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II.

CAPITOLI DELL'ANNO 1553

I.

Capitoli de l'offilio del Camerlengo della fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio del detto cam:° sia et esser debbia annale da incominciarsi dal primo giorno di Gennaro 1554 et come seguita da finirsi con sal.o prouisione et emolumenti soliti et consueti. Qual sal.o non lo possa nè deba hauere si non con mandato in scrittis di di soprastanti indirizati al suo cassiere, quale habi da essere sottoscritto da tutti o da la magior parte et ch'habi da astenerse d'ogni altro emolumento sotto pena di dupplicata restitutione ad detta fabrica de infamia perpetua, priuatione de offitio et non solo del predetto, ma d'ogni altro offitio publico de la città nostra et de piu di scudi cinquanta da aplicarsi per la metà alla Fabrica predetta un quarto all' executore et l'altro quarto all'Accusatore et nel detto of fitio il sudetto cam. non possa in modo alcuno esser confirmato et uacando el Camorlengo per morte naturale et ciuile il cassiere sia obligato far far prouisione di nuouo cam.° fra un mese, altrimente se intenda casso et uacare l'offitio del detto cassiere.

2. Statuirno che li detti Camerlenghi et ciaschuno de essi quale per li tempi sirà habia et debia resedere tre di della settimana nell'Audientia pub: dela fabrica cioè il lunedì mercordi et sabato almeno; i quali di s'intendino Iuridici et in le predette rendere ragione alli uassalli et lauoratori di detta fabrica et intimare tale ordine ali predetti lavoratori et uassalli acciò si possi ragioneuolmente gouernare et caso che detto cam.° fusse assente dala città per causa di detta fabrica o per altra ragionevole o uer fusse grauato d'jnfermità chè alhora in quel caso il cassier habia et debia resedere rendere ragione et far tutte le altre cose necessarie et conueniente a detto offitio et cessante l'impedimento di detto cam:° deba fare integramente l'offitio suo.

3. Ordinorno anchora che il detto cam: sia tenuto et obligato revedere almeno una uolta il mese la sacristia et di tutte le robbe che ui si trouino farne inuent. publico et mese per mese o almeno tre uolte l'ano recontrarlo con il sacrestano et trouandolo in alcuna parte defectiuo et che le robbe mancassero che subito possa et debba licentiar il sudetto sacrestano et procurare appresso Monsig: et suo Vicario che sia carcerato et forzato pagare il ualore del doppio et di più di quello ch'il detto Cam.° conuerrà per

istrumento con il sudetto sacrestano quale strettamente sia obligato a render conto di sè ogni uolta sirà recercato.

4. Item che il detto cam.° sia tenuto et obligato tenere detta sacrestia et chiesa con buona cura et diligenza et finita di cera et di ministri secondo el solito a ciò si tenghi con la debita delicatura et de più hauere occhio alli cappellani della fabrica ch'alli debiti tempi et hore dichino le messe, et personalmente serueno, et non per sostituto, et che li detti Cam. non possino in modo alcuno habilitare detti cappellani et concederlo a seruitio di qual si uoglia persona sotto pena del suo salario et non di meno li detti cappellani siano priuati del offitio dela cappellania anchora che con licentia del ditto. Cam: et de diece scudi, qual pena debiano promettere detti cappellani pagare et darne sicurta nel tempo che sirano assunti, et che almeno dui volte l'anno habi da fare reuedere et resarcire i tetti di detta chiesa.

5. Item ordinorno che il detto Cam: habi et deba hauere quattro soprastanti, secondo l'ordine di quali habia et debia desponere di tutti et singoli entrate di detta fabrica et fare ogni prouisione, tanto per il culto diuino quanto per ogni altra cosa gli sirà da quelli ordinato et tutto quello ordinato al suo cassiere si spenda sicundo il decreto fatto dai soprastanti gli si debba far buono com legitimamente et ingiustamente factj et sia obligato a rendere conto ad ogni requisitione deli sudetti soprastanti.

6. Item ordinorno chel detto cam: habi da auere un ministro, quale si deba chiamare cassiere o computista, al quale possa comettere ed ordinare quanto giudicherà necessario et expediente ad benefitio del culto diuino et dele altre ordinarie facende et medesimamente ordinarli tutto quello harà da spendere. Però per suo mandato scritto et sottoscritto di sua mano et sigillato con suo sigillo et quello che talmente sirà pagato et fatto s'intenda legittimamente disposto et exeguito et altramente facendo caschi in pena di priuatione d'offitio.

7. Item statuirno che detto cam:o debia fare un libro grosso intitulato memoriale dela fabrica, nel quale habia et debia scriuere o far scriuere tutte et singule possessione, tenute, tanto siluate come uignate, pratiue, oliuate, case, botteghe, molini et altre cose spettante et pertinente ad detta fabrica, con li confini et mesure, vocaboli, luoghi delle cose predette a ciò s' habi perpetua memoria et fermeza dei beni dela fabrica et più certeza dell'entrate de essa et che il deputato ad fare il sumario dele scritture dela fabrica sia obligato andare a pigliare il possesso di tutti i beni de la fabrica et farne istrumento.

8. Ordinorno che detto cam: sia tenuto et obligato fare un altro libro intitulato libro di conti doue debia scrivere et anotare in debito et credito tutto quello ch'in nome suo peruenisse alle mani del detto cassiere, et similmente sicundo l'ordine predetto si spendesse et tener conto di tutti mandati qual facessi, et altrimente facendo per ciaschuna uolta contrafarà, caschi in pena di diece scudi da aplicarsi come di sopra et di più sia tenuto alla restitutione del doppio.

9. Item ordinorno che il detto cam:° sia tenuto et obligato conmettere al cassiere che ciaschun mese li debia dar in mano la notula de tutti i debitori et creditori de la fabrica acciò opportunamente si possi prouedere a quanto per tal causa gli conuiene et fare inventario de tutte et singule scritture di detta fabrica et con licentia di soprastanti elegere una persona idonea quale habia ad fare detto repertorio et insumma si scriua tutto quello in dette scritture si contiene a benefitio di detta fabrica acciò brieuemente in ogni tempo si possino sapere le ragioni di detta fabrica et che hauesse uerso gli anime di quelli che hauessero lassato alcun bene, prouedendo sopra ciò, a quanto ragioneuolmente detta fabrica è tenuta, et tal cam: et soprastanti possino dare quel salario gli parrà conueniente a quello che tale scritture trouerà et ne farà repertorio et summario.

10. Item statuirno che il detto cam:o debba osseruare tutte et singule ordinationi capitoli leggi et decreti fatti da soprastanti et Numero magiori di detta fabrica, li quali s'habino da far scriuere doue sirano descritti tutti li p.ti capitoli in uno libretto in carta pecora legato in tauole con catena di ferro et si debia tenere nell' Audienza quale sia obligato nel principio di detto suo offitio leggerlo acciò delle cose quale in quello si contiene non ne possi pretendere ignoranza et essendo in colpa di non leggerlo, non di meno sia tenuto magiormente a tutto quello in detto libro et sui capitoli si contiene, li qual tutti capitoli ordini et decreti fatti il presente nuouo capitolo s'intendino et siano confirmati et approuati.

11. Item che il detto Cam:° sia tenuto et obligato nel fine del suo offitio per dieci di hauer reso conto di tutti et singuli cose administrate et restituire tutto quello in sua mano canonicamente si trouassi, non derogando però alla dupplicata restitutione delle cose et robbe che iustamente ali sua mano fussero peruenuti et ale pene incurse si come di sopra neli precedenti capitoli.

12. Item ordinorno che nel principio dell'offitio suo detto Cam.° sia tenuto et obligato farse dare il libro del suo antecessore et cassiere in termine di due giorni et usare sopra de ciò ogni deligentia e non uolendolo dare sia obligato ragunare il Numero grande et in quello exporre la diligentia usata et la retinenza delle predetti; qual libro essendoli peruenuto alle mani nel tempo predetto sia tenuto et obligato hauerlo consignato nelle mani di reueditori et usar diligenza sia reuisto nella fabrica come è solito, sotto pena di perdita del suo offitio et di X scudi d'applicarsi come di sopre.

13. Item ordinorno ch'il suddetto Cam:° subito che li uerranno ale mani l'entrate rendite et prouenti di detta fabrica li debba hauer consignate in mano del suo cassiere et tale consignatione notarla al suo libro facendo debitore il detto cassiere all'incontro del suo credito mercantilmente.

14. Item ordinorno acciò che facilmente si possino esseguire le faccende di detta fabrica et con maggiore efficacia et obligatione habino da seruir quelli, li quali sirano ordinati a tal effetto che oltre quella mercede aquisterano apresso Idio chel Cam. di detta fabrica per mostrare gratitudine di benefitii receuuti et dare animo al continuo seruitio, sia tenuto et obligato oltre il solito

et ordinario spender in la festa de s:ta Maria candeloro dare a ciaschun delli predetti una facola di cera bianca di peso di libre due l'una con arme del opra e particolarmente di quel soprastante a chi si manda et alla pasqua capretti dua per ciaschuno et che li detti soprastanti nel resto si remetteno al perpetuo dono quale da Dio potrà sperare.

II.

Del offitio del Cassiere de la fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio del cassiere et computista de la fabrica duri et durar debia per uno anno, cominciando dal di sirà extratto et come seguita da finirsi, et cussi durante tutto el tempo del suo Cam: et habia et haver debia per suo salario ducati vinticinque da pagarsi mese per mese con m.to del Cam.° et soprastanti sigillato et scritto per mano del detto Cam. et sottoscritto per mano de li prefati soprastanti.

2. Item ordinorno che il detto cassiere debia havere una stantia de la fabrica, dove habia da tenere sua cassa conti e libri, et li scrivere tutto quello li conviene per essegutione dell'offitio suo, et che debba in assentia del Cam.° resedere tre di de la settimana, cioè lunedì mercordi et sabato sì come in nel capitolo d'esso Cam: si contiene et per causa, come in quello, sotto pena di ducati dui per ciascheduna volta contrafacessi da aplicarsi per una meza parte alla detta fabrica, un quarto all'accusatore et un quarto all'esecutore.

3. Item ordinorno che 'l detto cassiere o computista habia et debia essequire tutto quello li sirà ordinato dal Cam:o et pagare per mandato scritto et sottoscritto dal detto Cam. et sigillato con suo sigillo, et cossi pagando et esseguendo s'intenda legitimamente pagato et esseguito, et altrimenti facendo caschi in pena di dieci scudi d'applicarsi come di sopra.

4. Item statuirno et ordinorno che 'l detto cassiere o computista sia tenuto et obligato nel principio del suo offitio nelle mani del S.re Governatore giurare, et giurando promettere di bene et fidelmente esercitare il suo offitio et rendere conto delle cose administrate in termine di X giorni finito el suo offitio et restituire tutto quello nelle sua mano si trovassi et dar deposito et sicurtà de esseguire le cose predette, et inoltre pagare trecento duc.ti tutte le volte si trovassi non haver bene et fidelmente resi i suoi conti da applicarsi sicome nel'istrumento si converrà con detto Cam. et render tutti i libri tanto fatti da lui, quanto altri libri et scritture che a detta fabrica appartenessero.

5. Item ordinorno che detto computista et cassiere habia da fare un libro chiamato il Giornale, dove giornalmente habia da scrivere tutte le faccende et actioni che li passeranno per le mani et intrata et uscita, et poi deba fare un libro chiamato il quinternuccio longo, dove se habi da notare et

scrivere tutto il minuto et cose straordinarie, et doppo habia ad fare un libro intitolato libro grosso, dove si scriva tutta l'entrata et uscita et conto di cassa, il quale libro grosso s'habi da spogliare il giornale et quinternuccio in quelle partite che ditto quinternuccio non fussi spogliato dal giornale, secondo lo stil mercantile.

6. Item ordinorno che il detto cassiere o computista ciaschun mese debia dare in mano del Cam.° la notula di tutti i debitori et creditori de la fabrica et tenere ricordato al detto Cam.° giornalmente tutte le faccende occurrente a ciò opp te detto Cam.° possi provedere a quanto per tal causa gli conviene.

7. Item ordinorno che tutte et singole entrate di detta fabrica, come grani, 'vini, orzi, biade, danari et tutte entrate da consignarseli dal Cam. predetto o suo ministro et quelle da scrivere et anotare li suoi l', et renderne conto, sì come di sopra et restituire tutto quello che in sua mani si trovasse, segondo la forma di precedenti capitoli, talmente che il Cam.° non possa tenere più di dua di in mano che non habi consignati al suo cassiere. Vincti, duabus fabis albis non obstantibus.

III.

Del offitio de' soprastanti de la fabrica.

1. Ordinorno et statuirno che l'offitio di ciaschuno soprastante sia annuale et nel principio del offitio giurino et giurar debino in mano de Monsre. Rmo. Governatore di bene et caritativamente essercitare l'officio loro sotto la pena de la indignatione di Dio et raunarsi ne la audienza pub.ca de la fabrica almeno una volta il mese per disporre, ordinare et esseguire quanto giustamente conosceranno essere espediente, utile et necessario per detto luogo, et questo non solo faccino et esseguischino in quello li sarà proposto dal Cam.o, ma ancora per sè medesimi siano tenuti et obligati proporre, ordinare, stabilire et esseguire a benefitio et utile di detta fabrica a tale che sempre tra loro. s'intenda essere la proposta della utilità di tal luogo pio, et di più che possino et debiano astrengere tanto il Cam: quanto il detto cassiere o computista a mostrare i libri et conti di ciascun di loro, secondo giudicheranno essere espediente, et questo acciò li predetti Cam: et cassiere habino da stare in continuo timore di tale revedimento et per questo tenere tutte l'entrate et uscite pronti et denari in cassa, essendovene, ad ogni requisitione, et non tenerli spesi in particolare facende et negotii loro, et questo siano tenuti farlo almeno quattro o sei volte l'anno a l'improviso, caschando in l'indignatione preditta tutte le volte che in contrario facessero et advisassino li sudetti Cam:o et cassiere.

2. Item ordinorno et statuirno che li detti soprastanti siano tenuti et obligati oltre l'una volta il mese ragunarsi, ma tutte le volte che siranno re

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