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Volnmus autem quod singulis viginti novem annis, durante Concessione hujusmodi, illius Renovatio fieri, et in primis, et ante omnia Praesentes, et postquam facta fuerint Instrumenta singularum Renovationum supra faciendarum, in actis Camerae Apostolicae registrari, et antequam licentia hujusmodi concedatur Monumentum lapideum, seriem facti denotans, in aliqua praedictarum Thermarum. parte, tibi benevisa, apponi omnino respectiva debeat,; alioquin praesens gratia, et inde sequuta quaecumque nulla sint eo ipso. Quodque finita, vel deficiente generatione hujusmodi, praefatae Thermae cum omnibus juribus, et pertinentiis suis, ac quibusvis melioramentis desuper pro tempore quomodolibet factis ad praefatum Seminarium pleno jure.revertantur, illique libere cedant, et cum caeteris illius bonis reincorporentur, et reincorporata sint, et esse censeantur eo ipso, absque eo quod renovatio concessionis, et melioramentorum hujusmodi refectio a quoquam, quovis praetextu, ex quavis causa peti, vel praetendi possit, seu debeat.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Amo Incarnationis Dominicae Millesimo Septingentesimo 'nonagesimo quarto nono Kalendas Octobris Pontificatus Nostri anno vigesimo.

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traxi praesentem Copiam ex Bulla originali in charactere Gothicó scripta inserta in Instrumento Emphyteusis in Actis tunc Ferri, nunc Diamilla.

Joseph Monti Notarius, et Scrisptor Apostolicus.

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Conforme all' Originale.

Così è Pietro Diamilla Notaro Pubblico del Tribunale del Vicariato.

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Articoli del contratto d'Enfiteusi del Seminario alla casa de Leoni nel 1815.

Die 27. Februarii 1815.

§. 1o. Che non possano detti Enfiteuti, o compresi nella presente investitura, demolire neppure in menoma parte li muri, che circondano dette Terme, e che sono compresi nel circuito delle medesime, ed annessi ; e demolendoli senza speciale licenza degli Emi Protettori pro tempore, oltre l'incorso nella caducità, come si di rà più sotto, siano tenuti a tutti i danni 7 spese, ed interessi, che direttamente, o indirettamente potesse in qualunque modo soffrire il suddetto Seminario: ed inol tre in caso di rovina naturale, o accidentale, li cementi debbano liberamente spettare, e appartenere al detto Ven. Seminario; perchè cosi ec.

11. Che detto Enfiteuta, e suoi successori non possano far cave di veruna sorte in dettó terreno senza espressa licenza in scriptis, da ottenersi dall'Emo Cardinal Prefetto dell'Economia di detto Seminario Romano, se ad esso parerà di concederla, e con quei patti, e condizioni, che si descriveranno in detta licenza: quali patti, e condizioni debbono aversi come apposti nel presente istromento: ed in caso di mancanza ai medesimi, debba incorrersi la devoluzione, e caducita, come appresso.

12. Che trovandosi nel suddetto terreno, ed annessi mentre si fabbricherà, lavorerà, o in qualsivoglia altro modo, oro, argento monetato, o non monetato, ovvero metatto, senza esser figurato, o qualunque altra cosa, che potesse credersi preziosa o per valore intrinseco, o per affezione, sia, e s'intenda it tutto interamente del Seminario proprietario: e trovandosi statue, pili, COLONNE, marmi lavorati, e non lavorati, SIANO, ED ESSER DEBBANO PER DUE TERZE PARTI DI DETTO SEMINARIO, ED UNA TERZA DEL DETTO ENFITEUTA; e dichiarandosi, che TUTTI LI TUFI SIANO LIBERI DI DETTO ENFITEUTA, E LA PIETRA, E LA TAVO LOZZA, ED IL PEPERINO DI MEZZA CARRETTATA IN GIU' SIA DI DETTO ENFITEUTA; il quale però non consegnando giustamente quanto avrà trovato, perda la sua porzione; oltre che possa essere astretto a render conto di tutto cià, che avrà trovato.

NUM. 3.

Memoriale del Ven. Seminario Romano alla Santità di Pio VII. per avere il Beneplacito Apostolico in approvazione dell'Enfiteusi nel 1815,

Intus.

BEATISSIMO PADRE,

Il Sacerdote D. Filippo Guidi Procuratore specialmente deputato dall' Emo, e Rmo Cardinale Bartolo meo Pacca Prefetto dell'Economia del V, Collegio, e Seminario Romano, mercè un pubblico istromento rogato in atti del Ferri Not. dell'Emo Vicario il giorno 27. Febrajo 1815., previa l'affissione delle notificazioni, e riserva del Beneplacito Apostolico, concesse al Capitano Ascanio De Leoni Connestabili, come migliore oblatore in Enfiteusi a terza generazione mascolina soltanto, le Terme Antoniane quì in Roma esi

stenti presso la Ven. Chiesa di S. Cesareo, per l'annuo canone di scudi trentuno, oltre l'ipoteca speciale di un fondo urbano posto in Roma nella via di Monte Brianzo n. 22., che asserì, e giurò il detto enfiteuta di sua libera proprietà; essendosi altresì obbligato alla manutensione di dette Terme, pagamento de' dazj, ed altri pesi diffusamente analizzati nel contratto a forma delle legge civili, e canoniche, che dimostrano l'evidente utilità dell'anzidetto Collegio, e Seminario Romano. L'Oratore pertanto nell'umiliare inserta la copia pubblica del divisato contratto, perchè sempre ad esso si abbia condegna relazione, implora umilmente l'Apostolica approvazione. Che ec.

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SSmus attentis expositis, de plenitudine potestatis suae approbavit contractum, de quo agitur, in omnibus, et per omnia prout in precibus; nec non contractum praedictum, quatenus opus sit, pro approbato sancito, et convalidato haberi voluit ac mandavit: contrariis quibuscumque non obstantibus.

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B. Cardinalis Pacca OEconomiac Praefectus.

NUM. 4.

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Mandato di Procura dell'Eminentissimo Card. Corsini, Prefetto dell' Economia del Seminario Romano, per dare in Enfiteusi le Terme d'Antonino Caracalla, li 2. marzo 1777.

Con il presente chirografo di mandato di procura da valere ec. Noi sottoscritti, servendoci delle facoltà concesseci dalla santa me. di Clemente Papa XIV. a tenore delle Lettere Apostoliche in forma di Breve pubblica

te ec.

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te, ed esibite ec. per gli atti del Ferri Not. del Vi cariato di Roma, alle quali ec., costituimo, e deputiamo Procuratore legittimo il molto Rev. Sig. D. Pietro Del Monaco, benchè assente, e come fosse presena potere in vece, e nome del Ven. Seminario Romano in vigore del Beneplacito Apostolico ripor tato, dare, e concedere in Enfiteusi a terza genera zione mascolina solamente, al sig. Tommaso Canori, per l'annuo canone, e risposta di scudi cinquanta moneta le Terme Antoniane con loro annessi, connessi, e ragioni, al detto Ven. Seminario Romano spettanti con tutte, e singole riserve, patti, capitoli, e condizioni più utili, e proficue al medesimo Seminario Romano, solite apporsi in simili istromenti enfiteutici ; e che al detto sig. procuratore pareranno, e piaceranno : e sù di ciò stipolarne pubblico istromento per gli atti suddetti del Ferri; munirlo di giuramento, e per l'osservanza di quanto prometterà, obbligare li beni di detto Ven. Seminario Romano nella più ampla forma della Rev. Camera Apostolica; promettendo ec. non so lo in questo; ma in ogni altro miglior modo ec. Dal Palazzo di Nostra Residenza li 2. marzo 1777 A. Cardinal Corsini.

NUM. 5.

Bolla di Beneplacito Apostolico dell'anno 1776. 20. marzo per la Enfiteusi fatta dall'Eminentissi mo Card. Corsini nel 1777. per il Seminario Romano delle Terme d'Antonino Caracalla.

DECRETUM.

Pro Ven, Seminario Romano,

Die 5. aprilis 1777

Coram Emo, ac Rmo Dño Marco Antonio Tit. S. Ma❤. riae de Pace, Sanctae Rom. Ecclesiae Presbytero Car

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