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lità che nella segreta comunicazione fatta ai soli cardinali abbiano avuto parte i consigli dell' influenza estera. Sua Santità era nella necessità di far conoscere ai cardinali il tenore della lettera di s. m., acciò non si equivocasse nella intelligenza delle dimande e dei principj, dai quali si facevano dipendere, e che erano gli oggetti della consultazione. Se ad onta di questa diligenza si è giunto a dubitare dal ministro della m. s. che ai cardinali consultati non sia stato esposto nel suo vero aspetto lo stato della questione, com' egli si è espresso, cosa rebbesi pensato, se si fosse loro occultata la lettera di S. m. ? D'altronde nulla v' è di segreto tra il sovrano ed il suo intimo consiglio, che è obbligato a consultare; niun' abuso si commette quando a questo solo si partecipa una lettera di un altro sovrano, e si partecipa con il più stretto divieto, e coi più sacri espressi giuramenti di non farne con veruno parola .

sa

Non giunge poi il s. Padre a comprendere a quale proposito v. e. nella sua nota faccia le osservazioni, che vi si leggono circa qualunque macchinazione, che tendesse ad ispirare inquietudine al popolo di Roma, e dello stato ecclesiastico. Mentre v. e. stessa confessa che in questo paese regna l'ordine e la tranquillità, frutto certamente delle cure del governo, sarà difficile il trovare come abbiano luogo simili sospetti di macchinazioni, e simili amare avvertenze. Il s. Padre ha ordinato espressamente al sottoscritto di far intendere, che la sua inalterabile costanza nella esecuzione dei propri doveri non si manifesterà mai, che pei mezzi aperti, leali, quali convengono al suo sacro carattere, e che se egli sarà infelice a segno, che s. m. non continui verso di lui i sentimenti del suo figliale amore, egli però non abbandonerà mai quei della sua paterna affezione verso di lui.

Imperturbabile in queste massime il s. Padre sente con dolore il peso di ciò che gli si minaccia nella nota

Tom. II.

B

di v. e. circa i dominj della s. Sede. Non abbandona però la fiducia, che pone nella rettitudine, nella giustizia, e nella magnanimità stessa della m. s. Conscio a se stesso, che qualunqne sua opposizione non nasce, che dalla sola intima convinzione di ciò, che deve alla incolumità della religione ed ai vincoli spirituali dai quali non può scioglirsi, si lusinga che la m. s. non vorrà fargli un delitto dell' adempimento con quella stessa mano con la quale ha promesso di sostenerlo,

La Santità sua osserva, che s. m. è indotta in errore quando le si faccia credere, che l'attentare ai diritti temporali della s, Sede in conseguenza di non esser soddisfatta della condotta della corte di Roma,possa considerarsi come estraneo agli interessi della religione. Lo spogliare la chiesa romana de' suoi temporali diritti e possedimenti, non è estraneo agl' interessi della religione considerando la cosa in se stessa, perchè si oppone alla massima generale stabilita nella chiesa di Dio che condanna chiunque priva la sua chiesa dei beni che le appartengono, e che per questo stesso sono a Dio consecrati .

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Molto meno lo è in riflesso dei motivi puramente spirituali, i quali determinano la condotta del s. Padre, per cui si minacciano conseguenze sì funeste alla temporalità della Sede apostolica Questi motivi, come il s. Padre ha dimostrato, tendono strettamente agli interessi più essenziali della religione, anzi dipendono solo dalla considerazione di questi interessi. Se la m. s. si movesse a violare i temporali diritti della s. Sede per punirla di una condotta tutta suggerita dagl' interessi della religione, in qual guisa potrebbe mai riguardare un tal' atto come estraneo agl' interessi della religione medesima ?

In fine lo spoglio della temporalità della s. Sede non può apprendersi per estraneo agl' interessi della religione, quando si rifletta all' incalcolabile danno, che ridon.

derebbe alla religione stessa,se con la perdita della sovranità, le si facessero perdere i vantaggi che questa procura al primato del suo capo, ed alla libera influenza e comunicazione del medesimo con tutte le nazioni, con tutti gl' individui che professano la religione di Gesù Cristo.

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Il s. Padre, allor quando per colmo delle sue avversità vedesse realizzate queste minaccie, astretto dai suoi giuramenti e da questi stessi interessi della religione, non potrebbe lasciare in abbandono i diritti della sua Sede; e perciò spera nell'ajuto del Signore, e nella illuminata rettitudine di s. m, che non sarà ridotto a questa luttuosa situazione. Ma se per gl'imperscrutabili disegni di Dio accadesse, che quella stessa mano che ha rialzato in Francia gli altari, e ripristinato il libero esercizio del culto, si aggravasse sul suo capo, il s, Padre lo soffrirà in castigo delle sue colpe; preferirà però di soccombere vittima de' suoi doveri col testimonio interno della sua innocenza, piuttosto che declinare la tempesta, contradire le sue obbligazioni, e le voci della sua coscienza. La costanza, e la causa di questo suo sacrifizio gli meriteranno la misericordia Divina non meno sopra di lui, che sopra i suoi sudditi. Il mondo intero e la posterità conoscerà, che il vicario di Cristo non si è reso indegno del suo carattere, ed in mezzo ai disastri gli servirà pure di qualche conforto la sua, è la universale persuasione di non aver egli certamente meritato in tutta la sua condotta verso la Francia un tale trattamento.

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Nel cumulo di tante amarissime angoscie, che l'opprimono, il s. Padre ritrova un conforto nei religiosi sentimenti di s. m. espressi nella nota di v. e., ove dicesi che in tutto ciò ch'è relativo ai principj, ed ai doveri spirituali, s. m. si farà sempre una sacra legge di teúere alla fede, ed alla pratica generale della chiesa.

Queste dichiarazioni confermano sua Beatitudine nella credenza, che le intenzioni di s. m. relativamente agli oggetti religiosi sono pure, ma sventuratamente esse SOno talora deluse. Più e più volte sua Santità ha avvanzate a ș. m. così in voce, come in iscritto le più premurose rimostranze sopra le varie leggi e ordinazioni, che a danno della religione, e de' suoi ministri sono emanate e nell' impero francese, e negli altri stati soggetti alla dominazione della m.s. Lungi però dal raccogliere un qualche frutto delle sue apostoliche sollecitudini, ha veduto con infinito cordoglio alle prime piaghe aggiungersene sempre delle nuove e divenire ogni giorno più luttuosa la condizione della religione e della chiesa .

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Le leggi organiche emanate senza saputa del s. Padre contemporaneamente alla pubblicazione del concordato, defraudarono nella Francia in grandissima parte la religione del frutto che si aspettava da quella opera, che fu il più bel monumeuto dell' amore di s. m. per la religione cattolica. Sopravvennero le molte ordinazioni del ministro dei culti, e la pubblicazione del codice civile ed anche queste furono altrettante nuove ferite che si fecero in Francia alla dottrina, all'autorita ecclesiastica, alla disciplina, ed alla pratica generale della chiesa .

Il concordato nelle provincie soggette alla repubblica Italica stabilito in riguardo alle particolari luttuose circostanze in cui si trovavano le cose ecclesiastiche per le passate vicende , e per i precedenti abusi di quel governo repubblicano, è stato anch'esso un'opera in cui si è dimostrato lo zelo per la religione di s. m., che allora era il presidente di quella repubblica, ma che rimase subito oscurata dai decreti del vice-presidente Melzi, e dalle posteriori ordinazioni non solo lesive in molte parti del concordato stesso, perchè fatte senza il consenso della s. Sede preservato espressamente in quella sacra convenzione, ma contrarie a diversi articoli del concordato

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medesimo ed opposte alla vegliante disciplina della chiesa, la quale secondo lo stesso concordato doveva servire di norma a tutto quello, che non fosse espressamente convenuto. Allorchè il Padre sperava dalla mano di s. m. a cui era ricorso il rimedio a piaghe così profonde, ha veduto con estremo suo dolore dilatarsi queste, ed accrescerne anche altre più mortali .

S.

Testimonio recentissimo n'è la pubblicazione del codice Napoleone proposto come legge anche agli stati d'Italia soggetti al dominio, o all'influsso del potere di s. m., senza correggerne gli articoli, che riguardano il divorzio vietato dalla legge espressa del vangelo, ed altri oggetti notoriamente apposti alle leggi della chiesa ed alle sue pratiche generali prescritte, e fondate sopra definizioni dei concili ecumenici, cioè a quelle pratiche a cui con tanta fermezza s. m. dichiara, che si fa un sacro dovere di attendere.

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Testimonio recentissimo n'è pure l' essersi questo stesso concordato così alterato e malmenato esteso in Italia senza verun consenso della s. Sede a quei paesi di nuovo acquisto, che non vi furono e che non vi potevano essere compresi, attesa la situazione tanto diversa, in cui erano in essi le cose ecclesiastiche ben lontane da quel rovesciamento, che avevano sofferto nelle provincie della repubblica italiana. Di più, sotto il nome del concordato e come conseguenza del medesimo, anche in questi luoghi si mettono in opera dalla potestà temporale tutti i mezzi per distruggere in massima parte gli stabilimenti ecclesiastici e religiosi, che vi hanno prosperato fino ad ora, e per indurvi gli stessi abusi, che affliggono amaramente la chiesa nelle antiche provincie italiche.

Le più strette obbligazioni del suo apostolico ministero non permettono al s. Padre di tacere sopra oggetti che interressano così da vicino la santissima religione. I

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