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cercati dal detto Cam: per le necessità et facende di detta fabrica, et far si et in tal modo che tutte le actione di quella passino opportunatamente et senza danno et preiuditio secondo il poter loro di detta fabrica sotto la pena preditta.

3. Item ordinorno che li detti soprastanti possino et debiano trovando il Cam: o cassiere in alcuna fraude o dolo farle astringerli alle pene, delle quale appareno sopra ne i capitoli, tanto sotto la rubrica del offitio del Cam." come in quella del offitio del cassiere, et che ad istanza de li predetti ciaschun giudice et officiale possa esseguire però con un mandato in scrittis fatto et sottoscritto da li medesimi.

4. Item ordinorno et statuirno che li nuovi soprastanti insieme con lo Camerlengo habino et debiano revedere tutti et singuli conti et libri fatti tanto dal precedente Cam. et cassiere, come ogn' altra scrittura et in termine d'otto giorni calculare et il calculo scrivere et notificare al detto Cam:o et cassiere, et per fare tal cosa habino et havere debiano Julii sei per ciascuno soprastante et Cam.o, et caso che per li tempi fussi alcun computista in Orvieto forastieri lo debano chiamare a tale revedimento et calculo da darsi con provisione che da loro sirà statuito et ordinato, et non essendovi forastiero, parendoli expediente di chiamare un altro de la città con sal. quanto li parerà, imperò che sia manco di quello dessero al forastieri, et in evento che alcuno di soprastanti non intervenisse et durassi fatiga in tale revedimento et calculo con questo imperò che non possino essere mancho di tre a rivedere detti conti, li quali revedimenti et conti non facendosi et essendo negligenti a fare detti conti caschino in pena di duc.i vinticinque per ciascheduno et non di meno siano forzati dal superiore a revedere detti conti sotto quelle pene in quei tempi che al superiore parerà.

5. Item ordinorno che tutti et singoli persone, quali siranno eletti dal presente bussolo vinti et ottenuti debiano havere accettato il loro offitio sotto pena di quindici scudi d'applicarsi per la metà a quel cittadino pigliassi l'offitio in luogo suo, un quarto alli soprastanti et l'altro quarto all'essequtore.

FINE DEI CAPITOLI

III.

REGOLAMENTO ORGANICO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI ORVIETO

Seduta straordinaria in data 1 Luglio 1864.

Regnando Sua M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

D'ordine della Giunta Municipale a mente dell'art. 90 della Legge Comunale e Provinciale 23 ottobre 1859 si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio oggi giorno di Venerdì 1 Luglio 1864 alle ore 5 1/2 pomeridiane, previa regolare invitazione a termini degli Art. 76 e 77 della legge stessa.

Fatto l'appello nominale risultarono
Intervenuti:

1 Ravizza Giuseppe, Sindaco

2 Piccolomini Conte Tommaso, Ass.

3 Ravizza Giulio, Ass. Suppl.

4 Pollidori Pollidoro, id.

5 Viti Conte Carlo, Consigliere

6 Valentini Avv. Costanzo, id.

7 Fumi D. Antonio, id.

8 Franci Carlo, id.

9 Malvolti Antonio, id.

10 Buccolini G. Antonio, id.

11 Faina Claudio, id.
12 Felici Sebastiano, id.

Mancanti:

1 Bucciosanti Giuseppe, Consigliere

2 Luzi Enrico, id.

3 Bracci Giacomo, id.

4 Barduagni Luigi, id.

5 Pallucco Francesco, id.

6 Orsini Paolo, id.

7 Montini Nicola, id.

8 Medori Nicola, id.

9 Canini Andrea, id.

10 Ricchi Luigi Antonio, id.
11 Petrangeli Agostino, id.
12 Vaggi Nazzareno, id.
13 Ottaviani Francesco, id.
14 Mazzocchi Leandro, id.
15 Salvatori Domenico, id.
16 Viti March. Annibale, id.
17 Gaddi Giuseppe, id.

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, giusta il portato dell'art. 86 della legge sudd. per essere la seconda convocazione, il sig. Giuseppe Ravizza Sindaco ha assunto la presidenza, ed aperta la seduta, domanda al Consiglio se vuole che la seduta stessa debba essere privata; o pubblica ed all'unanimità venne dichiarata pubblica.

Il Presidente comunica. - Piacque alle SS. LL. Illme eleggere, nella quarta tornata della pross. pass. sessione di primavera in data 10 Maggio 1864, una Commissione Municipale per compilare un regolamento organico per l'Amministrazione della R. Fabbrica di S. Maria della Stella di questa città. Avendo dessa esaurito quanto le venne affidato, presenta oggi il risultato delle sue operazioni coi seguenti articoli.

Art. 1. Il Comune proprietario del Duomo esercita l'Amministrazione per mezzo di una Commissione dal medesimo delegata.

Art. 2. Questa Commissione è formata di un Presidente, di N. 4 Consiglieri e due supplenti scelti dal Consiglio Municipale.

Art. 3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, e deve avere le due qualifiche di elettore politico ed amministrativo.

Art. 4. La Commissione ha un Cassiere da eleggersi dal Consiglio e richiedesi che presti un'ipoteca o garanzia da riconoscersi idonea dal pubblico Consiglio.

Art. 5. La medesima viene assistita da un Consultore legale, il quale è scelto dal Presidente d'accordo colla Commissione.

Art. 6. Il Presidente rimane in carica durante il tempo di quattro anni: la Commissione viene rinnovata la metà in ogni biennio coll'estrazione a sorte nel primo biennio; tanto il Presidente quanto la Commissione possono essere rieletti.

Art. 7. La Commissione då esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, veglia al regolare andamento dell'Opera e provvede agli atti di semplice amministrazione.

Art. 8. La medesima sarà tenuta di presentare in ogni anno per l' approvazione, e precisamente nella sessione di autunno, il preventivo dell' amministrazione dell'anno futuro al Consiglio Municipale.

Art. 9. Nel preventivo si dovranno distinguere le spese che procedono da titoli autentici e che non sono soggette a variazioni da quelle che sono state introdotte delle passate gestioni e che possono essere soggette a provvide modificazioni.

Art. 10. Dovrà la Commissione egualmente presentare il consuntivo al Consiglio Municipale non più tardi del mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione.

Art. 11. Il più anziano della Commissione rappresenta il Presidente se questi si troverà assente od impedito.

Art. 12. In caso di urgenza la Commissione prende le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio Comunale e dovrà redigerne apposito verbale per renderne conto al pubblico Consiglio.

Art. 13. L'urgenza dovrà riconoscersi e votarsi dalla Commissione a maggioranza assoluta.

Art. 14. La Commissione delibera a maggioranza di voti; le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 15. Appartiene alla Commissione:

I. Il deliberare le spese causali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti accordati in bilancio.

II. Determinare le condizioni dei contratti in conformità delle proprie deliberazioni e di quelle del Consiglio Comunale.

III. Assistere agli incanti occorrenti nell'interesse dell'amministrazione, e ne stipula i contratti.

IV. Fare infine tutti gli atti conservatori dei diritti dell'Opera suddetta. Art. 16. Il di lei presidente rappresenta l'Opera in giudizio, sia egli attore o convenuto.

Art. 17. La Commissione amministratrice di detta Opera nomina sospende o licenzia i salariati di quella, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli la sua azione o quella della Commissione che le succederà. A questa è riserbato il diritto di applicare la temporanea sospensione anche agli stipendiati dell'Opera.

Art. 18. Eletta che sarà la Commissione amministratrice suddetta, a di lei cura verrà redatto un regolamento interno per il migliore andamento dell'amministrazione per essere quindi approvato dal Consiglio.

Art. 19. Indipendentemente dell'attuale regolamento organico per l'amministrazione dell'Opera di santa Maria della Stella, il Municipio dichiara di voler mantenuti ed a sè riservati tutti quei diritti di proprietà, azioni e giurisdizioni del medesimo in ogni tempo esercitati nel Duomo, suoi beni ed annessi alla predetta amministrazione.

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Firmati: La Commissione Piccolomini Conte Tommaso Viti Conte Carlo Pollidoro Pollidori Fumi D. Antonio.

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Data lettura del regolamento di cui sopra venne sottoposto, articolo per articolo, all'esperimento dei voti per alzata e seduta.

Tutti gli articoli furono approvati all'unanimità.

Letto il presente verbale ad alta e intelligibile voce, venne approvato da tutta l'adunanza, e firmato dal Presidente, dal membro Anziano, e da me sottoscritto Segretario in conformità dell'Art. 213 della ricordata Legge.

Il Membro Anziano

Il Presidente
F.to Giuseppe Ravizza

F.to Tommaso Conte Piccolomini

Certificato di pubblicazione.

Il Segretario F.to Cesare Calabresi

Dietro relazione dell'inserviente comunale Pietro Grassini, certifico io infrascritto Segretario, che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso all'albo pretorio di questo Comune nel giorno di sabato in presenza di molte persone.

In fede ecc.

Orvieto li 10 Luglio 1864.

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

F.to Cesare Calabresi.

Il Segretario Comunale
F.to Cesare Calabresi.

IV.

R. DECRETO DI RIFORMA

DEL REGOLAMENTO DELL'OPERA

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il progetto di regolamento per l'amministrazione del Duomo di Orvieto deliberato da quel Consiglio Comunale in seduta del giorno 1 luglio 1864:

Visto l'altro progetto di regolamento per la stessa materia stato proposto dal Sotto Prefetto del Circondario colle modificazioni indottevi dal Prefetto della Provincia dell'Umbria in Consiglio di Prefettura:

Visto il parere del Consiglio di Stato dato in adunanza del 1 decembre 1865:

Visto l'articolo 82 della vigente legge Comunale e Provinciale: Sulla proposizione del Guardasigilli Nostro Ministro di Grazia e Giustizia. e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Àrticolo 1.

L'Amministrazione dell'Opera di Santa Maria della Stella, ossia del Duomo di Orvieto, è affidata ad una Deputazione composta di un Presidente, di quattro Consiglieri e di due Supplenti.

Articolo 2.

Il Presidente è nominato da Noi sulla proposta del Ministro dei Culti, e dura in ufficio quattro anni.

I Consiglieri e supplenti sono eletti dal consiglio Comunale di Orvieto e stanno pure in ufficio quattro anni.

La Deputazione però quanto ai Consiglieri e supplenti si rinnova per metà ogni biennio. Al fine del primo biennio la scadenza di due Consiglieri e di un Supplente sarà determinata dalla sorte.

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri e supplenti possono essere ri

confermati.

Articolo 3.

Possono essere nominati a far parte della Deputazione tutti quelli che possono essere eletti Consiglieri Comunali.

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