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DEL

DIRITTO ECCLESIASTICO

DI TUTTE LE CONFESSIONI CRISTIANE

DEL CAV. DOTTORE

FERDINANDO WALTER

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO NELLA R. UNIVERSITÀ DI BONN

TRADUZIONE DALL'ORIGINALE TEDESCO

SULLA NONA RECENTISSIMA EDIZIONE

DELL'AVV. FORTUNATO BENELLI

CORRETTA E PUBBLICATA COll'aggiunta di nuove NOTE

PER USO DEGLI STUDIOSI

DALL'AVV. PR. P. C.

TOMO I

PISA

PRESSO I FRATELLI NISTRI

1 Fratelli Nistri nel dichiarare, come fanno, che intendono porre

questa loro Edizione sotto la tutela dei Concordati conclusi tra diversi Governi d'Italia in materia di ristampe, son lieti di potere annunziare al Pubblico, che questa Traduzione si può vantare in parte come più pregevole dell'ultima Edizione originale, d'altronde arricchita di molte aggiunte al confronto di tutte le precedenti, in quanto la cortesia del Chiarissimo Autore si è compiaciuta comunicar loro alcune aggiunte e correzioni, che l' Avv. Prof. Pietro Conticini ha tradotto a parte e inserito a' luoghi respettivi nel corpo dell'Opera .

PREFAZIONE (

La presente opera ha per iscopo di esporre la disciplina della Chiesa in confronto continuo colle idee primordiali e fondamentali di lei, e di mostrare con ciò, come quelle idee sono state custodite sotto forme le più diverse, accomodate alle varie situazioni delle terrene cose e mantenute in vigore anche in circostanze sfavorevoli o contrarie. Una siffatta esposizione non puramente narrativa, ma critica ad un tempo ed illustrativa, non solo prestá a questa materia la sua principale attrattiva, ma ella è pure adattata alla tendenza del nostro tempo e veramente necessaria alla condegna estimazione del subietto, essendochè il giudizio su questa come sovr'altra qualunque vogliasi legislazione e costituzione si debba prima di tutto livellare a seconda delle primitive e fondamentali sue massime e della direzione ond' esse accennano la traccia.

Una conseguenza naturale di quello scopo si è, che la esposizione della ecclesiastica disciplina non può più rimanersi al Diritto del medio-Evo, che la Scuola ha chiamato Gius canonico comune, ma deve esser condotta sino ai di nostri. Il che è stato fatto in ciascuna dottrina, se non affatto completamente, almeno tanto da potervi ognun riconoscere i rapporti che lo circondano, e riconnettere facilmente le condizioni giuridiche del proprio paese. Entrare più per minuto nelle singole specialità non si poteva di fronte al cumulo e varietà grande della materia,

(*) Tradotta a parte dallo Editore.

senza violare le giuste proporzioni dell'opera. E poi la enumerazione delle particolari disposizioni giuridiche conduce quasi inevitabilmente ad una certa aridità, che l'Autore si è, per quanto era nelle sue forze, studiato di tener lontana da questo libro. Del resto però ciò che tutt'ora è in vigore o tacitamente abolito dell'antica disciplina è stato ciò non pertanto accuratamente notato in ciascheduna dottrina, perocchè questo è importante sì per l'applicazione di essa, come a confutazione di coloro, i quali, o ignorando completamente, od alterando a disegno i tempi e le relazioni, dal medio-Evo fino a tutt'oggi fanno alla Chiesa rimprovero di proposizioni ed esigenze, che appartengono a tutt'altre circostanze ed alle quali è stato rinunziato già da gran tempo.

Ognuna Costituzione, dice Giovanni Müller (*), si riconosce al meglio dal suo primitivo spirito; in esso appunto si trovano per lo più i mezzi naturali del suo mantenersi. E questo secondo fatto designa l'altro punto di vista, che fu preso di mira in questo lavoro. Di qui cioè risul ta, che nella Chiesa ancora la prosperità e conservazione dell'insieme dipendono dall'essere la legislazione e l'amministrazione animate e penetrate dalla coscienza delle idee fondamentali primitive, e dal risultarne tanto pei capi quanto pei sottoposti, l'amore e la venerazione della costituzione tradizionale, siccome pure un sentimento di comunanza vigile ed attivo. Ma il rinfrescare di tempo in tempo cotesta coscienza ed eccitarla per via di considerazioni comparative, è principalmente ufficio della scienza. Ove lo studio della storia sia diretto a cotesto scopo, se ne ottiene, come la egregia opera del Thomassin dimostra, non solo pel cuore, ma sì eziandio per la vera intelligenza della materia, un tutt'altro prò di quello che

(*) Nel Preambolo alla sua esposizione della Confederazione dei Principi (Opp. Tom. IX).

ne risulta, quando solamente si abusa della esposizione della storia per eccitare antipatie, fomentare pregiudizi, e per isviar l'occhio dall'intima vivace armonia dei rapporti.

Del resto la nostra esposizione, tanto rispetto agli antichi tempi, quanto rispetto ai nuovi, non deve limitarsi alla Chiesa Cattolica e alla Germania, ma sì abbracciare anche l'Oriente, la Inghilterra, la Olanda, la Danimarca e la Svezia. La dignità e grandiosità di questa materia risalta tanto più chiaramente, quanto più elevato e lontano è il punto di vista che si sceglie per la esposizione di lei. Il Diritto ecclesiastico dell' Oriente, fatta ragione della qualità delle sue sorgenti, è suscettibile di una storica trattazione molto precisa ed armonica. Nulladimeno però l'Autore ha dovuto qui, per non trascendere i debiti confini, arrestarsi ai punti principali, e solamente in alcuni casi, segnatamente in certe parti del diritto matrimoniale, la esposizione ha dovuto scendere più nei particolari. Con più speciale e minuta accuratezza però è stato trattato il nuovo Diritto ecclesiastico Inglese, poichè cotesto, a causa della sua intima connessione colla civile costituzione di quel paese maraviglioso, costituisce anche attualmente, almeno per ciò che riguarda la forma, un Tutto molto bene connesso ed armonizzante. Pur troppo però vi manca il processo di riforma, che la Chiesa Cattolica ha eseguito nei tre ultimi secoli per mezzo del Concilio di Trento, dei Concilj provinciali e delle leggi civili, e così quella nobile parte è divenuta poco a poco una massa inerte ed inanime. Un tal fenomeno potrebbe dare occasione a molto serie considerazioni.

Quando l'Autore pubblicò per la prima volta, nel 1822, questo Manuale, non aveva presentimento veruno nè della importanza, che questa scienza sì presto riacquisterebbe, né del successo, che avrebbe il suo libro. Il Diritto canonico giaceva nei Compendj come intirizzito sotto forme

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