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la; impugnate da me in altra Memoria compendiosamente per sostenere i diritti Camerali. sulle stesse Terme, come Monumento pubblico di prima classe. Supponevo in detta Memoria, che si trattasse di principj non solo noti, ma convenuti; perciò mi limitai a non farne pompa di Sommario; e mi estesi più nel fatto, rappresentandone la veridica storia. Ma ora osservando, che nella detta contraria Allegazione si vogliono dare per certe delle massime anzi dei paradossi inauditi in questa materia; stimo, che sarà necessario, non per i sapientissimi Giudici; ma per quella specie di Curiali, il rimetter loro sotto gli occhi almeno le disposizioni principali antiche, e moderne da più secoli; per far conoscere meglio la base fondamentale delle Leggi nell'attuale contro

versia.

3. Questa base primaria, è quella di sapere; se i Monumenti di fabbriche antiche siano PROPRIETA' del Governo; e se siano di quella classe le Terme di Caracalla. Per la prima parte darò un piccolo elenco delle Leggi principali nel Sommario num. 1. e seguenti, fino al 7. Per la seconda parte non saprei chi potesse metterla in dubbio, se non fosse qualcuno, che non sa ancora distinguere aera lupinis ; e però non perdo tempo a provarla di più.

4. Supposta indubitabile l'una, e l'altra verità; viene l'Editto del 20. aprile 1820., il quale S. 27. stabilisce per base degli scavi; che il

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permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro CHE GIUSTIFICHERANNO LA PROPRIETA' DEL FONDO, o la licenza del proprietario. Questa proprietà nel caso nostro non si è provata in modo alcuno; e non doveva supporsi certa, quando ho io protestato più volte contro la medesima. Mosso anche un dubbio ragionevole; la Commissione delle antichità non doveva disprezzarlo; tanto meno, perchè io reclamava proprietà del Governo, e del pubblico, in articolo poggiato su tante Leggi sonore, per rispetto alle quali si doveva prendere ogni favorevole misura; almeno per sospendere finchè le ragioni esposte a nome del la Camera Apostolica non si esaminavano. Ora ho diritto pertanto, di esiggere, che si supplisca dal signor Proja al non fatto allora per obbligo voluto dall' Editto; con provare in contrario, che le Terme fossero proprietà privata assoluta del Seminario Romano; e di chiamar questo a causa, affinche lo dimostri, come ho inteso io, e insisto, che vi sia formalmente obbligato.

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5. Il signor Proja si contenta di asserire quella proprietà, e di provarla al più con dire francamente, senza minima prova legale, e di fatto, che il Seminario non è semplice usuario di quel fondo, di cui ha posseduto il dominio diretto, ed assoluto per varj secoli ; e aggiunge, che LA CENTENARIA conferma il dominio e fa presumere qualunque titolo migliore. Ma

oltre, che questo dire conferma per me la ve rità della mia prima meraviglia sull'ignoranza del diritto pubblico intorno ai Monumenti antichi, il quale proscrive ogni PRESCRIZIONE arcichè CENTENARIA, come vedremo fra poco; il signor Proja si condanna da sè, mentre soggiunge: Si confessa pure dal signor Commissario, che il Seminario subentrò ne'diritti del Collegio Romano, che lo possedeva fino dai tempi di Gregorio XIII. Appunto quì sta la decisione del fatto. Il Collegio possedeva le Terme per uso di divertimento. Il Seminario ne continuò il possesso materiale , per essere andato a dimorare nel Collegio medesimo. E non sapendo che uso fare di tanta località secondo la mente del buon Pontefice Gregorio XIII., non ne fece USO, ma ne ABUSŎ'; affittandola per riporvi barrozze, e fieno ; non badando, o forse autorizzando, 40. anni indietro, se si scorticavano i muri per levarne la mattonella; e 24. anni fa io ne impedii la continuazione molto più in grande, e generale che voleva farne l' Eminentissimo Vincenti, Prefetto all' economia del Seminario ; e in fine dando la stessa fabbrica in enfiteusi nel 1815., d'onde ha cominciato a usarsi la distinzione di dominio diretto : motivi tutti, che bastavano " perchè la Rev. Camera Apostolica se la rivendicasse; essendo così cambiato l'oggetto della concessione; come anni indietro essa rivendicò le Terme di Tito, e tante altre fabbriche, trop

pe per numerarle quì, e anche lontano da Roma; in Tivoli la villa di Mecenate, il Tempio della Sibilla. Sommario num. 8.

6. Uscito dal Collegio il Seminario, cessava il suo, al più, possesso precario. Mostri esso una carta del Governo, che formalmente glie lo abbia donato anche per semplice uso; o che oggidì togliendo le Terme all'antico usuario Collegio Romano, le abbia trasportate all'Apollinare. Dal Moto proprio di Clemente XIV. nel quale l'anno 1774. si assegnano fondi, e mezzi da sussistere al Seminario Romano unito al Collegio Romano, neppure un pensiere si rileva, che il Sommo Pontefice intendesse donare anche le Terme. Si legga in Sommario num. 9. Da possesso accidentale, più che precario, non si passa a un dominio diretto perpetuo. Molto meno il signor Proja può vantare CENTENARIA, e secoli, se appena dal 1774. il Seminario ne era in possesso per via di fatto. Ogni Legge reclama il ritorno, jure postliminii, al legittimo padrone, o possessore, che lo ha avuto all'uso di divertimento nei giorni di vacanza per quella gioventù dal lodato Sommo Pontefice, edificatore del Collegio stesso. Ed io ho necessità di sapere il vero possessore legittimo del monumento; per poterlo riconoscere; dovendo più specialmente badare alla custodia del medesimo: e a tale oggetto sempre ne ho avuto una chiave; anche secondo i principj del diritto comune presso Pomponio nella

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1. Si ita 16. §. 1. ff. De usu, et habit. : minus proprietatis etiam invito usufructuario, vel usuario, fundum, vel aedes, per saltuarium, vel insularium custodire potest: interest ejus, fines praedii tueri.

7. Di buona fede poi da legale il signor Proja doveva valutare un tantino, contro la sua gratuita assertiva, il mio dire nel §. 14., che il Seminario tre anni indietro ricorse all' Eminentissimo Card. Camerlengo, affinchè facesse riparare A SPESE DEL GOVERNO una parte delle Terme, che minacciava rovina ; e la

Commissione delle antichità vi fece un accesso formale. Con qual titolo un padrone assoluto avrebbe fatta simile istanza, fatta anche altra volta prima?

8. Più fuori di sesto è l' altra assertiva del signor Proja §. 24., che ammessa la legge data al signor Duca di Blacas, ed altri signori che mentovai nel §. 23., all' opposto, opposto, precisamente perchè nel caso del suo Cliente il Go verno conobbe, CHE LE TERME ERANODI PRIVATA PROPRIETA', non volle imporgli, che il dovere di lasciare sul luogo gli oggetti ARCHITETTONICI; e non investì il Commissario di veruna speciale sorveglianza. Questo modo di argomentare contiene tre pun→ ti. Il r., che si sia deciso tanto sommariamente, in piedi, della proprietà delle Terme. La proposizione è tanto insussistente nelle buone regole, e incoerente alla massima precedente

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