Imágenes de páginas
PDF
EPUB

mediatamente governata dai conti del Sacro Palazzo, che esercitavano autorità illimitata, perchè gli imperatori, presa la corona in Pavia ed in Roma, tosto ritornavano ne❜loro stati. Questi conti, abusando spesse volte del loro potere, mossero i popoli a ribellione. Pensarono allora i monarchi di scemare il loro potere, aumentandone il numero, e coll'associarvi altri personaggi, allorchè facevano esercizio della loro giurisdizione. Troviamo infatti nelle carte pubblicate dal Muratori, che fino dall'anno 865 presiedettero ad un giudizio tenuto a Lucca il conte ed il vescovo, ed un simile ne seguì in Pavia da Boderardo conte del Sacro Palazzo, e Ajcardo vescovo di Vicenza. Ma i popoli di nuovo tumultuarono contro que'ministri stranieri, ed i pavesi costrinsero il loro a fuggirsi dalla città: l'esempio de' pavesi venne da molti imitato. Gli Ottoni pensarono allora di insignire di tale dignità i vescovi, come quelli che in generale erano assai accetti alla moltitudine, e con ragione, perchè, come osserva l'abate di Condillac, sino dalle guerre di Odoacre con Teodorico, i vescovi d'Italia avevano cominciato ad edificar castella ed a fortificar le città, onde ricovrare i fedeli: i novaresi erano protetti da un castello, eretto da Onorato, il settimo de' loro vescovi. A quell'epoca pare risalga il dominio temporale sulla nostra città; dominio che venne più tardi confermato per concessione imperiale.

[ocr errors]

Il signor Pagnoncelli nelle sue Ricerche sull'origine antichissima de' governi municipali delle città italiane è di parere, che in esse non sia mai mancata certa forma di repubblica, ossia di governo municipale, fin sotto la dominazione de' longobardi. In quanto a Novara osservo, che sino dal secolo XII comincia ad apparire una specie di regime popolare, come emerge dal già citato diploma d'Arrigo IV; e che figura come indipendente nei patti stipulati col marchese Malaspina, e nella tregua che precedette la pace di Costanza. D'allora in poi tra i vescovi novaresi, alcuni mostrarono cedere spontanea

mente, quello che non potevano impedire, che venisse loro tolto dalla forza; altri, totalmente assorti nelle gravissime cure ecclesiastiche, abbandonano il governo temporale. È mirabile però, che anche quando Novara compare come affatto libera, i vescovi tutt'ora usarono d'alcune concessioni imperiali e relativi diritti; mi basti accennare tra le molte quella insigne di decidere le liti col duello. Novara poi, sicura dopo la pace di Costanza, del possesso territoriale e del diritto di regolarsi con leggi proprie, non tardò a ridurre in iscritto le proprie consuetudini ed i propri statuti, togliendo così l'arbitrio e l'incertezza de'giudizj. I milanesi deggiono la prima compilazione del loro codice municipale ad un cittadino novarese, Brunasio Porcha, che fu console in patria, indi podestà in Milano. Essi probabilmente impararono da noi, che nella concordia di Casalino, già avevamo lo statuto: de tenendo destructo Blandrato; da noi, che nel 1214 avevamo tra gli altri lo statuto: de prohibita alienatione in personam non subditam communis Novariæ. Il diligente conte Giulini pubblicò una carta del 19 settembre di detto anno, dalla quale emerge che i novaresi, usando violenza all'abate Ariberto del monastero d'Arona per cagione dello statuto, ordinato dagli stessi, che nessuno soggetto alla giurisdizione della città potesse alienare qualsiasi possessione a qualunque d'altro distretto, sotto pena della confisca, Enrico arcivescovo di Milano dà licenza all' abate di cedere ai novaresi le possessioni ed i diritti,` che poco prima aveva acquistato da Guidone conte di Biandrate, nel luogo di Marzalesco e sue adjacenze.

Che più! Si esamini nel Bascapè la sentenza arbitralmente pronunciata il 25 ottobre 1219 da Giacomo, vescovo di Torino, sulle vertenze che pendevano fra i novaresi ed il loro vescovo Odelberto Tornielli, intorno a certi confini della Riviera d'Orta, ed in essa si troverà più volte menzione de'nostri statuti, e segnatamente di quelli concernenti a Sorriso e Mesima; e siccome il podestà aveva giurato di mantenerli, vi si prescrive che

sieno tolti al fine del suo governo dallo statuto del comune di Novara. La quale espressione dà a divedere, che i novaresi avevano già raccolte in un codice le loro leggi. Gli statuti novaresi furono ordinati in tempi diversi, e rinnovati sotto Galeazzo Visconti e Francesco Sforza.

Due anticamente erano gli esemplari degli statuti: l'uno, gelosamente custodito negli archivj del comune in un coi privilegj e gli altri atti pubblici, veniva rinchiuso in uno scrigno a quattro serrature; le chiavi venivano affidate ad altrettanti uomini bonæ opinionis, previo giuramento di segreto, e fedele custodia; il loro ufficio durava un anno, e fruttava 10 soldi imperiali per cadauno. L'altro codice era pubblicamente esposto more antiquo, cum una catena al banco, ove il podestà soleva render ragione; quando s'avvicinava la notte, il notajo d'ufficio lo riponeva in una custodia (capsa) di legno, assicurata con chiave. Al banco de' consoli di giustizia trovavasi raccolto in un volume separato, quanto spettava al render ragione civile ed al reggimento del consolato; detto volume veniva egualmente raccomandato ad una catenella, e rinchiuso in custodia di legno; la chiave era affidata ad uno o due notaj, deputati a sedere al banco. I consoli di giustizia dovevano ogni tre mesi far leggere pubblicamente i loro statuti: Item statutum est quod duo volumina omnium statutorum communis Novariæ unius temporis fiant pro communi Novariæ, unum quorum remaneat penes potestatem, vel ejus vicarium, videlicet tamen in pubblico ad ejus banchum juris civilis, et istud volumen applicetur ad istud ban◄ chum more antiquo, cum una catena, ita quod non possit. exportari. Et ibi fiat una capsa cum clavi, supra quam teneat notarius qui præerit ad officium notariorum quinque dicti banchi, et per ipsum notariorum quolibet sero repona◄ tur et conclavetur in dicta capsa, et quolibet mane extrahatur et dimittatur tota die extractum super dicto bancho, exceptis diebus festivis in honorem Dei, quibus tematur conclavatum, nisi ex causa, et pro tempore necessitatis ad illud habendum: aliud vero volumen reponatur, et conservetur

apud camerarium et conclavatum in uno schrineo, ita quod non possit aliqua liter in aliqua sui parte viciari, nec mutari, nec etiam extra dictam cameram exportari, et teneatur ipse camerarius præstare debitum juramentum ad ipsum volumen fideliter custodiendo ut supra. Item quod etiam` ex dicto volumine, et in uno alio libro exemplentur omnia et singula statuta pertinentia ad justitiam civile reddendum et ad officium consulatus. Et quod ipse liber debeat similiter cum uno catena ligari ad unum ex dictis banchis dominorum justitiæ Novariæ. Et ibi fieri una capsa, in qua debeat teneri conclavandum et octe et diebus festivis pro tempore, quo non erit necessarius et quod ad ipsum reponendum, conclavandum, ac extrahendum debeat deputari unus vel duo ex procuratoribus, vel notariis, qui majorem continuam residentiam faciunt sub dicto palatio, qui teneant claves dictæ capsæ. Et quod in fine dicti libri debeat describi et inseri datum notariorum dictorum dominorum consulum.

È molto dubbio, se i codici esaminati dal Bascapè e dal Piotto sieno quelli stessi di cui si è ragionato. Quello che v'ha di certo si è, che quando il marchese di Monferrato occupò Novara, vennero, come già si vide, manomessi gli archivj del comune, disperse ed abbruciate le sentenze e gli altri atti pubblici, costodite negli scrigni de'notaj. Sono pertanto da considerarsi pregevoli, perchè rarissime, tutte le carte diplomatiche novaresi, anteriori al secolo XIV. Buon numero di queste carte vennero da me raccolte con grandi spese e fatiche; sono tanto fortunato da possedere anche un codice MSS. degli statuti di Novara, scritto nel 1450 circa; un altro codice degli statuti è posseduto dall'attuale cerimoniere della nostra cattedrale, che io opino scritto esso pure nel secolo XV. Intorno alle edizioni degli statuti, tre sole ne conosco. La prima (che è rarissima) venne fatta sul principiare del secolo XVI; è composta da fogli 95 numerati; non comprende che V libri, il VI venne aggiunto posteriormente. Le rispettive rubriche non portano numerazione alcuna.

In fine leggesi: Impressum Mediolani per Johannem de Castelliono. Ad instantiam. D. Francisci de Piscatoribus civis Novariensis. Regnante christianissimo D. D. Ludovico Francorum rege ac Mediolani duce, etc. Anno Domini currente 15x1. Die XXIII octobris (1). La seconda edizioneè fatta in Novara dal Sessali nell'anno 1583; di questa noi faremo uso costantemente. La terza è del Cavalli. (Novara 1719). -Di alcune maestranze, o paratici, abbiamo egualmente gli statuti a stampa. Si rabbrividisce alla lettura degli statuti di Novara. Esaminisi p. e. la rubrica: De furto et scacho et de robbatoribus stratarum puniendis; il legislatore sancisce l'amputazione d'una mano per quel delitto; se poi la somma derubata erà di qualche rilievo, il delinquente veniva privato d'un occhio (in certi casi d'ambedue), esposto alla berlina, ed anche impiccato. Veggasi la fredda ferocia dei nostri legislatori! Alla moglie, a'figli ed ai domestici, era lecito rompere impunemente le ossa; pagando cento lire d'imperiali potevasi accecare altrui, recidergli il naso e le orecchie. La moglie adultera veniva abbruciata viva, mentre l'adultero era solamente multato di 50 lire imperiali, e di 100 lo stupratore violento. Dipendeva poi dall' arbitrio del podestà bandire la pena dell'amputazione d'un piede, come può vedersi nell'Azario, allorchè i cittadini s'erano armati per respingere il marchese di Monferrato.

Nessun abitante della città, corte, o diocesi di Novara poteva essere eletto podestà in patria. Nella vigilia del suo solenne ingresso, doveva trattenersi in Galliate, od in altro borgo vicino, e studiare il libro degli statuti, che venivagli spedito dal comune, affinchè non potesse alle

(1) Fra le rarità storico-bibliografiche novaresi, ho scoperta la seguente: Petri Mathæi Carranti cotignolani: Ludovici sphortiæ captivitas ud petrum Gryphum prothonotarium apostolicum. Impressum Bononiæ anno salutis MDVII. Per Joannem Antonium de Benedictis: Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Julii Papæ. II. Anno. 1III. Registrum. A. IIII. B.' III. C. II. — È di pagine 34 non numerate, conosco un solo esemplare.

« AnteriorContinuar »