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Et omnes unanimes et concordes, et nemine eorum discrepante, etiam nomine aliorum absentium,

Voluntarie, etc., et omnibus modo, etc., etiam ad praesentiam et cum auctoritate praefati multum magnifici jurisconsulti dom. Horatii Carpani, ex praefatis magnificis dom. deputatis venerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani, et dellegati, ut supra, ac nomine praefatae venerabilis fabricae stipulantis, etc.

Refformaverunt et refformant dictos suos ordines antiquos, ac approbaverunt et approbant in hunc modum et formam, videlicet:

Primo, che caduno vorà fare detto essercitio delle offelle, debba pagare alla venerabile fabrica del templo maggiore di Milano libre trenta due imp. una volta tanto, alla presentia de doi sindici per levar ogni fraude, et questo tale possa essercire l'arte del fabricare et vendere cose minute, come canestrelli, canoni et altre cose minute; et chi contravenirà a ciò senza fare tal pagamento, incorra la pena de scuti dece d'oro, oltra la perdita della robba, da essere applicati per li tre quarti alla detta venerabile fabrica, et l'altro quarto all'accusatore, qual si tenerà secreto; et oltra di ciò, volendo fare tal essercitio, sarà tenuto pagare dette lire trenta due imp., come di sopra.

Secundo, che ogniuno che facia o farà fare l'essercitio de canestrelli, canoni, obiati, confortino, codegnate o ranzate et caviate, mostarda, copetta, torrone, tajarini, menefaiti, formentini, lasagnole, si de macaroni et simile cose, ove intra mele nel modo infrascritto, per rispetto all' essercitio di pasta, paghi scuti quatro del sole alla prefata venerabile fabrica una volta tanto, alla presentia sempre de doi sindici del arte, come di sopra, sotto le medeme pene, con questo, che ogni volta vorano intrare nel arte del offellaro, come di sopra, oltra quello harano già pagato per l'arte di minuto, come di sopra, siano tenuti pagare alla venerabile fabrica altre libre trenta due imp., servato che sarano li ordini qui contenuti, et nel modo come di sopra. Terzo, che cadauno d'essi offellari possi tenere tri famegli o garzoni, et non più, cioè uno per l'offellaria et doi per l'arte di mi

[1576] nuto; et quelli fano se non l'arte di minuto, possino tener se non doi famegli per acadauno in tutto, per fabricare et vendere dette cose minute, o insieme o separatamente, pagando però alla detta venerabile fabrica per cadauno fameglio li offellari libre otto imper., et quelli vendeno a minuto, libre sei imp. per cadauno fameglio, alla presentia de doi sindici; quali famegli siano descritti per nomi et cognomi sopra uno libro particolare dalli officiali della veneranda fabrica nel tempo farano detto pagamento, con darli uno segno distinto per cadauno d'essi famegli dalli detti officiali d'essa veneranda fabrica.

Quarto, che ritrovandosi detti famegli a vendere offelle o robbe a minuto, senza l'essersi pagato le dette lire otto, o lire sei debitamente refferendo, et senza l'havere il suo segno, che in tal caso o casi esso fameglio et suo patrono et caduno d'essi in solidum incorrano la pena della perdita della robba si trovarano havere, et de scuto uno d'oro per cadauna volta contravenirano, da essere applicata per li tre quarti alla veneranda fabrica, et l'altro quarto all' accusatore, et si tenerà secreto.

Quinto, che niuno ardisca delli detti essercitii, come di sopra, andare vendendo, nè fare vendere offelle per la città et borghi di Milano nelle infrascritte feste: la natività del nostro Signore, della Madonna, l'Assuntione et l'Annunciatione d'essa santissima Vergine, nè altre feste comandate, salvo in casa, sotto pena de scuto uno del sole, da essere applicato alla venerabile fabrica per li tre quarti, per l'altro all'accusatore, come di sopra, per ogni volta contravenirà.

Sesto, che occorrendo venir in dominica le infrascritte feste di s. Stephano, s. Ambrosio, s. Antonio et s. Petro martire, detti offellari et di arte minuta possino impune vendere, pagando scuto uno d'oro tra tutti alla prefata veneranda fabrica per cadauna d'esse feste, non contravenendo però alli sacri canoni, et che detti sindici siano obligati esigere detto scuto, et consignarlo nelle mani delli agenti di detto venerando capitolo.

Settimo, che niuno fameglio si possi partire dal suo patrono senza licentia, sin tanto non

habbi compito il suo tempo, et vicissim l'una parte et l'altra sii sodisfatto di quanto sa rano convenuti et obligati, nè alcuno altro maestro possa nè debba accettar tal fameglio a detta arte, se prima non siano adimpite le soprascritte cose, et che li patroni siano tenuti per li famegli; et tutte queste cose sotto la pena de scuti sei del sole, d'esser pagati alla veneranda fabrica per cadauno contrafaciente; et qualunque volta si contrafarà, sia però in facoltà del venerando capitolo, a requisitione di l'una et l'altra, di dispensare per qualche legitima causa circa alla dispositione del presente capitolo.

Ottavo, che niuno che faci tal essercitio o di offellaro o d'arte del minuto, possi tenere più d'una botega in Milano o suoi borghi, sotto pena de scuti sei d'oro, da essere applicati come di sopra et nel modo come di sopra; salvo che detti del arte, havendo figlioli legittimi, mentre siano sufficienti, possino essercire diverse boteghe dal padre, mentre che però tali figlioli di fameglia siano indicati per idonei dalli sindici di detta arte et dal venerando capitolo.

Nono, che niuno possi intrar in essercire tal arte o del offellaro o dell' arte del minuto, come di sopra, che non habbi essercito sua persona per anni quattro per garzone in detto essercitio, sotto la medema pena de scuti sei, da esser applicati come di sopra, et di più la privatione del essercitio sino a detto tempo; le quali qualità s'habbino da provare in scritto nelle mani del notaro di detto venerando capitolo.

Decimo, che detti offellari et del arte minuta habbino in caduno anno, al suo solito del carnevale, elegere tre sindici, da esser eletti secondo il solito, quai habbino di conservar et far che si eseguiscano senza alcuna fraude li ordini sudetti et infrascritti, et far quanto sarà ispediente et bisogno per detta arte; et parimente, in detto tempo, detta università habbi di eleger doi homini di più esperti a far il sindicato delli sindici uscirano dal suo officio, la quale electione si facia nelle mani del detto notaro, et alla presenza d'uño delli signori provinciali di detto venerando capitolo.

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finito di servire il suo padrone et voglia piantare botega, la possi piantar nè essercir presso suo patrone almeno a vinti boteghe presso detto suo patrone per anni quatro, sotto pena della perdita della roba et de scuti sei, d'esser applicati, come di sopra, per li tri quarti alla veneranda fabrica, et l'altro quarto all' accusatore per ogni volta contravenirà; et nondimeno non possi essercire tal arte, come di sopra.

Duodecimo, che la veneranda fabrica habbi a dar in caduno anno a caduno sindico di detta università brenta una di vino, conforme al solito; et detti sindici habbino ad essere diligenti in far servar li ordini, et che siano puniti li contrafacienti.

Decimoterzo, che li figliuoli di quelli haranno essercito tal arte di offellaria, arte minuta, overo lasagnole et altre cose, come di sopra, quai vorano essercire poi tal arte, come di sopra, non siano tenuti pagar alcuna cosa per intrar in tal arte, mentre fossero nasciuti nel tempo che suo patre esserciva tal arte et havesse pagato il paratico, come di sopra; altrimente siano tenuti pagare.

Decimoquarto, che li essercenti delle lasagnole, formentini, macaroni et altre simile cose di pasta, come di sopra, siano et s'intendano esser compresi sotto il paradego del arte minuta, con le medeme conditione apposte nelli soi ordini, et che li posteri non possano tener nissuna cosa di pasta; et con questa conditione ancora, che li presenti essercenti detta arte et soj figlioli et moglie non siano tenuti pagar alcuno paradego, ma che quelli non esserciscono di presente, volendo intrar per l'avenire, siano tenuti pagar, come si è detto per l'arte minuta, et come di sopra.

Decimoquinto, che sendo chiamati a congregatione et per altro alcuni d'essi di detta università, siano tenuti comparer ad ogni requisitione delli sindici, cessando però ogni giusto impedimento, sotto pena di uno quarto di scuto per caduna volta, d'esser applicato a beneficio di detta arte et università, per caduna volta non compariranno; et medemamente li detti sindici siano obligati ogni anno dare in scritto tutti quelli che saranno descritti nel detto paratico con li loro nome,

Undecino, che niuno garzone, qual habbi cognome et habitatione.

Decimosesto, che per tutto ciò si debba dar fede all' accusatore solo con il suo giuramento, se sarà del arte, et non sendo del arte, ad esso accusatore con suo giuramento et uno testimonio, qual su piena et concludente probatione.

Decimosettimo chi non havrà pagato il paradigo, debitamente referendo come di sopra, sia tenuto pagarlo in termine de giorni otto doppo la publicatione delli presenti capitoli, nonostante che qualcuno havesse principiato in essercire detta arte, sotto le medeme pene contenute nelli detti primo et secondo capitolo.

[1576]

parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani; dom, Baptista del Molinatio, filius quondam dom. Jo. Petri, portae cumanae, parochiae s. Simpliciani Mediolani, ambo noti; et Martinus de Lera, filius quondam dom. Jo. Petri, praedictae portae cumanae, parochiae s. Simpliciani Mediolani, omnes idonei, etc.

Ego Dionisius de Legrantia, filius quondam spectabilis dom. Dominici, civitatis Mediolani, portae novae, parochiae s. Petri ad Cornaredum, publicus imperiali auctoritate notarius, rogatus confeci et pro fide subscripsi.

Giovedì, 12 aprile.

alcune ordinazioni del vescovo di Famagosta.

Decimottavo, che si riserva auttorità al detto venerando capitolo di aggiongere et Protesta dei deputati della fabbrica contro diminuire alli detti capitoli, dimandati però li sindici di detta arte, et che anco, senza altro, possa detto venerando capitolo interpretare detti capitoli in ogni occorrenza, et eseguirli et farli eseguire.

Insuper praefati omnes superius nominati supplicant serenissimo regi Hispaniarum ac duci Mediolani et ejus excellentissimo senatui Mediolani, et omnibus aliis, quibus spectat et spectabit, quatenus velint dictos ordines superius descriptos approbare et confirmare, ac mandare quibus spectat et spectabit, quatenus exequantur et exequi faciant, et ad eum effectum sese vicissim et ad invicem constituunt procuratores speciales et irrevocabiles, etc. Renuntiantes, etc. Promittentes, etc.

Insuper etiam juraverunt, etc., habere ratum, etc., et non contravenire, etc., sub reffectione, etc.

Et de praedictis, etc.

Actum in domo habitationis praefati magnifici jurisconsulti dom. Horatii Carpani, sita in porta nova, parochia s. Bartholomaei intus Mediolani, praesentibus dom. Paulo Francisco Magno, filio quondam domn. Gasparis, portae novae, parochiae s. Petri ad Cornaredum Mediolani, et dom. Julio de Porris, filio spectabilis dom. Lucae, portae novae, parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani, pronotariis, etc.

Testes dom. Jo. Ambrosius de Bonfiliis, filius dom. Ludovici, praedictae portae novae,

Reperitur in abbreviaturis instrumentorum rogatorum per nunc quondam dom. Johannem Franciscum Pinotinum, olim Mediolani notarium et causidicum collegiatum, inter alia sic fore scriptum, videlicet:

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1576, indictione quarta, die jovis, duodecimo mensis aprilis.

Cum nomine et mandato reverendissimi et illustrissimi domini dom. Hieronymi Ragazoni, episcopi famaugustensis, uti praetensi dellegati a sanctissimo dom. nostro Gregorio papa XIII, intimati fuerint capitulo admirandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, sito in Camposancto Mediolani, ad praesentiam multum reverendi juris utriusque doctoris dom. Johannis Fontana, vicarii Curiae episcopalis Mediolani, et reverendi juris utriusque doctoris dom. Octavii Vicecomitis, praepositi, ac Lanfranchi Reynae, amborum ex reverendis dom. Ordinariis praedictae ecclesiae majoris, multum magnifici juris utriusque doctoris dom. Caroli Pirovani de collegio, illustris et magnifici dom. Hieronymi Vicecomitis, illustris marchionis dom. Augustini Littae, illustris dom. Petri Antonii Crassi, magnifici dom. Jo. Baptistae Ferrarii, magnifici dom. Bernardi Carpani, magnifici dom. Hieronymi de Vegiis, omnium deputatorum praedictae venerandae fabricae, infrascripti ordines tenoris infrascripti, videlicet:

Capita quaedam excerpta ex decretis ge- | Si quis autem est, qui id fecerit, statim ab neralibus ad pia loca pertinentibus, in apostolica visitatione confectis.

Administrationes sodalitatum, scholarum, hospitalium, consortiorum, congregationum, fabricae ecclesiarum et piorum locorum quorumcumque rationes exhibeant quotannis reverendissimo archiepiscopo, vel ab eo ad id ellecto ab eodem sodalitates, consortia, hospitalia, fabricae ecclesiarum, congregationes et pia ipsa loca quaecumque visitentur, juxta sacros canones et sancti Concilii Tridentini decretum, ipsique administratores vel deputati aut scholares servent diligenter provincialia decreta de juramento praestando de bonis non alienandis, de inventario bonorum omnium immobilium conficiendo, cujus exemplum notarii publici auctoritate munitum in archivium archiepiscopale infra annum omnino deferant; tum reliqua praestent, quae ipsi ab iisdem Conciliis praescribuntur, illudque in primis, ut in eleemosinarum distributione, quique id oneris habent atque omnes plane in tota ipsa administratione eam rationem ineant, atque ita se gerant, ut constare facile possit reverendissimo archiepiscopo pia omnia relicta, juxta testatorum aut aliorum qui dederunt voluntatem, exequutioni penitus fuisse demandanda.

Librum autem habeant, in quo distincte et explicate descripta sint legata omnia et onera quae illis imminent, cujus libri exemplum publici item notarii auctoritate munitum deferant in archivium archiepiscopale; tabella praeterea sit in loco affixa, in quo solent congregari, cum iisdem oneribus et legatis strictim adnotatis, mensium ordine servato et rerum ipsarum genere, ad formam tabellae illius, quae a congregatione s. Josephi nuper impressa est, in quibus quidem libris et tabella ea in dies erunt addenda vel demenda, quae aut augeri contingent aut minui. Nullo modo permittatur aut administratores suprascriptae fabricae ecclesiarum, aut piorum locorum quorumcumque, vel eorum procuratores urbani vel rurales, aut eorum filii, vel propinqui, vel alius, qui ex illis pendeat, emphiteusi slocationisve nomine conducere praedia, aut aliud quidvis, quod ad suam administrationem vel procurationem pertineat.

ea administratione vel procuratione amoveatur, ceteraque in ea reserventur, quae decreto provinciali cauta sunt.

Ipsi vero procuratores animadvertantur ne rerum sibi arrogent imperium, diutius in procuratione illa perseverantes; qui si alioquin erunt idonei, poterunt ad alias provincias aliaque onera transferri; sed omnino curetur, ut administrationis suae rationes frequenter procuratores ipsi exhibeant, et formula eis praescribatur, qua diarios et codices tenere possint ejusmodi, ut facile atque explicate describatur et cognoscatur expensi ratio et accepti.

Liber separatus habeatur in capitulo unoquoque et fabricae ecclesiarum et piorum locorum, in quo libro apposito die describuntur propositiones omnes, quae in ipso capitulo fiunt et non obtinentur, ut facile constare possit omni tempore eas fuisse rejectas.

Decreta omnia vel ordinationes, quae fiunt in capitulo fabricae ecclesiarum et piorum locorum ipsorum, exarentur in libro ad id facto a cancellario, eaeque describantur ab iis, quorum id munus est, plane ante proximum futurum capitulum, in quo etiam decreta illa ab ipso cancellario recitentur.

Dato in Milano alli 12 aprile 1576. Subscript. HIERONYMUS episcopus Famaugustanus, visitator apostolicus. ANDREAS CAROLUS cancellarius.

Geronimo vescovo di Famagosta, visitatore apostolico.

Ordinationi per la chiesa cathedrale.

Si faccia di presente l'ornamento del tabernacolo del ss. Sacramento, conforme al disegno altre volte stabilito et hora veduto da noi, et di presente se gli faccino padiglioni honorevoli di seta dei quattro colori, conforme all'uso della chiesa, secondo la varietà dei tempi.

Si levi il Crocifisso et suo architrave, hora posto in loco poco conspicuo, et se ne faccia uno più grande, come conveniente alla proportione di questa chiesa, et si ponga nella

parte anteriore all'ingresso del choro superiore con il suo architrave, sostenuto et appoggiato alli capitelli delle due colonne che qui sono.

Fra sei mesi si faccia chiudere a fatto di nuovo tutte le fenestre, che sono sopra li archi della chiesa o vicine ad esse, nè hanno sopra vetriata; restino però gli ornamenti di esse fenestre per decoro di essa, et per quando mai in alcuno tempo se riducesse il tetto di essa chiesa a tal forma, che tutte o parte di esse potessero dare alcuno lume alla chiesa, et per questo aprirsi poi, et farnesi sopra le sue vetriate.

Si faccia parimente nel medesimo termine la volta dell'arco primo sopra le porte verso la piazza maggiore, acciò che sia conforme al resto della chiesa, nè più si veda il tetto di essa per di dentro, nè vi entri l'aria nel verno, come hora fa, con molto incomodo di quelli che convengono alla chiesa.

Si faccia dar fine quanto prima all' opera del scurolo di dentro et di fori.

farà, nella nave di mezzo fin alla porta maggiore, et nella nave, che è da una porta laterale all'altra, et anco dalle due navi, dove sono gli altari, lasciando le altri due navi per uso delle carrette, mentre che ve n'è bisogno per la fabrica della chiesa.

Per coperto di tutto l'altare maggiore et del celebrante, in logo dil capocielo di legno che è di presente, si faccino due balduchini, uno festivo honoratissimo di brochato, et l'altro feriale di setta, sicome sarà giudicato da monsignor illustrissimo ordinario.

Si solleciti anco di porre in opera i sedili del choro superiore della chiesa già fabricati. Perchè non conviene che si celebri la santa messa sotto li organi, nè corrisponderebbe al disegno et ornamento della chiesa levare via gli altari, sopra a' quali sono stati posti gli organi di questa chiesa, ordiniamo che si levino essi organi, et si ponghino dall'altra banda verso il choro della chiesa, il che rimedierà anco a qualche altri disordini, che passano per il sito dove sono. Si faccino fare quanto prima le capelle et le facciate a tutti gli altari, et habbino conformità et proportioni tra loro et con li altri ornamenti et struttura della chiesa, seguendo il dessegno che sarà approvato et stabilito da monsignor reverendissimo arcivescovo, il quale sia di modo, che in tutte le maniere siano coperti li altari; nè passato uno anno, si celebri in questa chiesa ad alcuno altare, che non sia coperto almeno di capocielo di tela o di asse depinta, fin tanto che vi si fabricherà il coperto stabile, annesso all' ornamento et facciata dessignata a ciascuno altare.

Si faccia il pavimento di essa chiesa di marmo, conforme al dessegno fatto, o che si

Si demoliscano quanto prima le boteghe et altri ricetti, nè vi si affittano o concedono sotto qualsivoglia titolo o precetto per l'avenire siti nè spatio alcuni, ancor che per brevissimo tempo, ad effetto di starvi a lavorare e tenergli robbe di qualsivoglia sorte in governo et per vendere, che siano in logo contiguo nè vicino alle mura della chiesa in quelli spacii, che sono fra l'uno pilastro et l'altro, di fuori etiam nelli angoli, che si fanno per le navi transversali della chiesa fuor delle porte laterali di essa, nè per due braccia al meno accosto d'essi pilastri, o al suo dritto, ancorchè fuori di essi spacii, nè dentro dei scalini, nè sopra essi scalini verso la piazza, nè verso s. Raffaele, sotto pena della nullità di esse locationi et de ogni altra concessione, et di escommunicatione a ciascheduno deputato et administratore et altro qualsivoglia officiale di fabrica, che consentirà a detta locatione et concessione, et a quelli che lo ajutassero et ne usassero. Nè meno comportino i signori fabricieri che nisuno, ancorchè senza loro consenso, vi si fermi per lavorare, o tenga robbe per vendere qualsivoglia cosa, quantunque minima.

Faccino essi signori fabricieri fare cancelli di legno intorno alla chiesa a tutti i spatii fra l'uno pilastro et l'altro, et in altri lochi più opportuni, come già si è cominciato nella parte meridionale; mantengano ancora persone deputate, come già intendiamo che si faceva altre volte, et faccino le altre diligenze, che il reverendissimo arcivescovo ordinerà et giudicherà ispediente, ad effetto di levare che non si giettino o faccino immonditie dentro o fuori di essa chiesa et vicino alle sue mura, et acciò che

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