III. Pag. 11, nota 1. Lettera circolare della Congregazione romana sopra l'Immunità Ecclesiastica diramata a' Vescovi dello Stato relativamente all'asilo de malviventi nei luoghi sacri. La Santa Sede quanto è gelosa di custodire i sacri diritti della Immunità Ecclesiastica, altrettanto è provida a temperare opportunamente le canoniche sanzioni, o quando si tratti di gravi delitti, o quando si offenda il decoro verso il sacro asilo ed il rispetto che al medesimo si deve, o quando il pubblico esempio, ed il regolare e pronto corso della punitiva giustizia lo richieggono. Quindi è che la Santità di Nostro Signore in dichiarazione ed ampliazione delle facoltà speciali, che si solevano fin da tempo antico delegare temporaneamente ai Vescovi dello Stato, ha commesso a questa Sacra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica di comunicare agli stessi Ordinarj, con la presente, le istruzioni e facoltà nel modo seguente: 1. Sulla sommaria cognizione dello abuso del Sacro asilo potranno gli Ordinarj fare estrarre dalle chiese e luoghi immuni i rifugiati in essi, quando i rifugiati medesimi abusino del Sacro asilo commettendo cioè o dentro o fuori dell' Immune delitti, eccessi ed indecenze, ritenerli nelle carceri ecclesiastiche, e rendere quindi informata la S. Congregazione intorno alle qualità e circostanze dei delitti commessi nel confugio, ed attenderne le supreme di lei provvidenze. Si prefiggerà ai suddetti abutenti un termine non maggiore di tre giorni a partire volontariamente pria che si proceda alla estrazione, la quale si procurerà che avvenga con la possibile decenza, ed osservate le formalità prescritte dalle Apostoliche costituzioni. La redazione degli atti in proposito sarà assolutamente gratuita. Quante volte però il delitto ed eccesso commesso durante il confugio o dentro o fuori del luogo immune fosse di quelli eccettuati, e per i quali non è luogo al beneficio dell' Immune, verificato questo potrà procedersi alla estrazione, senza premettere la solita prefissione di termine. II. Qualora i confugiati nel S. asilo, indotti da qualsiasi colore, causa o pretesto, lo abbandonassero, e quindi venissero arrestati fuori dell' Immune, non potranno i medesimi pretendere di provare di esserne stati estratti dolosamente, o con fallaci suggestioni od assicurazioni, e potrà ad essi giovare soltanto la estrazione violenta, e quella che fosse seguita sotto la sicurezza di un salvocon dotto concesso, e sottoscritto da qualche giudice ordinario o delegato, o da altra competente autorità, quale però dovrà valere tassativamente per quel tempo per cui venne accordato ; e ciò in conformità eziando di quanto fu dichiarato con lettera Enciclica diramata da questa S. Congregazione a tutte le Curie ecclesiastiche d'ordine della sa. me. di Clemente XI li 20 gennaio 1717. III. Potranno similmente gli Ordinarj permettere che i feriti o cadaveri esistenti nelle chiese, ospedali ed altri luoghi immuni, con l'assistenza del chierico celibe da deputarsi da essi, siano trasportati fuori dell'Immune in luogo opportuno, affinchè la Curia secolare possa stabilire il corpo del delitto, fare la ricognizione dei feriti e cadaveri, ricevere dai primi la incolpazione, e servirsene a tutti gli usi di ragione. Che se il ferito fosse in pericolo di soccombere nel muoversi dal luogo, potranno egualmente gli Ordinarj permettere che la Curia laica acceda al luogo immune, ed ivi con l'assistenza del chierico celibe, da deputarsi come sopra, si faccia la ricognizione del ferito, se ne riceva la incolpazione con facoltà di servirsene nel progresso degli atti a forma di legge. IV. Allorchè però nella relazione del professore sanitario, o nella denunzia, o nella comparsa fiscale si esponga essere la ferita, o lesione con pericolo, ovver con qualche pericolo di vita, si presume la urgenza, ed i ministri della Curia laica senza preventiva licenza dell' Ordinario potranno accedere nel luogo immune non sacro per assumervi la incolpazione dei feriti ed offesi nella persona dandone immediatamente parte all' Ordinario. V. Nelle chiese e luoghi immuni avvenendo furti, o trovandosi oggetti derubati, che possono servire a corpo di delitto, ed occorrendo per costatare un corpo di delitto qualunque che se ne faccia la assunzione in luogo immune, quante volte proceda una Curia ecclesiastica, è concesso agli Ordinarj di permettere ai ministri della loro curia o di altra curia ecclesiastica assistiti da un chierico celibe, che accedano in un luogo sacro ed immune per la suindicata assunzione di corpo di delitto, con facoltà di servirsene in giudizio. Se però tali atti dovessero passare alla Curia laica, dovrà ricorrersi in ogni caso a questa Sacra Congregazione per ottenere da Sua Santità l'autorizzazione relativa. VI. Ove poi proceda la Curia laica, ed a questa occorra di assumere atti in luogo immune, non sacro, farvi perquisizioni, estrarne armi, od altri oggetti di convenzione, e relativi alla inquisizione, detta Curia dee dimandarne l'autorizzazione all' Ordinario, il quale nello accordarla in iscritto, prescriverà che un chierico celibe assista agli atti da assumersi nel luogo immune dal ministero laico. VII. Egualmente allorchè procede la Curia laica, qualora alcuno degli atti sopraindicati dovesse assumersi od eseguirsi in luogo sacro, e per la urgenza del caso non vi fosse spazio di tempo, onde implorare dalla Santa Sede l' opportuno permesso, potranno gli Ordinarj (al prudente arbitrio dei quali è rimesso il determinare sulla urgenza) ad istanza della Curia laica fare assumere quegli atti quasi in sussidio di giustizia da ministri della prima Curia, rimanendo pure autorizzati a passarli al ministero laico per tutti gli usi opportuni, dandone contemporaneamente, o almeno poco dopo parte alla Sacra Congregazione. VIII. Qualora le Curie degli Ordinarj, a richiesta del ministero laicale, assumano atti in sussidio di giustizia, anco sullo esame di chierici, potranno le medesime liberamente rimetterli al minlstero suddetto per tutti gli usi di ragione. Non potranno però senza l'autorizzazione della Santa Sede consegnare alle Curie laiche le fedine criminali della propria Curia, esistenti nelle loro Cancellerie, nè copia autentica degli atti criminali della propria Curia o di altra Curia ecclesiastica a carico di un individuo, senza il permesso della Sacra Congregazione. IX. Resta nel suo pieno vigore la facoltà, accordata dalla S. M. di Pio VIII con rescritto del 10 febbrajo 1830 agli Ordinarj, di autorizzare i ministri delle Curie laiche a sentire in esame come testimonj i religiosi regolari od altri appartenenti ad ordini e congregazioni monastiche, o a congregazioni di chierici regolari con o senza voti solenni, senza bisogno di altro permesso dei rispettivi superiori dell' ordine o congregazione, con che però gli Ordinarj, e non i loro Vicarj generali, accordino l'autorizzazione suindicata esprimendovi la loro qualifica di Delegati Apostolici. X. Le facoltà espresse nei sopradescritti articoli I all' VIII possono dagli Ordinarj comunicarsi ai vicarj generali, vicarj foranei, o altra persona ecclesiastica, avuto il conveniente riguardo alla distanza dei luoghi ed alla urgenza dei casi. XI. Nel far uso delle facoltà sopradette sarà espediente che si emetta anche dal chierico celibe la consueta protesta a forma del Cap. Praelat. de Homicid. XII. Le facoltà di cui nei superiori SS III IV V VI VII sono concesse agli Ordinarj per un termine di tre anni dalla data della presente. XIII. S'inculca poi la osservanza di quanto la Sacra Congregazione prescrisse con sua circolare del 30 luglio 1831 sopra diversi articoli d'immunità locale pei delitti, pei delinquenti nei luoghi sacri ed immuni. XIV. Si richiama finalmente alla memoria dei Vescovi e degli altri Ordinarj la circolare della Sacra Congregazione emanata li 28 febbraio 1837 sulla avvocazione delle cause dei chierici, siano celibi, o conjugati, i quali non incedono in habitu et tonsura, vè osservano le condizioni prescritte dal Tridentino Sess. 23 Cap. 6 de Riform. per poter godere del privilegio del Foro Ecclesiastico. In tale circostanza però si fa riflettere agli stessi Ordinarj, che sebbene sia nel loro diritto di avvocare dal Foro laicale alle proprie Curie le cause contro i chierici suindicati, pur tuttavia non è per lo più nè espediente, nè opportuno di dar luogo a simili avvocazioni, in ispecie laddove trattisi di cause meramente civili e molto meno poi di quelle commerciali. 80 XV. Nel resto rimangono ferme le conciliari sanzioni relative alla Sacra Immunità, e principalmente le Costituzioni Apostoliche: Cum alias Ex quo divina -- In supremo justitiae solio Officii nostri ratio, dei Sommi Pontefici Gregorio XIV, Benedetto XIII, Clemente XII e Benedetto XIV tanto per la qualità dei delitti, che tolgono ai rei il beneficio del Sacro Asilo, quanto sul modo di estrarneli. Gli Ordinarj faranno registrare nelle loro Cancellerie la pre sente Circolare, accusandone il ricevimento alla Sacra Congregazione. IV. Pag. 25, nota 1. Discorso del Re Vittorio Emanuele II al Parlamento subalpino a repliche ad esso date dalle due Camere legislative. Sigg. Senatori e Sigg. Deputati, La nuova Legislatura, inaugurata or fa un anno, non ha fallito alle speranze del paese, alla mia aspettazione. Mediante il suo illuminato e leale concorso, noi abbiamo superate le difficoltà della politica interna ed estera, rendendo così più saldi quei larghi principii di nazionalità e di progresso sui quali riposano le nostre libere istituzioni. Proseguendo nella medesima via porterebbe quest'anno nuovi miglioramenti nei varii rami della legislazione e della pubblica amministrazione. Nella scorsa sessione vi furono presentati alcuni progetti intorno all' Amministrazione della Giustizia. Riprendendone l'interrotto esame confido che in questa verrà provveduto al riordinamento della Magistratura, alla istituzione delle Corti di Assisie ed alla revisione del Codice di Procedura. Sarete di nuovo chiamati a deliberare intorno alla riforma dell' Amministrazione dei comuni e delle provincie. Il vivissimo desiderio che essa desta vi sarà d'eccitamento a dedicarvi le speciali vostre cure. Vi saranno proposte alcune modificazioni alla legge sulla Guardia Nazionale affinchè, serbate intatte le basi di questa nobile istituzione, siano introdotti in essa quei miglioramenti suggeriti dall'esperienza atti a rendere la sua azione più efficace in tutti i tempi. La crisi commerciale da cui non andò immune il nostro paese e la calamità che colpì ripetutamente la principale nostra industria scemarono i proventi dello Stato. Ci tolsero di vedere sin d'ora realizzate le concepite speranze di un compiuto pareggio fra le spese e le entrate pubbliche. |