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'dantiam, sottoporre al purgato criterio degli Emi, e Rmi Giudici contro proposizioni del si gnor Lattanzi, quali, per servirmi nuovamente del di lui frasario S. 12., altro fine non hanno se non quello di riempire poche pagine d' inconcludente scritto.

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In : I. virtù di Sovrana Commissione, siete oggi adunati Eccelsi Giudici, per decidere due vertenze, nelle quali è compromesso gravemente l' interesse, e la proprietà della Reverenda Camera Apostolica, che per dovere di Officio siamo tenuti di tutelare, e difendere. Da quanto è stato diffusamente dedotto dal Commissario delle Antichità, e dai difensori dei signori Conte di Velo, e Giuseppe Tro jani, conosceste già quali sono le rispettive pretensioni sopra i magnifici pavimenti in Mosaico delle Terme Antoniane e sopra i einquantatre pezzi di colonne di granito rosso, rinvenuti dal Trojani nello scassare la vigna inclusa nelle Terme suddette. Noi non dobbiamo molto diffonderci per mettere in chiaro tali vertenze avendo il tutto esaurito con molta dottrina ed erudizione il prelodato Commissario delle Antichità. A Noi soltanto spetta di far conoscere rispettosamente, che quei pavimenti, e quelle Colonne sono DI

I

'ASSOLUTA PROPRIETA' DELLA REVERENDA CAMERA; onde in seguito nella incomparabile vostra saviezza possiate dedurne quelle conseguenze, che di loro natura vanno a derivarne e prendere quelle determinazioni, che la somma vostra giustizia saprà dettarvi.

2. Affinchè le ragioni Camerali possano apparire nel giusto loro aspetto; non può negarmisi di formare due quesiti; perchè su di essi tutta poggia l'una, e l'altra questione ; e sono veramente la base del giudizio, che deve in oggi pronunciarsi. Le pretensioni del Conte di Velo, e del Trojani mirano al diritto DI PROPRIETA' sulli preziosi oggetti da loro rinvenuti. Senza un tale diritto, non avrebbero essi luogo a pretendere di disporre liberamente a loro piacere degli oggetti stessi; o di ottenerne il prezzo, o almeno un compenso. Che se d'altronde quest' inclito Consesso rimarrà convinto, che nè il Velo, nè il Trojani hanno alcun dominio dei medesimi, ma questo spetta alla Reverenda Camera Apostolica; potrà poi accordare ai suddetti, che disporigano come di cosa propria dei Pavimenti, e delle Colonne; ovvero debba il Principato pagarne loro il prezzo? Dunque alla retta definizione di questa causa, per non ledere i diritti della Reverenda Camera, è necessario proporre i seguenti quesiti

1. Se costi della proprietà della Reverenda Camera Apostolica sulle Terme Antoniane.

2. Se costi della proprietà della medesima sulli pavimenti di Mosaico, e sulle Colonne di granito rosso delle stesse Terme.

3. Viviamo certi, che all'uno, ed all'altro dovrete rispondere,, AFFERMATIVAMENTE ,, per i motivi, che colla massima brevità passiamo riverentemente ad esporvi.

4. Che i Monumenti pubblici di fabbriche antiche siano una proprietà assoluta del Principato, non vi è, nè vi sarà mai chi ardisca negarlo. Senza ripetere il già detto, non dobbiamo far altro che riportarci a quanto è stato già dedotto, e dimostrato in proposito dal Commissario delle Antichità. Certamente il Seminario Romano non allega alcun titolo di dominio; e sebbene si sappia, che i PP. Gesui ti ne fossero anteriormente in possesso; questo non può mai riferirsi alla proprietà, ma soltanto all'uso, che i Sommi Romani Pontefici possono averne loro accordato nei tempi remoti. Non può infatti supporsi titolo di privata proprietà nei pubblici antichi monumenti; non potendosi giammai supporre, che il Supremo Principe distragga, ed alieni a favo re de' privati, ciò che è di ragion pubblica, e può ben dirsi una regalia. Perciò il vantato

antico possesso, sia dei PP. Gesuiti, sia del Seminario Romano, non può considerarsi che come un uso, una concessione precaria, revocabile, ad nutum del concedente.

5. Che la cosa sia così, e che il Principato giammai siasi spogliato della sua proprietà di questo IMPONENTE, E BEL MONUMENTO, così chiamato dal signor Conte di Velo, una prova inespugnabile ne abbiamo da due fatti, che non possono mettersi in dubbio.' Primo, che una chiave delle Terme Antoniane si è ritenuta sempre, e si ritiene dal Fisco, presso cioè il Commissario delle Antichità. Secondo, che in occasione di dovervi fare delle riparazioni, e risarcimenti, sonosi fatti sempre dal Principato, ed a spese del Pubblico Erario ad istanza del Seminario medesimo. Niuno senza rinunziare al buon senso ed alla ragion naturale, potrà negarmi, che tali fatti abbastanza dimostrano, che malgrado l'uso dei prefodati Luoghi Pii, la proprietà delle Terme Antoniane è stata sempre, ed è tuttora della Reverenda Camera Apostolica. Chi non è Padrone non ritiene la chiave di un locale di assoluta altrui pertinenza ; chi non è Padrone, non risarcisce a sue spese la cosa altrui,

6. E quì con buona pace dei signori membri componenti la Commissione consultiva delle Antichità, siami lecito di osservare, che

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