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posti dai varj Sommi Pontefici, eseguiti, e non eseguiti appieno.

11 Quattro sono i fondamenti della pretensione dei contrarj Difensori. 1. Che i sifoni siano il mezzo legale antichissimo dall'origine delle concessioni dell'Acqua ai loro Clienti: l'unica misura, l'unico mezzo anzi proprio di condurre l'Acqua Paola. 2. Che l'Acqua Paola è bensì più elevata delle altre due Acque; ma meno potabile: conoscendosi, che ad altro uso non potea destinarsi, che per decorazione della Capitale; per delizia particolare delle Ville adjacenti al Gianicolo; e per dar moto a degli opificj che perciò con ben giusto ripiego, (ora inventato) fu equilibrata (dagli utenti) alla sua minor bontà: disponendo un modo di attraenza, che nulla scemasse di quell'unico pregio, che aveva di elevazione, e di forza. 3. Che questo modo di derivare l'Acqua col sifone è tutto fatto della stessa Presidenza delle Acque; senza che gli utenti abbiano potuto nè intromettersi alle Botti dal principio, nè in seguito. 4. Che essendo originario, antichissimo questo modo di condottar l'Acqua, hanno per loro il possesso più che centenario, immemorabile, il quale prevale eziandio ai due Chirografi dei Sommi Pontefici Innocenzo XII., e Clemente XI.; coi quali severamen

te si condannano i sifoni, e se ne comanda la distruzione; perché non furono mai posti in esecuzione: NON POTENDOSENE ADDURRE UN ESEMPIO; così che, (appena nati due volte), si debbono avere per abortiti, o ritirati dai Papi medesimi, i quali dovettero convenire; che in materia di derivazione di Acque LA SOLA CONSUETUDINE somministra il titolo, ed il buon dritto, conforme alle tante Leggi riportate nel Digesto.

12 Alla congerie assai voluminosa di parole, di frasi volgari, e di stucchevoli ripetizioni continue, colle quali s'invilupparono quei quattro paradossi; noi brevemente risponderemo, che alla ignoranza della storia dell' Aquedotto nostro, e degli altri due, viene appoggiato il primo asserito fondamento, a cui si attaccano senza legame gli altri tre: colla quale storia esposta, che sarà, vedremo dileguata ogni ombra di dubbio, e svanita ogni speranza di riuscita in favore dei sifoni: e i due attivi, benefici, zelanti Pontefici per la causa pubblica saranno pienamente vendicati.

13 Cominciamo dal premettere, che la pretesa misura DEL SIFONE non è mai stata MISURA; molto meno misura legale, nė approvata, nè dedotta mai da alcuno in contradittorio giudizio. E' un modo mecca.

nico, di deviar Acqua, di votare anche le botti di vino in barili, e per commetter fraudi d'Acqua nei condotti; ove neppure ne dà quantità determinata, e valutabile: potendo, al parere del Fontana (1), e delConsiglio d'arte, secondo i casi tirarne anche il triplo, il quadruplo, e il sestuplo.

14 Così è immaginario il volersene dagli Avvocati, e loro Idraulici far paragone coll'Acqua Vergine; per cavarne un compenso alla loro minor quantità; contro la Legge espressa, e la concessione sovrana, che fissa la quantità, e la misura di tal oncia; sempre nelle concessioni ripetendo, alla misura dell' Acqua Paola, per distinguerla da quella della Vergine. Se in tutti gli affari è proibito il farsi giustizia da sẻ, o compensarsi ad arbitrio; vogliamo noi credere, che i tanto cautelati Sommi Pontefici abbiano lasciato in fatto all'arbitrio degli utenti d'interpretare le loro Leggi, e quindi trovarsi dei pretesi, condannati compensi, col triplicarsene, e quadruplicarsene occultamente la quantità? Con qual dato ora si potrebbe in giudizio adottare, giustificare e legalizzare per la prima volta una IMMAGINARIA MISURA contro il Governo stesso, che autorizza tutte le misure? men

(1) Tratt. delle Acq. corr. lib. 1. cap. 36.

tre Paolo V. nella sua Costituzione (1) con tanti non obstantibus decreta: Neve a quopiam in Aquarum juribus ULLA FRAUS, dolusve committatur, MINUSQUE AQUA sive clandESTÍNE, SIVE PALAM per vim, AUT PROPRIA AUCTORITATE, et sine permissione, qut consensu ipsiusmet Congregationis accedente, et JUSTA MODUM AB EA PRESCRIBENDUM, etiam prætextu, seu vigore cujuscumque Rescripti, seu concessionis nostræ, vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum alio derivetur, seu deducatur, provide cavere?

15 Veniamo alla storia delle misure vere, e precise, adottate dai Sommi Pontefici nelle tre Acque. Paolo V. con Istromento dei 23. agosto 1608. comprò per 25. mila scudi dal Principe D. Virginio Orsini Duca di Bracciano la maggior parte dell' Acqua, già condotta a Roma dall'Imp. Trajano dai contorni superiori verso tramontana, e levante del Lago, detto anticamente Sabateno, ora dell'Anguillara, e di Bracciano, in quantità di 1100. oncie, (avendone dovuto lasciare una buona quantità per uso di Bracciano, e d'altri vicini ); che egli poi distribuì parte sul Gianicolo, parte

(1) Nel Bollario del Cherubini tomo 3., e nel Som

mario del Ristretto della Presidenza, num. 2.

al Vaticano, e alla Città Leonina in tante fontane pubbliche per bere, che si vedono colle di lui arme. Detto Sommario numero 1. Il contrario Difensore con una erudizione, singolare, che pur bisogna avvertire, affinchè non passi in esempio, dice: che Paolo V. aggiunse ottocento oncie di Acqua derivata dal Territorio di Bracciano all'altra, che già in Roma esisteva Sabatina, ed Alessandrina; riunendola nel Monte Gianicolo.

16 Essendo tale quantità di quell' Acqua più scarsa di quella dell'Acqua Vergine, la quale supera almeno del quadruplo; il Papa, per distribuirla a più luoghi, e a più persone nella Regione Trastiberina, Leonina, e di quà dai ponti; fissò la misura dell'oncia della medesima per la metà meno dell'altra, col minor prezzo in proporzione; come aveva stabilito Sisto V. per la sua Felice. Il contrario Ristretto §. 14. confessa, che l'Acqua Vergine costa 600. scudi, la Paola 300. Se voi col sifone dupplicate almeno la quantità; venite con questa a fraudare al Governo scudi 3oo. ; oltre la tassa annua, e le straordinarie. Che se il sifone tiri anche il triplo, il quadru plo, e il sestuplo, senza che il Governo se ne accorga, di quanto più verrà esso defraudato; e quanto pregiudicato ai partico

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