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faele d'Urbino, ci hanno recentemente determinati adeleggere l'incomparabile scultore Canova, emulo dei Fidia, e dei Prassiteli, come quello che lo fu degli Apelli, e dei Zeusi, in Ispettore generale di tuttte le Belle Arti, e di tutto ciò, che alle medesime appar-, tiene, ed a Lui durante la sua vita abiamo conferite, colla sola dipendenza da Voi, le più estese, e superiori facoltà, per invigilare sopra tutto quello, che può influire al mantenimento, ed alla felice propagazione delle Arti del Disegno, e di quelli, che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere, di quanto interesse sia per i vantaggi dei nostri amatissimi Sudditi, per il pubblico bene, unico scopo delle interessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa Nostra Metropoli, il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a commune istruzione i Monumenti dell' Antichità, ed i bei modelli, delle Arti; ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed aggiungere nuove energiche, ed efficaci providenze, dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni de' Nostri Predecessori, e segnatamente all' Editto del Card. Silvio Valenti, vostro Predecessore nella dignità di Camerlen go, de' 5. Gennajo 1750., pubblicato di ordine della S. M. di Benedetto XIV., di Nostro Moto Proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana, ed Apo stolica Potestà ordiniamo, e prescriviamo ciò, che segue... 8. Rinnovando la Costituzione della Sa: Me: di PIO II. Cum Almam Nostram Urbem del 1462. proibiamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire, o in tut-, to, o in parte QUALUNQUE AVANZO DI ANTICHI EDIFICI o dentro, o fuori di Roma, ancorchè esistenti nei Predj o Urbani, o Rustici di privata sua, o altrui proprietà; riservando a Voi per via di visita dell' Ispettore, e del Commissario la facoltà di accordare la licenza per ruinare quelli Ruderi, LA CONSERVAZIONE DE' QUALI SI CONOSCE, DI NON ESSERE DI ALCUNA importanza nè per le Arti, nè.

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per la Erudizione. Inculcherete poi seriamente in No stro nome, tanto ai Conservatori del Nostro Popolo Romano, quanto all' Ispettore, e Commissario sudetto delle Antichità, d'invigilare tanto per la osservanza di questa Nostra prescrizione: quanto perchè siano le antiche Fabbriche RISTAURATE, RIPULITE nelle occorrenze, e CONSERVATE COLLA MAGGIORE ESATTEZZA...

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14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti, senza Vostra particolare licenza, in cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali SULLA PORZIONE degli oggetti ritrovati: ottenuta la licenza, si dovrà avvertire dallo Scavatore o dal Deputato assistente l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità, del giorno preciso, in cui si comincia lo scavo. Sarà poi in loro libertà o per sè medesimi, o per mezzo dell' Assessore della Scultura, o trattandosi di scavi lontani da Roma, di altre persone, che da Voi saranno destinate, di assistere allo scavo medesimo quando a Voi parerà su di che v'incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo Scavatore un'esatta denuncia degli oggetti ritrovati, presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma, nelle provincie presso il Cancelliere della Communità ; e trovandosi quella mancante, sarà l'uno, e l'altro nito a misura della commessa infedeltà. Chiunque in-. traprenderà scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la succennata prescrizione, oltre la perdita della roba in caso, che l'abbia trovata, cadrà nella pena di cinquecento Ducati d'oro, ancorchè nulla avesse

trovato.

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18. Comandiamo, che contro quelli, che contraverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Voi, per mezzo de' Vostri Ministri procedere sommariamente, e con le facoltà Economiche, ed anche per Inquisizione, e per Officio, ancorchè gli oggetti, sui quali cade la inquisizione, più non esistesse re; nel qual caso vogliamo che oltre le pene commi

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nate, ne' respettivi casi, se ne debba dai Contraventori pagare prezzo alla stima, anche di credulità, e di affezione, che ne farà l' Ispettore delle Belle Arti ed il Commissario delle Antichità: con accordarvi la facoltà di procedere alla condanna con il detto di un sol Testimonio, unito a quello del Denunciante, o ad altri amminicoli, tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Nostra propria mano.....

NUM. 5.

Nello Statuto di Roma, fin dai tempi antichi poi riformato, e approvato nel mese di luglio l'anno 1580. da Gregorio XIII., si provede alla conservazione dei Monumenti Antichi in Roma; inculcandone la cura agli Eccellentissimi Signori Conservatori del Popolo Romano, come già avea fatto Pio II.

De Officio Conservatorum.
Lib. I. Cap. XV.

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Ad officium Conservatorum ante omnia spectat vigilem, ac praecipuam curam pro Statu Sanctissimi Domini Nostri Papae, et Sanctae Romanae Ecclesiae, et pro Urbis tutela, et Civium quiete, ac sanitate conservanda semper habere; et quaecunque Edificia et opera publica, praesertim antiqua inviolata, et illesa custodire: Contra quoscumque interceptores, aut violatores eorum acerrime insurgere, et inquirere, ac animadvertere: nec non ut in omnes Templorum, et Ecclesiarum ornamenta, aut lapides surripientes, aut corrumpentes, diligenter inquiratur, et animadvertatur per eos, ad quos pertinet insistere, et curare, et ut Sacraria, et Reliquiae Sanctorum diligenter in Urbe custodiantur invigilare: Claves tabernaculi, ubi inclusa sunt Capita Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli in Basilica Sancti Joannis Lateranensis, per eos custodiri solitas, apud se, vel alios deputatos retinere.... Re

ficiendorum Murorum, Pontium, Aquaeductuum, et omnium Edificiorum publicorum sollicitam curam, dilingentiamque habere, eaque frequenter visitare, et ne vitientur curare etc.

De Antiquis Edificiis non diruendis.
Lib. III. Cap. LXXXI.

Ne ruinis Civitas deformetur, et ut antiqua Edificia decorem Urbis perpetuo repraesentent; nullus cujusvis status, aut conditionis, quaecumque antiqua Urbis Edificia, tam ea, quae intra, quam quae extra Urbem sunt, etiam si intra propria praedia, vel possessiones existant, QUOVIS QUAESITO COLORE diruere, aut diminuere, aut dirui, vel diminui facere audeat, vel praesumat. Qui contra fecerit, poenam quingentorum aureorum incurrat, et Senator de hoc inquirere debeat.

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Ai 17. del mese di Maggio del suddetto anno 1580. poco prima, che si pubblicasse lo Statuto, gli Eccellentissimi Signori Conservatori fecero premurose istanze al Papa stesso, perchè si degnasse provedere alla conservazione, e manutensione degli Edificj pubblici, e delle Antichità di Roma, specialmente per i danni cagionati dalle cave di pozzolana.

Ex volum. Actorum Sen. P. Q. Rom. in Archiv. Capitol. Die 17. Maii 1580. In Consilio secreto etc. Capita Regionum.

Blasius Capisuccus Prior etc.

Quibus considentibus, et habitis per Illustrissimum Dominum Crescentium primum Coss. de consensu, et voluntate Illustrissimorum Dominorum Caesaris Coronati, et Tyberii Astallii Collegarum ejus sermonibus tam super custodia Civitatis, et Portarum per nobiles facienda, et aliis negotiis sic proposuit.

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Mag. Sig. si vede chiaramente ogni giorno, che per le diverse, e molte cave si negli Edifizj pubblici, come nelli luoghi vicini, ed a quelli contigui giornalmente si fanno, le Antiquità, e gli antichi Edifizj casca

no a terra, et LE MEMORIE ANTICHE si perdono affatto. Siccome nel presente è occorso nel Palazzo Maggiore, che per una cava ivi fatta, le volte, et archi maggiori venivano a terra, se per Noi non si rimediava a farci rifondare, et remurare nelli fondamenti; il che habbiamo voluto narrare, acciò col prudente loro consiglio proveggano alla indennità delliˇantichi Edifizj, e di questa Città.

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Ex S. C. Una omnium sententia Decretum est, quod Illustrissimi Domini Coss. et Prior adeant S. P. N., illique humiliter supplicent pro conservatione, et manutentione publicorum Edificiorum, et Antiquitatum Urbis, contentam esse Sanctitatem Suam revocare, annullare omnes licentias, concessiones, et facultates quibusvis personis tributas effodiendi, et caveas, sive fossas faciendi ad perquirendum Lapides Marmoreos, et Tiburtinos, aliosque cujusvis generis existentes, quavis de causa, vel occasione, etiam pro usu fabricae Capitolinae, Ecclesiae Principis Apostolorum, et aliarum quarumcumque Ecclesiarum in publicis Edificiis, vel prope ea, quin immo expresse.

Prohibere, et vetare, ne quis valeat quovis sub praetextu in Edificiis publicis, vel prope ea per cannes quinquaginta excavare, vel effodere, poena adjecta arbitrio Suae Sanctitatis explicanda, et declaranda.

NUM. 6.

Si era cominciato ad introdurre in Roma nell'assenza degl'Imperatori, che certi Giudici si facevano lecito di accordare licenze di prender materiali, o anche distruggere le antiche fabbriche, col pretesto di farne delle nuove similmente pubbliche, dalle quali poi si passava ad impiegarli nelle private; deformando così la Città, e privandola de' suoi belli, e magnifici ornamenti. Arrivato un simile arbitrio, ed abuso al trono degl' Impe ratori Leone, e Majorano; questi con una legge meritamente severa dell'anno 458., proibirono ogni, e quas lunque distruzione, e guasto de' Tempj, o altri anti

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