.

Torino, li 7 novembre 1817.

Il Principe ereditario di Monaco

DELLA VALLE.

DUCA DI VALENTINOIS.

MONTIGLIO.

Approuvés par le Roi de Sardaigne le 8. Novem

bre 1817.

1817 eserciterà sopra di essi l'autorità c'
nerale Comandante di piazza for'
come Cannonieri, ed anche il
altri tali saranno scelti e pa

[ocr errors]

ovembre 1817

sarà nella piazza un num iaires du Roi un Capo.

X. Sua Maestà ric ux du Prince de tezione e salvaguardi

Successori, quali S

presente Convenz

tion des articles de du 8. Novembre.

Duca suo figlic vittorio Emanuele
sudditi, e le
cabruna, co
e così pu

cipe, indeb

tr

[ocr errors]

Dopo

dio Re di Sardegna, di Cipro e di GeDuca di Savoia, di Genova ecc. Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

che con solenne Nostra dichiarazione dell'

e salvaguardia perpetua il Principe

8 corrente mese si è da Noi ricevuto sotto la Real dell'antico Trattato di Peronne vigente fin dall' anno di Monaco, e si è pure sulla base delle disposizioni conformità eziandio delle domande rassegnateci dal 1641 tra quel Principe e la Francia, determinato in detto Principe, i rapporti di protezione che esister dovranno in avvenire tra Noi e quel Principe in forza del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815; volendo maggiormente dimostrare al detto Principe il Nostro vivo desiderio di rendere efficace ed utile a pro di quegli abitanti la Reale Nostra protezione, con assicurarli prima di tutto contro la mancanza de' generi di prima necessità, che soffre quel territorio, per cui già dai Nostri Predecessori e dalla Francia erano state concedute ai Principi di Monaco annue esportazioni di granaglie nelle quantità necessarie al consumo del Principato. E volendo per parte sua il detto Principe di Monaco nella persona del Principe creditario Duca di Valentinois suo figlio, munito di sua procura generale, provarci la riconoscenza, di cui è penetrato per le riportate favorevoli concessioni, con togliere immediatamente la causa de'reclami spesse volte statigli fatti dai Nostri Ministri per il danno che arreca alle Nostre Gabelle l'esistenza di una manifattura di tabacco in Monaco, il di cui principale smercio necessariamente si fa nei Nostri Stati al medesimo d'ogni parte di terra confinanti, oggetto questo già stato preso in

⚫, ma non risolto nelle trattative che pre- 1817 venzione del 18 novembre 1760. tanto ordinato ai Nostri Plenipoten*rattato la suddivisata dichiarazione, onda de' principii dalla medesima ina convenzione sovra i due esanti accennati. Al che essenostato il detto Principe, e la prontamente condotta a buon tera ancora di varii altri capi d'accordo, al maggior reciproco vantaggio delle ripopolazioni, ed a confonderle nelle relazioni di ercio, amicizia ed interessi in una sola famiglia; I quali capi d'accordo sono del tenor seguente. I. Il Principe di Monaco rinuncia per sempre a stabilire nel Principato veruna manifattura di tabacco; egli proibirà quindi innanzi assolutamente la fabbrica, l'importazione ed il commercio nel Principato, anche a semplice titolo di transito o di deposito, del detto genere, il quale gli sarà, come in appresso, somministrato dalle Regie Gabelle.

II. In conseguenza di questa rinuncia, la manifattura di tabacco attualmente stabilita in Monaco verrà chiusa al primo gennaio 1818. Tutto il tabacco o foglia di tabacco che si troverà in magazzeno alla detta epoca, sarà, ove l'impresaro non preferisca esportarlo fra un mese successivo, comprato dalle Regie Gabelle al prezzo di fabbrica e di costo rispettivamente. Lo stesso avrà luogo pel tabacco provvisto in buona fede all'Estero, prima che all'Impresaro sia data notizia della presente convenzione, non che per tutti gli utensili inservienti alla detta fabbrica, di modo che per tutte le dette cause non sia il Principe tenuto a veruna indennità verso l'Impresaro, e sia questa intieramente a carico delle Regie Gabelle. I prezzi del tabacco e utensili saranno fissati dai Periti che verranno eletti rispettivamente dalle Regie Gabelle e dall' Impresaro, e non potendosi i Periti accordare, dovrà proporre la sua indennità, e farla stabilire dalle Autorità Regie competenti alla forma di tutti gli altri creditori verso il Regio Patrimonio.

III. Tutto il tabacco necessario al consumo del Principato, ed in quantità approssimativa di 500 rubbi peso di Nizza, cioè 275 da fumo e 225 da naso,

1817

78.

Articles arrêtés le 9. Novembre 1817 entre les Plenipotentiaires du Roi de Sardaigne, et ceux du Prince de Monaco en exécution des articles de protection du 8. Novembre.

Vittorio Emanuele

per Gracia di dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca dí Savoia, di Genova ecc. Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

di

Dopo che con solenne Nostra dichiarazione dell' 8 corrente mese si è da Noi ricevuto sotto la Real Nostra protezione e salvaguardia perpetua il Principe di Monaco, e si è pure sulla base delle disposizioni dell' antico Trattato di Peronne vigente fin dall' anno 1641 tra quel Principe e la Francia, determinato in conformità eziandio delle domande rassegnateci dal detto Principe, i rapporti di protezione che esister dovranno in avvenire tra Noi e quel Principe in forza del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815; volendo maggiormente dimostrare al detto Principe il Nostro vivo desiderio di rendere efficace ed utile a pro quegli abitanti la Reale Nostra protezione, con assi curarli prima di tutto contro la mancanza de'generi di prima necessità, che soffre quel territorio, per cui già dai Nostri Predecessori e dalla Francia erano state concedute ai Principi di Monaco annue esportazioni di granaglie nelle quantità necessarie al consumo del Principato. E volendo per parte sua il detto Principe di Monaco nella persona del Principe creditario Duca di Valentinois suo figlio, munito di sua procura generale, provarci la riconoscenza, di cui è penetrato per le riportate favorevoli concessioni, con togliere immediatamente la causa de'reclami spesse volte statigli fatti dai Nostri Ministri per il danno che arreca alle Nostre Gabelle l'esistenza di una manifattura di tabacco in Monaco, il di cui principale smercio necessariamente si fa nei Nostri Stati al medesimo d'ogni parte di terra confinanti, oggetto questo già stato preso

in

« AnteriorContinuar »