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hanno preso un abbaglio fortissimo nella Sessione dei 9. maggio 1824., allorchè opponendosi al sentimento del loro Collega Commissario delle Antichità, dissero, che il diritto del Governo dal medesimo opposto, non sembrò bastante per togliere un assoluto diritto di più di due Secoli, nei quali tanto i PP. Gesuiti, quanto posteriormente gli Economi del Collegio Romano hanno esercitato sopra tutta questa parte di Terme, avendola anche data in Enfiteusi. Se i medesimi porranno mente a quanto strettamente ho dimostrato; dovranno ricredersi del loro errore, e comprendere, che l'abuso di un possesso precario, lungi dall'attribuire alcun diritto di proprietà al possessore, porta il decadimento dal possesso.

7. Relativamente poi al lungo lasso di tempo, deve avvertirsi, che per i Monumenti pubblici, contro la proprietà del Principato, non si dà prescrizione ancorchè incubatio diutur na parta da Rescritto di qualsivoglia Autorità, come provasi colla Legge Si qua umquam 3. Cod. Ne rei Domin. vel Templ., e Legge ultima Cod. Si contra jus, vel utilitatem publicam, e con altre Autorità riportate dal signor Avvocato Fea ai S. 24. e 25. della sua replica alla difesa del signor Proja. Vano pertanto è il ricorrere alla Centenaria, od al possesso antichissimo, quantunque a rigore nep

pur la Centenaria militerebbe a favore del Seminario Romano, quando al Principato ostar potesse la prescrizione. Ma che opporre il diritto di più di due Secoli, supposto dai signori Membri della Commissione consultiva quando non solo la proprietà delle Regalie è imprescrittibile; ma di più esistono dei fatti inconciliabili colla proprietà del detentore cioè la chiave esistente presso il Fisco, ed i risarcimenti del monumento a spese del pubblico Erario?

8. Ad offuscare pertanto la proprietà delle Terme Antoniane punto non osta il parere della lodata Commissione, perchè evidentemente erroneo. Molto meno poi è valutabile, perchè le sue attribuzioni non sono estese alle materie legali. Trattasi di decidere una questione di puro diritto, ove nulla ha di comune la cognizione dell' Arte. Non spetta che all' Autorità giudiziaria il definire a chi appartenga la proprietà di un fondo qualunque, sia di ragione pubblica, sia di privata; sia di antica costruzione, sia di moderna. La Commissione poteva ben consultarsi, e fu consultata per conoscere se i Mosaici delle Terme Antoniane appartener dovessero all' Architettura, ovvero ad altra Arte. Non entreremo perciò a discutere se bene, o male, abbia opinato su tal quesito; poichè al signor Commissario apparteneva il dimostrare l'equivoco preso anche in questa materia.

9. Sembra in fatti, che senza particolare scienza delle Arti, ognuno di sufficiente ingegno dotato, sia in grado di comprendere che il pavimento è parte essenziale dell' Edificio. Che se la cosa è così, come l'Edificio tutto appartiene all' Architettura; così alla medesima appartener deve il pavimento, parte integrante, ed inseparabile dell'Edificio intero. E qui opportunamente si fece rilevare dal siguor Commissario, che non trattasi della semplice superficie delle pietre, che formano la Pittura; ma trattasi del solido strato marmoreo, in cui sono disposte, e leggermente attaccate le piccole pietre, che i varj oggetti rappresentano. Queste non possono divellersi, senza affatto distruggere la Pittura, dallo strato, cioè da quel solido pavimento, che è parte sostanziale dall' Edifizio. Sembra per conseguenza, che non potendosi i Mosaici rimovere senza disfare il pavimento: ed essendo il pavimento parte essenziale della costruzione, appartener debba alla Architettura dell'inte

Fo monumento.

10. Ma noi dobbiam lasciar da parte questa questione, estranea alla nostra Tesi. Resterebbe ai rispettabilissimi Giudici l'esame, e la decisione della medesima, su quanto le Parti hanno hinc inde dedotto, quando non tro vassero assorbente la nostra proposizione, che il monumento delle Terme Antoniane è di

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proprietà della Rev. Camera Apostolica. È stato perciò di mestieri, il far brevemente conoscere, che il parere esternato dalla COMMISSIONE CONSULTIVA delle belle Arti non reca la minima alterazione al diritto di proprietà del Principato sull' imponente antico Monumento.

1. Neppur osta la Bolla della san. memoria di Pio VI. in favore del V. Seminario Romano, che si allega nella replica del signor Proja. Si osservi bene la medesima. Non è già quel Sommo Pontefice, che dica inter caetera bona ad illud legitime spectantia possidet Thermas Antonianas nuncupatas de Urbe - Nò. Il Papa dice soltanto, che PETITIO EXHIBITA per parte degli attuali Amministratori CONTINEBAT, QUOD INTER CETERA BONA etc. Erano dunque gli Amministratori, i quali asserivano al Papa, di avere la proprietà delle Terme; ed il Papa che disse? COMMITTIMUS QUATENUS VERIS EXISTENTIBUS NARRATIS, che si aderisse alla richiesta degli Amministratori per concedere quel locale in Enfiteusi, e farne proprj i cementi delle Terme in casu illarum rui nae, sicut etiam quaecumque alia de terra effodienda. In quella circostanza non fu interpellata la Rev. Camera, ossia Monsig. Tesoriere Generale.

12. Poteva in fatti verificarsi, che il Seminario ne fosse in legittimo possesso soltanto per l'uso, ma non così per la proprietà, che si volle sempre conservata al Governo; nè mai si provò ad altri trasferita : che anzi poteva sempre dimostrarsi, che la Rev. Camera Apostolica conservava intatto il suo diritto di proprietà su quell' insigne monumento, ritenendone la chiave, e facendovi a sue spese le necessarie riparazioni. Non poteva perciò mutarsi la causa del possesso, e trasfondersi in diritto di proprietà ciò, che non era, che una semplice concessione di uso. La clausula salutare apposta nella Bolla QUATENUS VERIS EXISTENTIBUS NARRATIS ha preservato illesi i diritti della Rev. Camera: tanto più che la medesima NON FU IN QUELLA CIRCOSTANZA NÈ INTERPELLATA NÈ INTESA, quantunque dovesse necessariamente sentirsi; trattandosi del suo primario interesse, vale a dire di privarla della sua proprietà.

13. Dileguate così le objezioni, che sembravano contrariare al dominio assoluto della R. C. A. sul prezioso monumento di quelle Terme; non potremo dubitare, che Voi Eccelsi Padri sarete per rispondere affermativamente al primo nostro quesito - Se costi della proprietà della Rev. Camera Apostolica sulle Terme Antoniane e ne verrà come per

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