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Denique cum Apoftolicae fub Plumbo Litterae in 1753 Apoftolica Dataria et Cancellaria, noftra expediri, et continuari debeant fuper omnibus negotiis et gratiis in ipfo Concordato non contentis quoad Uniones, Permutationes, Refignationes, et alias Affectiones, feu Indulta, ut vocant, Affectionum, et fimiles, ubi agatur de jure Tertii, per ipfas Encyclicas Litteras explicari opus erat, haec ita intelligi, et fervari debere nimirum juxta ftylum Apoftolicae Datariae, nempe fervatis fervandis, et fi, et quatenus accedat confenfus tam Majeftatis Tuae, Tuorumque Succefforum pro tempore exiftentium Regum Hispaniarum Catholicorum, quam quorumcumque aliorum intereffe habentium, et congruentes etiam accedant Ordinariorum Locorum atteftationes.

Caeterum Tibi, Chariffime in Chrifto Fili nofter, haec omnia fignificanda duximus, ut amplius Majeftas Tua perfuafum habeat, quanta fit actorum, geftorum, fenfuumque noftrorum finceritas et certitudo. Quamobrem laudato Henrico Archiepiscopo et Nuncio noftro in mandatis damus, ut antedicta omnia noftro nomine ac juffu omnibus, et fingulis Antiftibus, et Praelatis, ad quos Encyclicas fuas Litteras, quas fibi reftituendas curabit, jam dederat, nota faciat, atque etiam Majeftatem Tuam de mutua invicem harmonia, et voluptate confirmare fatagat, Noronh

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Ita enim futurum in Dominum confidimus, et enixis precibus a mifericordiarum Patre, et totius confolationis Deo exoramus, ut noftra paterna, et Apoftolicae hujus Sanctae Sedis erga Majeftatem Tuam, Tuosque Suc ceffores Catholicos Hifpaniarum Reges charitate, et Tuo illorumque filiali erga eamdem Sanctam Sedem. Nosque ipfos amore fefe invicem ofculantibus, perpetua quoque juftitia, et pax tantopere utrique pro futurae fefe invicem ofculentur, et firmiffime confiftant, Interim Majeftati Tuae Apoftolicam Benedictionem amantiffime impertimur.

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Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem fab Annulo Piscatoris die decima Septembris millefimo feptingentefimo quinquagefimo tertio. Pontificatus noftri anno Decimo quarto.b

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5.

1753 Trattato di stabilimento dei limiti fra Sua 17 dodt. "Maestà l'Imperatrice Regina, e la Sereniffima Repubblica di Venezia, fulla materia dei Confini; *) fottofcritto in Vaprio li 17 Agosto 1754.

Traité de

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Dopo avere la Commeffione fopra i Confini della Lom

bardia Auftriaca, colli Stati Veneti fiffato lo ftabilimento de' limiti, e terminate le controversie vertenti fra il Mantovano, e detti Stati, è venuta in prendere in delibera ́zione le controversie vertenti fra lo Stato di Milano, e le Provincie limitrofe della Sereniffima Repubblica. Incominciando pertanto dal Fiume Ollio, fono gl' infrafcritti Signori Miniftri Plenipotenziarj. cioè l'Illmo, ed Ecco Sig. Co. Criftiani per la parte di S. M. 1a3lmperatrice Regina in qualità di Ducheffa di Milano, e Plllmo, ed Eccmo Sig. Francesco Morofini 2. Cavalier per la parte della Serma Repubblica, in virtù delle rispettive Plenipotenze, regiftrate a' piedi delle Convenzioni di Roveredo fegnate fotto li 9 Giugno 1753, convenuti ne' seguenti Articolisi ma

ART. I.

La bafe del prefente Trattato farà la Pace di Lodi, 1454 Teguita l'anno 1454, 9 Aprile **), fra la Sereniffima Repubblica da una parte, ed il fu Sig. Daca di Milano Francesco Sforza dall' altra. A norma per tanto di detta Pace il Fiume Ollio fervirà di Confine fra le due Provincie di Brescia, e di Cremona, "nel fito, ove fcorre intermedio fra le medefime, defcritto nelle Mappe degli Ingegneri Merlo, e Criftiani, saneffe al prefente Trattato fotto li Numeri I. II e III.

Ollie co

ART. II.

Sarà in confeguenza detto Fiume comune fra S. M. l'Imperatrice Regina in qualità di Ducheffa di Milano,

e

*) Ce traité fait la base de celui de 10 Juin 1756, lequel se trouve dans WENCK C. I. G. T. III, p. 115.

**) Dumont T. III. P. I. p.aca.

e Signora Sovrana di Cremona, e la Sereniffima Repub- 1754 blica in qualità di Signora Sovrana di Brescia.

ART. III.

Salve per tanto le ragioni private, e l'infrafcritte Librenacofe, farà libero alle due Nazioni l'ufo delle acque del vigation. Fiume, e libera la Navigazione in quelle parti, ove è di prefente, o potrebbe nell' avvenire divenir navigabile, ed efente da ogni Dazio di Tranfito fulle acque del Fiume medefimo.

ART. IV.

In confeguenza dovrà per l'avvenire, e dopo le Droit de ratifiche del prefente Trattato ceffare il Dazio di Tran tranfit. fito, che il Poftiere di Robecco a nome dell' Imprefario della Gabella Groffa di Cremona colà efigeva da quelli, che tranfitavano fopra le acque cómuni di detto Fiume, procedendo dalle parti fuperiori dello Stato Veneto verfo le inferiori; anzi per non rendere eluforio un tale concerto connaturale ad un Fiume comune fra due Principi, resta convenuto, che quefto Dazio debba totalmente ceffare in benefizio de Sudditi della Serma Repubblica Condomina del Fiume medefimo, e non poffa' per tutto il tratto di effo altrove trafportarfi, dovendo le merci procedenti dallo Stato Veneto fuperiore poter difcendere I'Ollio medefimo fenza alcun aggravio per la parte dello Stato di Milano fino al loro fbarco effettivo nello Stato Veneto inferiore, purchè tranfitando fi prefentino all' infrafcritta Pofta di Calvatone, e provino colli foliti certificati, o bollette, che provengano da detto Stato Veneto fuperiore, e promettino di riportare il ritorno, o fia li refponfali di dette merci, cioè la fede che fieno effettivamente finite nello Stato Veneto inferiore, firmata dalla Dogana Veneta, ove faran andate a terminare, mentre, accordandofi tale efenzione folamente a rifleflo del Condominio fpettante alla Repubblica in detta parte dell' Ollio, non deve effere comune nè ad altre Nazioni, nè ad altre Provincie che alle fue; ben intefo però, che la detta denuncia, e la detta presentazione de' ritorni, debba farfi senza spesa veruna dei Conducenti.

ART. V.

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Dovranno perciò li Proprietarj, e Conducenti di altre Item. Nazioni, o di robe, e merci procedenti da qualunque luogo fuperiore, e non dirette allo Stato Veneto infe Supplem. T. II.

E

riore,

1754 riore, continuare per l'avvenire, difcendendo il Fiume, il pagamento del folito Dazio di Tranfito, qualunque fia la parte a cui fono dirette. eccettuata la Veneta; ma in vece di pagarlo' come in paffato, alla Pofta di Robecco, fituata fulle acque intermedie, e comuni. dovranno, affinchè le dette acque reftino libere da ogni pagamento, ed infecuzione, pagarlo alla Pofta di Calvatone, dipendente dalla Gabella Groffa di Cremona, e fituata in faccia al Mantovano, e al di fotto del Bozole fe, e cofi fuori delle acque fuddette intermedie, e comuni, ed all' ifteffa Pofta di Calvatone dovrà continuare a farfi il pagamento del Dazio di Tranfito, come prima, da chi condurrà merci, o altre robe foggette a' Dazj dalle parti inferiori. anche Venete fu per l'Olio verfo le parti fuperiori anche Venete, afcendendo detto "Fiume, per effere, come fi diffe, detta Pofta fituata in luogo, che non pregiudica al Condominio del Fiume nella parte fuperiore intermedia.

Droit

ART. VI.

Potranno però tanto l'Imprefario di Pontevico, quanto d'entrée il Poftiere di Robecco accudire come prima ad efigere i fortis. Dazj di entrata, ed ufcita da quelli, che dalle acque

et de

comuni fbarcheranno ful continente, o dal continente rifpettivamente s'imbarcheranno in dette acque; permeffa in oltre a' medetimi l'infecuzione dentro le acque me defime, quando alcuno s'imbarcaffe fenza aver pagato rifpettivamente i Dazj di ufcita.

ART. VIL

Juris- Apparterrà promifcuamente alli due Sovrani, e pro dition. indivifo la giurisdizione ful Fiume in dette parti intermedie, e comuni; farà per tanto reciprocamente permeffa l'infecuzione de' Malviventi, e l'arrefto, fino all' oppofta ripa.

crimi

ART. VIII.

Juris- Trovandofi in detto Fiume nei fiti intermedj cadaveri diction fommerfi naturalmente, o criminofamente, o di persone nelle. uccife, apparterrà la Vifita, o Proceffo al Foro di cui farà originario il fommerfo, o l'uccifo, e non effendo conofciuto il cadavere, o effendo foreftiere, farà luogo alla prevenzione fra li due Fori di Cremona, e di Brefcia, li quali dovranno darfi reciprocamente la mano per far avere alla Giuftizia il fuo luogo. Succedendo delitti minori dell' Omicidio nelle acque fuddette, dovrà l'offefo

rivolgerfi al Foro fuperiore del delinquente per confe- 1754 guirne il caftigo; ed effendo il delinquente foreftiere ricorrerà l'offefo al Foro del proprio Principe; ed effendo egli pure foreftiere, farà in fuo arbitrio il ricorso.

ART. IX.

Occorrendo confegne di Malviventi dovran farfi alla Pourmetà del Fiume, col concorfo di ambi li Fori. fuite.

ART. X.

La Pefca nel Fiume apparterrà per metà a' Frontisti Pecke, di una parte, e dell' altra, li quali potranno intenderfi fra di loro per pefcare promifcuamente, o divid re la Pefca a' tratti, o a' tempi come hanno praticato fin ora, e come crederanno della loro maggior convenienza; quando non poffano convenirfi, farà penfiere dell' uno, e dell' altro Governo di concertarfi affieme per imporre loro quella norma, che farà creduta più giusta.

ART. XI.

pour la

Sarà però per pubblico Editto loro difefo di valerfi Mesures per la Pefca di Arrelate, o altri iftromenti impeditivi peche. poco, o molto del corfo del Fiume; anzi dopo la ratifica del prefente Trattato dovran tutti Manu Regia rimoverfi, e proibirfi reciprocamente con Edirti penali, e colla facoltà anche ad ogni terzo di rimoverli di fatto proprio, non dovendo permetterli per la Pefca, tanto nelle parti Navigabili, che non Navigabili di detto Fiume, fe non l'ufo delle cofi dette arti, e reti a filo.

ART. XII.

Sua M. permetterà a' Proprietarj de Molini, e Porti Moulius. Brefciani, o promifcui, fpecificati fotto il n. 4. di appoggiarfi alla Ripa Cremonefe, e far ufo delle acque comuni per detti Molini, e per detri Porti, fenza che poffano effere accataftrati, nè cenfiti, nè aggravati di alcun carico per la parte del Cremonefe, e viceversa la Serma Repubblica permettrà ai Proprietarj de' Molini, e Porti Cremonefi. o promifcui fpecificati futto il n. 5. di appoggiarfi alla Ripa Brefciana, e valerfi delle acque comuni per ufo di detti Molini, e di detti Porti, fenza che poff.no effere nè accatastrati, nè cenfiti, nè aggravari di alcun carico per la parte Bresciana, dovendo li primi rispetto a Cremona, e gli altri rifpetto a Brescia, godere per detti Molini, e Porti, e per le perfone infervienti a' medefimi dell' illimitata, e perpetua efenzione,

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